STATUTO DEL
COMUNE DI CANNOBIO
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T I T O L
O I - P R I N C I P I G E N E R A L I E I S P I R A T O R I
Art. 1
COMUNITA’ LOCALE, STATUTO,
COMUNE
Il
Comune è ente autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli
interessi, ne promuove lo sviluppo e ne tutela il patrimonio storico,
artistico, culturale ed ambientale secondo i principi della Costituzione
Repubblicana e delle leggi dello Stato.
Lo
Statuto è:
a)
l’espressione della sovranità della Comunita’ nel territorio;
b)
costituisce l’assetto giuridico della comunità locale uniformando le sue regole
alle peculiari esigenze che la caratterizzano;
individua
le funzioni che il Comune esercita unitamente a quelle attribuite o delegate
dalle Leggi Statali e Regionali.
Il
Comune cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il
progresso civile, culturale, sociale ed economico e garantisce la
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della
comunità.
Il
Comune di Cannobio si fregia del titolo di CITTA’ concesso con Decreto del
Presidente della Repubblica Italiana del 5 aprile
Art. 2
FUNZIONI DEL COMUNE
Il
Comune esercita le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il
territorio comunale, precipuamente nei settori organici di servizi sociali,
dell’assetto ed utilizzazione del territorio, della tutela e valorizzazione dei
beni culturali e dell’ambiente, dello sviluppo economico e della polizia
amministrativa, salvo quanto non sia espressamente attribuito dalle leggi ad
altri soggetti.
Art. 3
PROMOZIONE DELLE DIFFERENZE
PARI OPPORTUNITA’
Il
Comune riconosce nella differenza delle persone ed i sessi un valore, la
considera una risorsa in grado di produrre forma di convivenza sociale in cui
possono esprimersi i contributi dei singoli e rimuove tutti quegli ostacoli che
impediscono la realizzazione delle pari opportunità.
Promuove
azioni positive al fine di favorire la presenza e l’impegno delle donne in
tutti gli ambiti della vita sociale.
Il
Comune per favorire l’efficienza e la “prossimità” dei servizi attua idonee
forme di cooperazione con altri Comuni,
Il
Comune inoltre dialoga, collabora e si confronta altresi’ con
Art. 4
DOVERI
I
cittadini hanno il diritto di conoscere il presente Statuto ed il dovere di
osservarlo.
I
cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle
con disciplina ed onore, onestà e responsabilità.
Art. 5
GARANZIA DEI DIRITTI
Tutti
i cittadini hanno il diritto di accedere ai servizi del Comune
E’
interesse del cittadino, singolo o associato di esercitare il diritto di
partecipazione all’attività amministrativa.
Il
Comune garantisce e regola la partecipazione popolare, l’accesso alle
informazioni, l’accesso ai procedimenti amministrativi.
Il
Comune concorre ad assicurare a tutti i cittadini uguali condizioni sociali,
formative, culturali, di espressione delle idee, dei valori, della pratica
religiosa e di accesso al lavoro; opera per rimuovere ogni discriminazione e
forma di emarginazione al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti
individuali e collettivi.
Art. 6
IDENTITA’ CITTADINA E SOCIALE
Il
Comune, nel promuovere la specificità e l’identità locale, rispetta le culture
civili e religiose, individuali e collettive, nel rispetto delle tradizioni
storiche locali.
Fa
proprio il contributo che le diverse culture possono dare alla promozione del
bene comune.
Riconosce
ai cittadini, alle famiglie, alle organizzazioni quelle attività che sono
dirette al bene della comunità.
Il
Comune riconosce e tutela la specificità del suo territorio e collocazione
oro-geografica privilegiando le proprie peculiarità legate al lago ed alla
montagna.
Art. 7
DIRITTO ALL’AMBIENTE
Il
Comune ispira la propria azione al rispetto degli equilibri ecologici capaci di
garantire la vita presente e futura .
La
comunità locale ha il dovere di favorire e concorrere alla realizzazione di
iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del territorio e ad uno
sviluppo sostenibile.
Spetta
al Comune, nell’ambito delle proprie competenze, promuovere ed attuare un
organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo al fine
di prevenire la lesione ambientale nell’interesse della collettività.
Art. 8
DIRITTI DELLA PERSONA
Tutti
i cittadini hanno pari dignità sociale.
Il
Comune concorre a tutelare la vita umana promuovendo e sviluppando a tale fine
adeguati servizi sociali e sanitari.
Riconosce
i diritti del minore e tutela l’infanzia promuovendo politiche socio-educative.
Afferma
la parità uomo-donna.
Recepisce
la carta dei diritti del malato.
Promuove
la valorizzazione delle risorse dell’anziano.
Art. 9
TRADIZIONI DEMOCRATICHE
Il
Comune ispira la propria azione al rispetto delle tradizioni civili e
democratiche della sua comunità, ne recepisce gli ideali di pace e i valori di
giustizia, di solidarietà e di cooperazione umana, espressione delle radici
cristiane.
Favorisce
l’incontro e la comprensione fra i popoli ed i singoli nel rispetto della
persona umana e delle differenti tradizioni culturali, storiche e religiose.
Art. 10
STEMMA E GONFALONE
Segni
distintivi della Città di Cannobio sono lo Stemma ed il Gonfalone del Comune.
Lo
stemma è costituito da uno scudo con croce rossa in campo bianco. Viene altresì
richiamato il simbolo di origine di Cannobio: il canneto con l’inserimento di quattro
rami di canna disposti nei quattro spazi bianchi.
Il
Gonfalone ripropone lo stemma del Comune sovrastato dalla scritta dorata “Città
di Cannobio” ed incastonato da un ramo di castagno a sinistra ed uno di alloro
a destra. Il tutto su di un drappo di colore bianco a sinistra e rosso a destra
( i colori del Comune sono stati concessi nel sec. XIII da Ottone Visconti al
borgo a seguito dell’aiuto ricevuto dai Cannobiesi nel 1276).
I
bordi del gonfalone e le scritte sono dorate.
Art. 11
TERRITORIO E SEDE
Il
Comune di Cannobio è una comunità organica ed integrata fra il capoluogo e le
sue frazioni.
Il
territorio comunale è delimitato dalla legislazione vigente.
TITOLO II -
PRINCIPI PROGRAMMATICI
Art. 12
PROGRAMMAZIONE
Il
Comune di Cannobio adotta il metodo e gli strumenti della programmazione anche
in cooperazione con gli altri comuni che insieme costituiscono un riferimento
territoriale provinciale della regione.
Il
Comune di Cannobio si attiene al principio della leale collaborazione assumendo
quale criterio quello della consultazione con i Comuni vicini,
Art. 13
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Il
Comune di Cannobio considera il proprio territorio bene primario da valorizzare
e tutelare.
Definisce
ed attua, attraverso gli strumenti urbanistici, un organico assetto del
territorio, avuto riguardo alla tutela dell’ambiente, nel quadro di un
programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e
delle attività artigianali, turistiche,
commerciali ed agricole di cui assicura il rispetto.
Definisce
ed attua piani di difesa del suolo, del sottosuolo e del patrimonio naturale
finalizzati a prevenire ed eliminare ogni forma di degrado e di inquinamento
atmosferico, idrico ed acustico.
Tutela
e valorizza il patrimonio storico, artistico ed archeologico predisponendo
piani e strumenti idonei alla sua difesa, garantendo il godimento da parte
della collettività.
Attua
interventi che favoriscano il diritto all’abitazione.
Predispone
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le
esigenze e le priorità definite da piani pluriennali di attuazione.
Assicura
il rispetto delle prescrizioni e delle istituzioni per l’abbattimento delle
barriere architettoniche.
Attua
un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di
mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo
alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, coordinando lo sviluppo dei
servizi pubblici a favore della popolazione residente nel capoluogo e nelle
frazioni per favorire lo sviluppo della comunità integrata ed organica.
Valorizza
il proprio territorio come centro per attività di protezione civile, di
sicurezza e tutela ambientale predisponendo idonei strumenti di pronto
intervento da prestare al verificarsi di pubbliche calamità sostenendo altresi’ la formazione di gruppi
di volontariato inseriti nella struttura locale di Protezione civile.
Art. 14
SVILUPPO ECONOMICO
Il
Comune indirizza e favorisce l’organizzazione dell’apparato distributivo
commerciale al fine di garantire la funzionalità, la produttività del servizio
e la tutela del consumatore
Promuove
lo sviluppo dell’agricoltura e dell’artigianato.
Adotta
iniziative per stimolare le attività e promuove il rinnovamento e l’ordinata
espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e recettivi.
Art. 15
TUTELA DELLA SALUTE E SERVIZI
SOCIALI
Il
Comune di Cannobio concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze, il
diritto alla salute e tutela il benessere psicofisico dei cittadini per la
salute e la sicurezza dell’ambiente e dell’abitazione.
Attua
programmi e promuove interventi sociali perseguendo la prevenzione
dell’emarginazione e la tutela degli anziani, della maternità oltre alla prima
infanzia dei soggetti deboli.
A
tal fine realizza strumenti organizzativi in grado di assicurare la conoscenza
delle situazioni di rischio sociale e di assicurare il massimo recepimento
delle istanze.
Vigila
affinché i cittadini abbiano servizi sia sanitari, sia sociali sempre piu’
funzionali ai bisogni al fine di limitare le situazioni di rischio e di
disagio.
Art. 16
FORMAZIONI ASSOCIATIVE
Le
formazioni associative hanno rapporti con il Comune e con i suoi enti
strumentali improntati al rispetto della reciproca autonomia e possono
iscriversi in un apposito albo comunale.
I
rapporti con il Comune e l’ istituzione dell’Albo sono disciplinati dal
regolamento.
Art. 17
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI
E DELLO SPORT
Il
Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue
espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
Incoraggia
e favorisce lo sport.
Sostiene
e promuove pubblicazioni relative al territorio ed alla sua conoscenza.
Per
il raggiungimento di tali finalità favorisce l'istituzione di enti, organismi
ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di
idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso ai cittadini come
singoli ed associazioni. Predispone gli strumenti per agevolare i disabili
nell’esercizio del diritto all’attività motoria, alla pratica degli sports e al
godimento del tempo libero.
Collabora
con enti di promozione sportiva, riconosce e sostiene l’associazionismo
ricreativo e sportivo con particolare riguardo alla terza età.
Art. 18
I GIOVANI
Il
Comune affida ai giovani il compito di rinnovare e perpetuare i principi posti
alla base dello Statuto e della vita della comunità consegnando loro copia
dello statuto nel compimento del 18° anno in una manifestazione da tenersi
presso la residenza municipale.
Ne
promuove la formazione nel rispetto dello sviluppo della persona ed auspica che
l’inserimento nel mondo del lavoro avvenga sulla base delle capacità, del
merito e del bisogno individuale.
Opera
per il superamento delle emarginazioni di ordine economico, sociale e culturale
e promuove adeguate iniziative per eliminare ogni causa; in particolare modo
opera per impedire la diffusione della tossicodipendenza.
Promuove
gli scambi culturali e di esperienze fra i giovani della città e di altre
realtà nazionali ed estere, le attività culturali dei singoli e delle
associazioni giovanili.
Realizza
e rende funzionali spazi associativi per il raggiungimento della migliore espressione
individuale e collettiva.
TITOLO III -
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 19
PARTECIPAZIONE POPOLARE E
LIBERE FORME ASSOCIATIVE
Il
Comune di Cannobio ispira la propria attività ai principi della partecipazione
dei cittadini, sia singoli che associati, garantendone
l’effettivo
esercizio.
Riconosce
il valore delle libere forme di organizzazione dei cittadini e vede nella
cittadinanza attiva uno strumento essenziale per mettere al centro della vita
della comunità locale la tutela dei diritti e per estendere l’efficacia della
democrazia.
Favorisce
perciò la formazione di organismi a base associativa a sostegno di gestione dei
servizi comunali a domanda individuale, quali scuole materne, impianti
sportivi, culturali, ricreativi e simili.
Art. 20
CONSULTAZIONI
Il
Comune di Cannobio favorisce la consultazione dei cittadini sugli indirizzi
politici e programmatici, attraverso il referendum nonché mediante strumenti
idonei a conoscere l’orientamento dei cittadini anche per specifiche categorie
o settori di esse come disciplinato dall’apposito regolamento.
Il
Consiglio Comunale, le Commissioni consiliari e
Art. 21
ISTANZE – PETIZIONI - PROPOSTE
I
cittadini singoli e associati possono presentare agli organi comunali istanze,
petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la tutela di interessi
collettivi.
Alle
istanze, petizioni proposte deve essere data risposta entro 60 giorni.
Il
Regolamento disciplina le modalità per l’acquisizione delle stesse, nonché
l’iter procedurale e la comunicazione degli atti adottati e dei motivati
dinieghi.
Art. 22
REFERENDUM CONSULTIVO
Il
referendum consultivo è strumento di partecipazione del cittadino.
È
ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti
l'intera collettività comunale.
Il
referendum è indetto dal Sindaco e deliberato dal Consiglio Comunale sotto
forma di quesito esposto in termini chiari ed intelligibili ed è svolto secondo
i principi della massima semplicità delle forme entro quattro mesi dalla
richiesta il relativo procedimento è disciplinato dall’apposito regolamento.
Art. 23
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Il
Comune nel procedimento che incide su situazioni giuridiche soggettive o
interessi diffusi dei cittadini attraverso i propri rappresentanti deve favorire
la partecipazione degli interessati mediante la divulgazione pubblica dei
propri intenti e la conoscenza.
Prevede
la partecipazione degli interessati attraverso la visione degli atti e la
presentazione di memorie scritte e documenti che l’Amministrazione ha l’obbligo
di valutare, nell’osservanza dei diritti stabiliti dalla Legge.
In
attuazione delle leggi statali, il Regolamento disciplina il diritto di accesso
dei cittadini singoli o associati e il rilascio di copie degli atti, individua
i responsabili di procedimenti, detta norme per assicurare ai cittadini
l’informazione sullo stato degli atti, delle procedure e sull’ordine di esame
delle domande; assicura il diritto dei cittadini di accedere alle informazioni
nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 24
DIRITTO DI INFORMAZIONE
Il
Comune garantisce e promuove il diritto ad un’informazione completa
sull’attività dell’Amministrazione.
Tutti
gli atti dell’Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli
riservati per legge o per effetto di motivata dichiarazione del Sindaco che ne
vieti temporaneamente l’esibizione in quanto la loro diffusione possa
pregiudicare il diritto di riservatezza delle persone, dei gruppi o delle
imprese.
Al
fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività
amministrativa, è garantito ai cittadini singoli o associati il diritto di
prendere in visione gli atti stessi dell’Amministrazione e dei soggetti che
gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal
Regolamento.
TITOLO IV - I
L D I F E N S O R E C I V I C O
Art. 25
ISTITUZIONE
Il
Comune di Cannobio istituisce l’Ufficio del Difensore Civico al fine di
concorrere a garantire il buon andamento, l’imparzialità, la tempestività, la
correttezza dell’attività amministrativa.
Apposito
regolamento dovrà prevedere i requisiti soggettivi, i casi di ineleggibilità ed
incompatibilità alla carica, la durata in carica e le modalità di esercizio
della funzione.
Il
Consiglio Comunale potrà in alternativa approvare l’istituzione di un difensore
civico eletto a livello di Comunità Montana o in forma convenzionata con altri
Comuni.
Il
difensore civico sarà dotato di un proprio ufficio, di personale ausiliario e
avrà, accesso a tutte le informazioni necessarie per l’espletamento del suo
mandato. Relazionerà annualmente al Consiglio Comunale sull’andamento
dell’attività svolta.
T I T O L
O V - O R G A N I D E L
C O M U N E
A r t . 2 6
O R G A N I
Sono
organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale,
Il
Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
Il
Consiglio Comunale ha autonomia organizzativa e funzionale in conformità alla
legge.
Ai
membri di Giunta il Sindaco può conferire, con proprio decreto
deleghe
ed attribuzioni e poteri relativi a materie, mezzi, funzioni, settori di
attività e progetti.
La
delega può essere in qualunque momento revocata con un decreto anche per il
venir meno del rapporto di fiducia.
Il
Sindaco è il rappresentante legale dell’Ente.
Art. 27
CONSIGLIO COMUNALE
Il
Consiglio Comunale esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo,
di programmazione e promuove le attività di controllo necessarie per la
corretta attuazione delle linee programmatiche.
Nel
regolamento sono definite le modalità per l’esercizio delle attribuzioni di
indirizzo politico-amministrativo e di controllo, nonché quelle relative al
funzionamento degli organi consiliari.
L’elezione
del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la
loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
I
consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di
surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Comunale la relativa
deliberazione.
Art. 28
CONVOCAZIONE
La
prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata e presieduta dal
Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni
dalla convocazione.
La
prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale comprende le trattande riservate
alla convalida degli eletti, al giuramento del Sindaco, alla comunicazione al
Consiglio Comunale da parte del Sindaco della Giunta da esso nominata
unitamente alla proposta degli indirizzi generali e di governo.
Le
sedute successive alla prima sono convocate e presiedute dal Sindaco sentita
In
caso di assenza o impedimento del Sindaco le sedute sono convocate dal Vice
Sindaco, cui compete in questi casi, altresì, la fissazione del giorno
dell’adunanza.
I1
Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria: per iniziativa
del Sindaco della Giunta e di un quarto dei consiglieri in carica.
L’ordine
del giorno viene proposto dal Sindaco alla conferenza dei Capi gruppo
consiliari.
Art 29
LAVORI CONSILIARI E VOTAZIONI
Il
Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà piu’ uno
dei consiglieri assegnati, salvo i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata.
Per
quanto riguarda il funzionamento del Consiglio Comunale si rinvia al
regolamento comunale.
Le
votazioni hanno luogo con voto palese; il regolamento stabilisce i casi in cui
si vota a scrutinio segreto.
Si
computano per determinare la maggioranza dei votati coloro che si astengono.
Art. 30
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
Le
sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche di regola avvengono nella sala
consiliare sita nella residenza municipale ma è fatta salva la possibilità di
convocare anche il Consiglio Comunale in altre sale presenti nel territorio.
Il
regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in
seduta segreta.
Art. 31
CONFERENZA DEI CAPOGRUPPI
Le
funzioni e le competenze della conferenza sono stabilite dal regolamento del
Consiglio Comunale.
Art. 32
COMMISSIONI CONSILIARI
Il
Consiglio Comunale istituisce le commissioni consiliari.
La
composizione, il numero, le competenze e le modalità di funzionamento delle
Commissioni consiliari sono disciplinate dal regolamento.
Nell'ambito
delle rispettive competenze le commissioni consiliari riferiscono
periodicamente al Consiglio Comunale, sull'attività amministrativa del Comune e
dei suoi uffici, sull'attuazione del programma e sull'attività delle
istituzioni, consorzi, aziende e società
appartenenti al Comune.
Gli
osservatori e le consulte possono essere istituiti secondo le modalita’
stabilite dal regolamento, per svolgere studi su materie di particolare
interesse per il Comune.
Le
Commissioni Consiliari hanno un gettone di partecipazione per i membri pari a
quello di una normale sessione del Consiglio Comunale.
Art. 33
DIRITTI E DOVERI DEI
CONSIGLIERI
I
consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza
vincolo di mandato.
Ogni
consigliere, secondo le procedure stabilite dal regolamento, e nell'ambito del
potere di vigilanza inerente al mandato, ha diritto di:
a)
esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio Comunale;
b)
formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni;
c)
ottenere informazioni e copie di atti e documenti utili all'espletamento del
mandato senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio.
I
consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre
sedute ordinarie consecutive del Consiglio Comunale sono dichiarati decaduti.
La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale.
Le
dimissioni dalla carica di consigliere comunale devono essere indirizzate al
Sindaco, presentate per iscritto al protocollo dell’Ente ed immediatamente
protocollate secondo l’ordine di presentazione. Esse sono irrevocabili, non
necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
Il
Consiglio Comunale, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga
dei dimissionari con separate deliberazioni.
Art. 34
GRUPPI CONSILIARI
I
consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal
regolamento.
Ciascun
gruppo consiliare è composto da almeno due consiglieri.
In
deroga a quanto previsto dal precedente comma, è ammessa la costituzione in
gruppo anche di un solo consigliere, quando risulti l'unico eletto di una
lista.
I
consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo consiliare confluiscono nel
gruppo misto che ha rilevanza esclusivamente ai fini della partecipazione alla
conferenza dei capigruppo.
Art. 35
IL SINDACO
Il
Sindaco e’ eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge.
Il
Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà
comunicazione al Consiglio nella prima seduta, unitamente alla proposta degli
indirizzi generali e di governo e al giuramento di fedeltà alla Repubblica
Italiana.
Le
cause di ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità sono disciplinate
dalla legge.
Il
Sindaco assume tutte le proprie funzioni al momento della proclamazione che
avviene immediatamente al termine delle operazioni di voto.
Il
Sindaco resta in carica cinque anni dall’avvenuta proclamazione.
Gli
adempimenti, la cessazione e la rimozione del Sindaco, sono disciplinati dalla
legge.
ART. 36
ATTRIBUZIONI DEL SINDACO
Il
Sindaco è il responsabile del Comune ed è rappresentante dell’Ente locale verso
l’esterno.
Il
Sindaco nomina
Il
Sindaco sovraintende, dando i necessari impulsi, l’attività gestionale del
Comune.
Il
Sindaco convoca e preside
II
Sindaco nomina, delega e revoca, i rappresentanti del Comune in seno ad enti,
aziende ed Istituzioni.
Il
Sindaco svolge le attribuzioni di cui all’art. 50 del T.U. e quelle riservate
dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
Art. 37
COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI
DELLA GIUNTA
Non
vi è incompatibilità tra la carica di Assessore e quella di Consigliere nel
caso in cui gli Assessori vengano scelti tra Consiglieri.
Le
cause di ineleggibilita’ e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di
Assessore sono stabilite dalla legge.
Le
variazioni nella composizione numerica e nominativa dei componenti, sono
altresì rese note nella prima seduta consiliare utile e successiva alle
variazioni intervenute.
Possono
essere eletti alla carica di Assessore, anche cittadini non facenti parte del
Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla
carica di consigliere.
Può
essere comunque nominato all’interno della Giunta un solo Assessore esterno.
Art. 38
COMPETENZE
Titolo VI -
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI
Art. 39
CRITERI GENERALI DI
ORGANIZZAZIONE
L'organizzazione
degli uffici e servizi e del personale ha carattere strumentale rispetto al
conseguimento degli scopi istituzionali e si informa a criteri di buon
andamento, imparzialità, economicità, efficacia ed efficienza.
Il
personale opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.
L'assetto
organizzativo, aperto all'interazione con gli altri livelli istituzionali e con
i soggetti della società civile, è determinato secondo rispondenza alle
funzioni di cui l'Ente è titolare e ai programmi dell'Amministrazione.
La
struttura organizzativa dell’Ente è impostata in settori, uffici e servizi.
I
responsabili di settore sono nominati dal Sindaco nel rispetto delle norme di
legge e statutarie.
Art. 40
CONTENUTI DELLA RESPONSABILITÀ
DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
La
responsabilità gestionale è attribuita ai responsabili di settore, cui spetta
garantire piena concordanza con gli obiettivi e le scelte degli organi
istituzionali.
Il
responsabile di settore, nell'esercizio della propria responsabilità, ha
autonomia nella gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
attribuibili al settore, ed allo stesso compete:
compiere
istruttorie e preparare l'attività decisionale degli organi
politico-istituzionali, esprimendo ed elaborando pareri, proposte, documenti,
schemi di provvedimenti amministrativi e regolamentari;
predisporre
gli strumenti e le modalità tecniche per realizzare gli indirizzi e gli
obiettivi dell'Amministrazione;
delineare
e proporre piani di intervento e ipotesi anche alternative di soluzione per i
problemi incombenti sottoposti dagli organi politico-istituzionali,
individuando i tempi le modalità di azione e le risorse necessarie;
gestire
il personale e le risorse tecnico strumentali affidate, svolgendo anche gli
atti amministrativi necessari;
razionalizzare,
standardizzare e semplificare i metodi di lavoro e le procedure operative
curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e
l'introduzione di adeguate tecnologie;
curare
il processo operativo, intervenendo nei punti di incertezza e di crisi,
correggendo quando necessario l'impostazione inizialmente adottata;
verificare
e controllare i risultati degli interventi, sia nei momenti intermedi che finali
dei processi operativi;
curare
e svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari allo svolgimento delle
attività precedentemente indicate.
Il
Responsabile di settore risponde del proprio operato al Sindaco ed al
Segretario.
Art. 41
IL SEGRETARIO
Il
Segretario collabora con il Sindaco e sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei responsabili di settore ne coordina l'attività garantendone la
sfera di autonomia gestionale, al fine del conseguimento degli obiettivi
determinati dagli organi di direzione politica;
Il
Segretario, in conformità alle attribuzioni di Legge e dello Statuto, oltre a
garantire la legittimità dell’azione amministrativa e svolgere le funzioni di
consulenza, esercita le funzioni e attribuzioni di cui all’art.97 del DLGS 267/00;
Il
Sindaco può conferire al Segretario le funzioni di Direttore Generale con le
attribuzioni di legge, ai sensi dell’art. 108 del DLGS 267/00.
Art. 42
IL VICE SEGRETARIO
Un
funzionario direttivo, in possesso del diploma di laurea, oltre alle attribuzioni
specifiche per il posto ricoperto, può essere incaricato dal Sindaco a svolgere
funzioni vicarie o ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente
in caso di assenza ed impedimento per motivi di fatto e di diritto del titolare
dell’ufficio.
Art. 43
SETTORE
La
struttura organizzativa del Comune è suddivisa in primo luogo in settori.
Il
settore è punto di riferimento per:
la
gestione di servizi e/o interventi integrati sia di carattere finale che di
prevalente utilizzo interno;
la
verifica e valutazione dei risultati degli interventi;
l'elaborazione
di programmi operativi di attività e piani di lavoro;
le
interazioni tra indirizzo politico e apparato tecnico professionale;
le
eventuali definizioni di budget economici e sistemi di controllo di gestione.
Art. 44
IL RESPONSABILE DI SETTORE
I
responsabili di settore sono nominati dal Sindaco.
Al
responsabile di settore sono attribuite tutte le competenze prive di
discrezionalità politica, salvo contraria disposizione di legge o dello statuto,
in particolare:
Partecipa
attivamente alla definizione degli obiettivi ed indirizzi programmatici
sviluppando proposte;
gestisce
il personale del Settore, per il quale costituisce il diretto referente
gerarchico;
assume
la responsabilità dei procedimenti di competenza del Settore;
assume
gli impegni di spesa;
adotta
le determine a contrattare;
stipula
i contratti in rappresentanza dell’Ente;
adotta
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti e da atti
generali di indirizzo;
emette
i provvedimenti restrittivi (ordinanze, sanzioni) privi di discrezionalità
politica, fatta eccezione per i casi riservati dall’ordinamento al Sindaco in
veste di Ufficiale di Governo.
TITOLO VII -
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45
MODIFICA DELLO STATUTO
Le
modificazioni del presente Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con
la procedura prevista dal Testo Unico per gli Enti Locali.
Art.46
ENTRATA IN VIGORE
Il
presente Statuto è pubblicato nel BUR ed affisso all’Albo Pretorio Comunale per
trenta giorni consecutivi.
Il
Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute
pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell’Interno per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Il
presente Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente.
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