Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Comune
I. Il Comune di Cannobio è Ente autonomo nell’ambito dei principi
fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni,
e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata
con l’osservanza delle norme di cui all’art. 133 della Costituzione.
Art. 2
Stemma e gonfalone
1. Il Comune ha, come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con
provvedimento in data 26 ottobre 1928 del Capo del Governo Primo Ministro
Segretario di Stato ed iscritto nel libro araldico degli Enti morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto
con il provvedimento in data 2 maggio 1963 del Presidente della Repubblica.
Art. 3
Territorio
1. Il Comune di Cannobio comprende la parte del suolo nazionale delimitato
con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954,
i. 1228, approvato dall’istituto Centrale di Statistica.
2. Nel capoluogo è istituita la sede del Comune, dei suoi organi
istituzionali e degli uffici.
Art. 4
Ruolo del Comune
1. Il Comune di Cannobio rappresenta la comunità locale di Cannobio,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, conformemente ai principi
dettati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Sono di competenza del Comune tutti gli interessi, non meramente
individuali, che riguardano la comunità locale costituita dai cittadini
che risiedono o che operano a Cannobio o anche solo una parte di essa.
Sono fatte salve tutte le competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche
amministrazioni.
3. Il Comune di Cannobio opera, nell’ambito delle proprie competenze
per garantire a tutti i cittadini una migliore qualità di vita e
per attuare il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.
Art. 5
Attribuzioni fondamentali del Comune
1. Il Comune di Cannobio. conformemente a quanto previsto dall’art.
9 della legge 8 giugno 1990, n. 142. esercita tutte le funzioni amministrative
che non siano attribuite espressamente dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni
e che riguardano la popolazione e il territorio comunale, con particolare
riferimento ai servizi sociali. ai servizi pubblici locali, all’assetto
e alla utilizzazione del territorio, allo sviluppo socio-economico e turistico.
Art. 6
Caratteri dell’azione amministrativa
1. Il Comune di Cannobio assume come obiettivi fondamentali. per la
propria azione amministrativa, lo sviluppo sociale ed economico della comunità
locale, la promozione della solidarietà fra i cittadini. la garanzia
del territorio e dell’ambiente, la salvaguardia dei valori, locali e tradizionali,
anche favorendo lo studio e la pubblicazione di ricerche di opere sulla
storia e le tradizioni locali
2. Nell’esercizio della sua attività, il Comune di Cannobio
si ispira ai principi della programmazione, della partecipazione e della
trasparenza amministrativa e persegue obiettivi di efficienza e di economicità.
3. Nel perseguire gli obiettivi sopra indicati verrà posta attenzione
alla realtà del mondo giovanile, alla condizione degli anziani,
alle situazioni di emarginazione.
Art. 7
Rapporti con gli altri Enti
1. Il Comune di Cannobio si attiene al principio della leale collaborazione
nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni. In particolare assume
come criterio quello della consultazione con i Comuni vicini, con la Comunità
Montana e con gli altri Enti locali operanti nella zona, con la Provincia
e con la Regione Piemonte, in vista di uno sviluppo armonico ed equilibrato
delle rispettive comunità quando siano di sua competenza scelte
o decisioni che possono coinvolgere interessi specifici di altre comunità
locali.
2. Nello stesso tempo il Comune di Cannobio esprime la sua aspettativa
a un trattamento corrispondente, da parte delle altre pubbliche amministrazioni.
3. Il Comune di Cannobio partecipa alla formazione dei piani e dei
programmi della Regione Piemonte e della Provincia, con le modalità
previste dalla legislazione regionale.
Art. 8
Albo pretorio
1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni,
delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a
conoscenza del pubblico.
2. Il segretario comunale o un dipendente da lui delegato è
responsabile delle pubblicazioni.
Titolo II
ORDINAMENTO DEL COMUNE
Capo I
ORGANI ELETTIVI
Art. 9
Organi elettivi
1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta
comunale e il Sindaco.
Art. 10
Sede degli organi elettivi collegiali
1. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede
comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il
Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede,
purché siano state rispettate le formalità prescritte per
la sua convocazione e pubblicità ed in esse sia stata chiaramente
indicata la diversa sede di riunione.
Capo II
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 11
Elezione e composizione
1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di
ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri
sono stabilite dalla legge.
Art. 12
Durata in carica
1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi.
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad
adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Art. 13
Consiglieri comunali
1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo
di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero,
in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa
deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio
comunale, prima di deliberare qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la
condizione degli eletti ai sensi di legge e dichiarare la ineleggibilità
o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause
ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L’iscrizione all’ordine del
giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto
esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento
per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
5. Ai Consiglieri comunali spettano le indennità, per la partecipazione
alle sedute consiliari e alle sedute delle Commissioni consiliari, nella
misura fissata dalla legge.
6. Ai Consiglieri comunali sono assicurati i diritti di informazione
previsti dall’art. 31, 5° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e da ogni altra disposizione di legge. A tal fine i Consiglieri hanno diritto
di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento
del loro mandato, e hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia
delle delibere e dei provvedimenti del Comune e delle aziende ed Enti da
esso dipendenti, nonché dei relativi atti interni o preparatori.
I Consiglieri formulano le loro richieste direttamente al segretario comunale
del Comune o al dirigente delle aziende ed Enti da esso dipendenti, che
sono tenuti a prestare la loro piena collaborazione,
7. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla
legge.
8. L’esercizio del diritto di cui al precedente comma 6 è disciplinato
dallo specifico regolamento.
9. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta
alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare
interrogazione, interpellanze e mozioni ed istanze di sindacato ispettivo
osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio
comunal.e
10. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura
l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco
che si trovino implicati, in conseguenza difatti ed atti connessi all’espletamento
delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile in
ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di
interesse con l’Ente.
li. Ogni Consigliere è tenuto ad indicare, subito dopo la convalida
degli eletti, il proprio domicilio ubicato nel territorio comunale; in
mancanza ditale indicazione il Consigliere si intende domiciliato presso
la sede del Comune.
Art. 14
Gruppi consiliari
1. Ciascun Consigliere secondo le modalità fissate nel regolamento
interno del Consiglio, subito dopo la convalida deve comunicare a quale
gruppo consiliare intende iscriversi.
Se non indica alcun gruppo egli viene iscritto di diritto nel gruppo
misto.
2. Ciascun gruppo designa fra i suoi Consiglieri un capogruppo. La
designazione del capogruppo deve essere comunicata al Sindaco (o, qualora
egli non sia stato ancora eletto, al Consigliere anziano) e al segretario
comunale, ed è efficace dopo tale comunicazione anche per gli effetti
previsti dall’art. 45, 3° Comma, i capigruppo si intendono domiciliati
presso la sede comunale.
3. Il passaggio di un Consigliere comunale da un gruppo consiliare
ad un altro deve essere comunicato al segretario comunale dal Consigliere
stesso e produce effetto solo quando il capogruppo del gruppo consiliare
cui il Consigliere intenda aderire abbia comunicato l’accettazione del
passaggio al suo gruppo.
Art. 15
Conferenza dei capigruppo
1. I capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo presieduta
dal Sindaco.
2. Essa ha funzioni consultive del Sindaco sull’ordine dei lavori del
Consiglio comunale, sugli indirizzi per la designazione e la revoca dei
rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, su eventuali
questioni relative all’applicazione del regolamento interno del Consiglio
comunale e su quanto sia ritenuto opportuno relativamente agli affari generali
del Comune.
Art. 16
Attribuzioni del Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale costituisce l’organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio esercita le competenze deliberative previste dalla
legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
3. Nell’esercizio delle sue competenze deliberative, il Consiglio,
fra l’altro:
a) quando siano promosse, o debbano essere promosse, procedure per
accordi di programma o conferenze di servizi (purché essi attengano
art atti di competenza del Consiglio), definisce gli indirizzi cui il Sindaco
debba attenersi, e delibera ai tini dell’eventuale dissenso motivato previsto
dall’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nomina i propri rappresentanti nelle commissioni comunali;
c) formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire
l’efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli
orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche alfine di armonizzare l’esplicazione dei servizi
alle esigenze complessive e generali degli utenti;
d) esprime il punto di vista del Comune, nel caso di procedura di consultazione
obbligatoria o di procedure di intesa, previste dalla legge per l’adozione
di atti, da parte di altre amministrazioni pubbliche, che possa comportare
la modifica di atti di competenza del Consiglio comunale stesso (come è
nel caso di procedure per l’approvazione di opere pubbliche statali, ai
sensi dell’art. 81, 3° comma D. P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
4. Il Consiglio esercita, inoltre, con riguardo all’assetto e all’amministrazione
del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali e degli altri Enti
dipendenti dal Comune, le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo
demandategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:
a) approva gli indirizzi generali che devono essere attuati dalla Giunta
comunale e dagli altri organi e soggetti attraverso i quali si esplica
l’azione del Comune;
b) esamina la relazione presentata dalla Giunta comunale sulla propria
attività ai sensi dell’art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
ed ogni altra relazione della Giunta;
c) esamina la relazione annuale del collegio dei revisori, prevista
dall’art. 57, 5° e 6° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142,
ed assume, nell’ambito delle proprie competenze, le conseguenti iniziative
per una migliore efficienza, produttività, ed economicità
della gestione comunale;
d)esamina la relazione annuale del difensore civico, prevista dal successivo
art. 70, ed assume, nell’ambito delle proprie competenze. le iniziative
conseguenti ad essa o ad altri interventi del difensore civico presso il
Consiglio, per assicurare l’imparzialità e il buon andamento dell’azione
amministrativa;
e) approva ordini del giorno di valutazione sull’operato della Giunta
comunale e del Sindaco, degli uffici e dei servizi comunali, sull’attività
delle istituzioni, delle aziende speciali e degli Enti dipendenti dal Comune,
sull’operato dei rappresentanti del Comune in Enti e società;
d) discute interpellanze e mozioni, esprimendo, se del caso, un voto
sulle stesse;
g) approva gli atti fondamentali delle istituzioni e delle aziende
speciali.
Art. 17
Funzionamento del Consiglio comunale
1. Le deliberazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio
non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune,
salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica
consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
2. Per gli acquisti, alienazioni e permute di immobili e appalti e
concessioni il Consiglio può limitarsi a deliberare in via di massima,
indicando il fine che intende perseguire e l’oggetto, in atto fondamentale
anche ricompreso in un programma generale.
3. Non può essere iscritta all’ordine del giorno del Consiglio
alcuna proposta di deliberazione sulla quale non siano stati espressi i
pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente
da parte dei responsabili dei settori interessati e del responsabile di
ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità,
previsti dall’art. 53 della legge 8giugno 1990, n. 142, oltre all’attestazione
del responsabile di ragioneria dell’esistenza della copertura finanziaria,
qualora la proposta comporti impegno di spesa, come previsto dall’art.
55 della stessa legge. Il parere negativo espresso dai soggetti competenti
al rilascio non impedisce l’adozione della deliberazione, ma esime i soggetti
stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo.
4. I pareri e le attestazioni di cui al comma precedente non sono richiesti
per le mozioni, interrogazioni, interpellanze e gli ordini del giorno,
e per tutte le deliberazioni in genere di contenuto esclusivamente politico.
5. Il Consiglio non può deliberare su proposte o trattare questioni
non inserite all’ordine del giorno dei lavori; il regolamento può
prevedere i casi eccezionali in cui, su autorizzazione del Sindaco sia
consentito fare comunicazioni o trattare argomenti non iscritti all’ordine
del giorno, con esclusione comunque di votazioni su proposte di deliberazione.
6. Sugli emendamenti e sotto emendamenti proposti in sede di discussione
all’originario testo delle proposte di deliberazione iscritte all’ordine
del giorno devono essere richiesti, prima della loro messa in votazione,
i pareri previsti dall’ad. 53 e, se del caso, l’attestazione di cui all’art.
55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 18
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale, per il miglior svolgimento delle proprie funzioni,
si avvale di commissioni consiliari permanenti e può istituire commissioni
speciali temporanee con le modalità fissate nel regolamento interno
del Consiglio comunale.
2. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai
tini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari
del Consiglio. svolgendo a tali effetti attività consultive, istruttorie,
di studio e di proposta in tutte le materie di competenza del Consiglio
stesso.
3. Il Consiglio comunale, nella sua prima riunione successiva a quella
dell’elezione del Sindaco e della Giunta, fissa il numero delle commissioni
permanenti, le rispettive competenze e la consistenza numerica di ciascuna
di esse.
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri,
può istituire al proprio interno Commissioni d’indagine. I poteri,
la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati
dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.
Art. 19
Sessioni del Consiglio
1. Il Consiglio si riunisce, su determinazione del Sindaco, o su richiesta
di almeno un quinto dei Consiglieri in carica e, in questo caso, la riunione
deve avvenire in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta
stessa con l’inserimento all’ordine del giorno delle questioni richieste.
Tale richiesta per essere considerata valida deve contenere l’indicazione
univoca dell’oggetto degli argomenti di cui si chiede l’iscrizione all’ordine
del giorno, che debbono essere compresi tra le materie elencate all’art.
32 della legge n. 142/90.
Art. 20
Convocazione dei Consiglieri
1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto.
2. L’avviso scritto di convocazione, contenente la data e l’ora di
inizio della seduta, con l’elenco degli oggetti iscritti all’ordine del
giorno, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno 5 (cinque)
giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
3. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l’avviso,
con il relativo elenco, sia consegnato almeno 24 ore prima. Entro Io stesso
termine possono essere aggiunti altri oggetti a quelli inseriti nell’ordine
del giorno.
4. L’avviso di convocazione può contenere la previsione della
prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non
consecutivi, per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno.
5. Sempre ed esclusivamente a tale scopo, il Presidente, prima della
conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l’aggiornamento
dei lavori ad altra seduta, con l’intervallo di almeno 24 ore. In questo
caso la comunicazione del Presidente vale come avviso di convocazione per
i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l’avviso scritto dovrà
essere inviato ai soli Consiglieri assenti.
6. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l’avviso di convocazione,
con l’allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato, a cura del segretario
comunale, all’Albo pretorio del Comune e rimanervi fino all’ultimo giorno
di riunione del Consiglio.
Art. 21
Numero legale per la validità delle sedute
1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della
metà dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge richieda una
maggioranza speciale.
2. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente che devono allontanarsi
dalla sala;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
Art. 22
Astensione dei Consiglieri
1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni
riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso
le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione
o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse,
liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado
civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente
in servizi, e sanzioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere
nell’interesse del Comune e degli Enti soggetti alla sua amministrazione.
Art. 23
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal
regolamento.
2. Le dimissioni dei Consiglieri sono presentate per iscritto al Sindaco
o a chi legalmente lo sostituisce e sono irrevocabili dalla data della
loro presentazione.
3. Per Consigliere anziano si intende a tutti gli effetti, il Consigliere
più anziano di età. La surroga del Consigliere dimissionario
è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio
Comunale
4. Il Consiglio non può deliberare né trattare alcun
altro argomento prima di procedere agli adempimenti connessi alla surrogazione
dei propri componenti, eccetto quello relativo alla convalida dei Consiglieri
eletti.
Art. 24
Presidenza delle sedute consiliari
1. Il Sindaco presiede l’adunanza del Consiglio; è investito
di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi
e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni,
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni
avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. Le adunanze per l’elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute
dal Consigliere anziano.
5. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, assume la presidenza
dell’adunanza il Vicesindaco e in caso di sua assenza, l’Assessore anziano
(l’Assessore più anziano di età tra i presenti in aula con
diritto di voto).
Art. 25
Votazione e funzionamento del Consiglio
1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta
valida e con la maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si
prendono a scrutinio segreto.
3. Sono considerati presenti anche i Consiglieri astenuti volontariamente
o non partecipanti alla votazione (ma presenti in aula).
4. Abrogato
5. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente
eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.
Art. 26
Verbalizzazione
1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e
ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco che presiede
l’adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le
funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare
sopra un determinato oggetto, e con l’obbligo di farne espressa menzione
nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione
e l’esito della votazione su ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del
suo voto e dei motivi del medesimo con le modalità che verranno
disciplinate dal regolamento interno del Consiglio comunale.
5. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di approvazione
del processo verbale e dell’inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente
richieste dai Consiglieri.
Art. 27
Pubblicazione delle deliberazioni
1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate
mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi,
salvo specifiche disposizioni di legge.
Art. 28
Regolamento interno del Consiglio comunale
1. L’organizzazione interna e le modalità per il funzionamento
del Consiglio comunale sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento
delle commissioni consiliari e la formazione dei gruppi consiliari.
Capo III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO
Art. 29
Elezione del Sindaco e della Giunta comunale
Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro
del Consiglio Comunale.
Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione il Consigliere
anziano convoca il Consiglio Comunale per la prima seduta che deve tenersi
entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo
di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano (il più
anziano d’età) per la convalida dei Consiglieri eletti.
La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Sindaco neo-eletto
per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione ed
approvazione degli indirizzi generali di governo.
Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l’assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che lo segue
secondo l’ordine di anzianità.
Art. 30
La Giunta comunale
1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione
del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali
Art. 31
Composizione della Giunta comunale
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco
che la presiede e da n. 4 Assessori.
1. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del
Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità
alla carica di Consigliere. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio
Comunale hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio con facoltà
di parola, ma senza diritto di voto. Hanno altresì facoltà
di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari senza diritto di
voto, ma non possono essere nominati componenti delle Commissioni stesse.
Art. 32
Elezione della Giunta comunale
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco,
e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
all’elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento gli indirizzi
generali di governo.
Art. 33
Durata in carica della Giunta comunale
1. La Giunta rimane in carica fino all’elezione del nuovo Sindaco.
2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non
comporta le dimissioni della stessa.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento
del Consiglio.
Art. 34
Mozioni di sfiducia costruttiva
1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco
o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione
di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere
motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene
messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla
sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento
del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 35
Funzionamento della Giunta comunale
1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche e sono valide
con l’intervento di almeno tre componenti, compreso nel numero anche
il Sindaco.
2. La convocazione è disposta dal Sindaco, o da chi ne fa statutariamente
le veci, e non è soggetta a particolari formalità, purché
l’avviso sia stato tempestivamente rivolto a tutti i suoi componenti con
mezzi adeguati e compatibilmente con le circostanze.
3. L’ordine del giorno è stabilito dal Sindaco o da chi ne fa
legittimamente le veci, sentito il segretario comunale.
4. Non può essere iscritta all’ordine del giorno della Giunta
alcuna proposta di deliberazione sulla quale non siano stati espressi i
pareri in ordine alla regolarità, tecnica e contabile, rispettivamente
da parte dei responsabili dei settori e del responsabile di ragioneria,
nonché dal segretario comunale sotto il profilo di una legittimità,
previsti dall’art. 53 della legge 8giugno1990, n. 142, oltre all’attestazione
del responsabile di ragioneria dell’esistenza della copertura finanziaria,
qualora la proposta comporti impegno di spesa, come previsto dall’art.
55 della stessa legge. Il parere negativo espresso dai soggetti competenti
al rilascio non impedisce l’adozione della deliberazione, ma esime i soggetti
stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo.
5. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco, che ne dirige
e coordina lo svolgimento, assicurando l’unitarietà dell’indirizzo
politico-amministrativo e la collegialità delle decisioni.
6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sedute sono presiedute
dal Vicesindaco e, in caso di sua assenza dall’Assessore anziano.
7. L’Assessore anziano è l’Assessore più anziano di età
presente alla seduta
8. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
9. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne
redige il relativo verbale che viene da lui sottoscritto unitamente al
Sindaco.
10. Il verbale consiste nella raccolta, in ordine di approvazione,
delle deliberazioni adottate, con l’indicazione per ciascuna dei nominativi
dei presenti, dei voti resi pro e contro la proposta e degli astenuti.
I componenti della Giunta hanno in ogni caso il diritto di fare inserire,
a richiesta, nel testo della deliberazione, loro particolari dichiarazioni
e le motivazioni del vota espresso.
11. La Giunta adotta, nei casi di urgenza, le deliberazioni attinenti
alle variazioni di bilancio, sottoponendole, nei sessanta giorni successivi,
a pena di decadenza, alla ratifica del Consiglio, ai sensi del 39 comma
dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In caso di scadenza del
predetto termine o di diniego della ratifica da parte del Consiglio, la
Giunta stessa od il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze,
adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e
contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni decadute o
non ratificate.
12. La Giunta può richiedere ai responsabili di settori o ad
altri impiegati del Comune di intervenire alla seduta per esporre le loro
considerazioni su determinate pratiche e può invitare esperti, anche
esterni all’amministrazione, ad esporre le loro valutazioni su determinate
questioni. Tali persone non possono essere presenti al momento del voto.
Art. 36
Cessazione di singoli componenti
della Giunta comunale
1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte; b) dimissioni; c) revoca;
d)decadenza.
2.Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e
sono irrevocabili dal momento della loro presentazione.
3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla
legge.
4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati,
decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco.
Art. 37
Attività della Giunta comunale
1. Spetta alla Giunta collaborare con il Sindaco nell’amministrazione
dell’Ente, compiendo i seguenti atti con rilevanza esterna:
— i provvedimenti relativi al personale dipendente dal Comune, per
quanto non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto alla competenza del
Sindaco o del segretario comunale o dei responsabili di settore, e fatta
eccezione per la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni, nonché
per la pianta organica, che sono di competenza del Consiglio comunale;
conseguentemente sono di competenza della Giunta anche i bandi di concorso,
la nomina delle commissioni giudicatrici, l’approvazione delle graduatorie.
per l’assunzione del personale dipendente del Comune;
— la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari,
in attuazione dei criteri fissati dal Consiglio comunale conformemente
all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
— gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute,
gli appalti e le concessioni di opere o di beni (in tutti i casi in cui
tutti tali atti siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio
comunale o che ne costituiscano mera esecuzione); ogni altro contratto
o convenzione, concessioni o autorizzazioni che non rientrino nella competenza
del Consiglio comunale;
— la determinazione delle modalità per la scelta del contraente
per i contratti, l’approvazione dei relativi bandi, disciplinari o capitolati,
delle graduatorie, delle aggiudicazioni, fatte salve le competenze del
Consiglio comunale, ai sensi del precedente art. 16;
— la nomina delle commissioni di gara o di concorso, per contratti
di qualsiasi genere;
— l’ordinamento degli uffici comunali, fatte salve le competenze del
Consiglio previste dall’art. 32, lett. o) della legge 8giugno 1990 n. 142;
— i provvedimenti disciplinari rispetto al personale dipendente dal
Comune, che debbano essere assunti previo parere della commissione di disciplina;
— il conferimento di incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto
di professionalità, nelle ipotesi contemplate dal regolamento previsto
dall’art. 51 – 7° comma della legge 8giugno 1990, n. 142;
— la promozione, nell’interesse del Comune, delle azioni di responsabilità,
nei confronti dei dipendenti o degli amministratori del Comune, delle istituzioni,
delle aziende speciali e di ogni altro Ente dipendente dal Comune;
— i provvedimenti necessari per la costituzione in giudizio del Comune,
fatte salve le competenze del Sindaco;
— le variazioni di bilancio che abbiano carattere d’urgenza; esse devono
essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni
successivi, a pena di decadenza;
— gli storni di fondi da un capitolo all’altro dello stesso titolo:
— le modalità per far fronte alle spese per referendum e consultazioni;
— i pareri che il Comune debba rendere ad altre amministrazioni pubbliche
e comunque gli atti di competenza del Comune relativi a procedimenti di
competenza di altre amministrazioni, fatta salva la competenza del Consiglio
comunale, ai sensi del precedente art. 16:
— l’approvazione degli atti fondamentali delle aziende speciali e delle
istituzioni, nei casi in cui essa non spetti al Consiglio comunale;
— ogni altro atto a rilevanza esterna attribuito alla competenza della
Giunta comunale dalla legge o dallo Statuto;
— ogni altro atto a rilevanza esterna che non sia riservato dalla legge
o dallo Statuto alla competenza del Consiglio comunale. o che non rientri
nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del
segretario e dei responsabili di settori; la Giunta, inoltre. può
avanzare proposte di deliberazioni al Consiglio comunale ed è titolare
di un potere esclusivo di proposta al Consiglio per le seguenti deliberazioni;
a) bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni, conti consuntivi;
b) piani territoriali e urbanistici, piani del commercio, altri atti
di pianificazione generale o attuativa;
c) programmi pluriennali di attuazione di piani urbanistici, programmi
annuali o pluriennali di attuazione dei piani indicati sub b);
d) programmi delle opere pubbliche;
e) pianta organica del personale e relative variazioni;
f) istituzione di tributi;
g) regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale assicura la concreta attuazione degli indirizzi
politici-amministrativi deliberati dal Consiglio comunale e presenta annualmente
al Consiglio comunale una relazione sulla propria attività.
3. La Giunta opera collegialmente e non può delegare ai propri
componenti le sue competenze.
Art. 38
Assessori comunali
1. Ciascun componente della Giunta è preposto a un settore dell’amministrazione
comunale, individuato con atto del Sindaco.
2. Il Sindaco può delegare l’adozione di atti di propria competenza
a ciascun componente della Giunta, purché tali atti siano inerenti
al settore cui è preposto lo stesso componente. La delega agli assessori
non è ammessa con riferimento alle competenze del Sindaco quale
ufficiale del governo. L’atto di delega può identificare gli atti
delegati all’assessore anche facendo riferimento a categorie generali o
alla materia cui gli atti delegati ineriscono.
3. Una volta disposta la delega il Sindaco diventa titolare di obblighi
di vigilanza sull’esercizio delle competenze delegate da parte dell’assessore.
Il Sindaco può esercitare direttamente le competenze delegate.
4. La delega può essere revocata o modificata dal Sindaco in
qualsiasi momento, La concessione della delega, così come la sua
revoca o modifica devono essere comunicate, a fini notiziali al Consiglio
comunale.
Art. 39
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco, quale organo responsabile della amministrazione del Comune,
rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende
al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione
degli atti degli organi del Comune. Assicura l’attuazione degli indirizzi
politico-amministrativi del Consiglio e delle determinazioni della Giunta,
dettando apposite direttive al segretario comunale per l’attività
degli uffici.
2. Al Sindaco spetta assumere i seguenti atti a rilevanza esterna;
a) i provvedimenti che sono specificamente attribuiti alla sua competenza
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. O dalle leggi statali o regionali successive
ad essa;
b) i provvedimenti che sono specificamente attribuiti alla sua competenza
per effetto di disposizioni legislative statali o regionali non abrogate
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) i provvedimenti che erano di sua competenza in base alle disposizioni
legislative abrogate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e che lo Statuto
stesso non attribuisca alla competenza del segretario comunale o dei responsabili
di settore.
d) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede
alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni
debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento
ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza,
il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.
e) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e
definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna,
secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 51 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e dal Regolamento comunale del personale
3. Sono, altresì di sua competenza:
a) i decreti di occupazione d’urgenza e di espropriazione per pubblica
utilità, nonché i relativi decreti di autorizzazione all’accesso
in proprietà private e di nomina di tecnici per la redazione di
stati di consistenza o di verbali di immissione nel possesso;
b) i provvedimenti di assegnazione di alloggi di edilizia economica
e popolare, e i relativi provvedimenti di revoca o decadenza di competenza
del Comune;
c) i provvedimenti di nomina, di decadenza, di aspettativa, di congedo
straordinario, di licenziamento odi collocamento in riposo del personale
dipendente dal Comune, nonché i provvedimenti disciplinari rispetto
a tale personale quando non richiedano il parere della commissione di disciplina,
e i provvedimenti di sospensione cautelare; tali provvedimenti sono assunti
previo parere del segretario comunale;
d) l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, quando la loro applicazione sia di
competenza del Comune, nonché per ogni ipotesi di violazione amministrativa,
i provvedimenti cautelari o di riduzione in pristino;
e) le autorizzazioni di polizia amministrativa, quando il loro rilascio
sia di competenza del Comune;
f)le ordinanze, in esecuzione di regolamenti comunali;
g) la stipulazione di singoli contratti o di altri atti specifici già
deliberati dai competenti organi comunali quando il Segretario comunale
svolge la funzione di ufficiale rogante;
h) gli atti necessari per la difesa giudiziale del Comune, nel caso
di azioni possessorie o cautelari;
i) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali
e le relative variazioni, iscrizioni e cancellazioni.
4. La competenza ad assumere gli atti indicati nei commi precedenti
implica anche la competenza a sospenderli, revocarli o annullarli.
5. Il Sindaco, ha facoltà di delegare agli Assessori, ai Consiglieri
comunali, al segretario comunale, ai responsabili di settore o ad altri
dipendenti l’adozione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna,
che la legge o il presente Statuto o il regolamento non abbia loro attribuito.
Art. 40
Vicesindaco
1. Al Vice Sindaco competono le funzioni di sostituzione del Sindaco
in tutti i casi previsti dalla legge.
Titolo III
DECENTRAMENTO
E PARTECIPAZIONE
Capo I
ISTITUTI Dl PARTECIPAZIONE
Art. 41
Partecipazione dei cittadini
1. L’amministrazione comunale riconosce il principio della partecipazione
popolare irrinunciabile per il buon andamento della gestione e per il bene
della collettività e uniforma il proprio operato affinché
si realizzi un reale e incisivo coinvolgimento dei cittadini alla
vita dell’Ente.
2. L’amministrazione comunale enuncia quali diritti fondamentali
dei cittadini alla partecipazione:
— il decentramento e la partecipazione;
— le consulte;
— istanze — petizioni e proposte;
— referendum;
— comitati di zona.
Art. 42
Principi generali
1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la
partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, secondo quanto
previsto negli articoli seguenti.
2. Alfine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini
all’amministrazione locale e di realizzare il controllo sociale su di essa,
il Comune:
a) assicura la più ampia informazione circa l’attività
dell’amministrazione locale;
b) attua i principi sul diritto di accesso, dei singoli cittadini
e dei gruppi, agli atti e ai documenti amministrativi;
c) valorizza il contributo delle Associazioni che operano nell’ambito
comunale;
d) istituisce consulte, per promuovere la conoscenza dei problemi
relativi a determinati settori e per acquisire il contributo di quanti
operano negli stessi settori.
Art. 43
Le consulte
1. Il Consiglio comunale, con regolamenti adottati ai sensi dell’art.
5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, istituisce apposite consulte, relative
a settori di rilevanza per gli interessi della comunità locale e
per le funzioni del Comune stesso.
2. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza
di ciascuna consulta.
3. Col medesimo regolamento di istituzione o con altro successivo
sono disciplinate anche la composizione e le modalità di funzionamento
delle consulte, e la previsione di un eventuale comitato esecutivo.
4. Ai finì della composizione, delle consulte, i regolamenti
previsti all’articolo precedente devono assicurare la presenza in ciascuna
consulta delle associazioni più rappresentative (diverse dai partiti
politici) che nell’ambito comunale operano specificatamente nel settore
inerente alla consulta stessa, tenendo conto particolarmente delle associazioni
iscritte nell’elenco previsto dal successivo art. 51, nonché delle
associazioni sindacali e di categoria.
5. Ciascuna consulta è presieduta dal Sindaco o dall’Assessore
da lui designato. I componenti della Giunta municipale e del Consiglio
comunale possono assistere alle riunioni di ciascuna consulta.
6. Ciascuna consulta, nell’ambito del settore di propria competenza:
— avanza proposte al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco per l’adozione
di atti o per l’assunzione di iniziative spettanti a tali organi;
— esprimere agli organi del Comune il proprio parere, nei casi in
cui venga richiesto dagli organi stessi, o nei casi previsti da specifiche
disposizioni regolamentari;
— può rivolgere interpellanze al Sindaco, alla Giunta, al
Consiglio;
— esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi,
relativi alle materie specifiche di competenza con le modalità individuate
nel regolamento.
7. Quando una consulta formula proposte al Consiglio o alla Giunta
di atti di competenza ditali organi, il Sindaco provvede a trasmetterla
con sollecitudine al segretario comunale, per l’acquisizione dei pareri
previsti dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
8. Se la proposta è formulata nei confronti del Consiglio,
il Sindaco provvede a inserirla nell’ordine del giorno del Consiglio nel
termine fissato dal regolamento interno del Consiglio. Se la proposta della
consulta è formulata nei confronti della Giunta, il Sindaco la sottopone
alla Giunta nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della proposta.
Quando invece la proposta riguardi atti di competenza del Sindaco, questi
provvede su di essa entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento
della proposta.
9. Alle interpellanze della consulta al Sindaco o alla Giunta, tali
organi rispondono entro 30 giorni dal ricevimento dell’interpellanza, fatto
salvo il caso in cui si rendano necessarie indagini particolarmente complesse.
10. Ogni consulta, quando ne ravvisi la necessità, e nell’ambito
del settore della propria competenza, può chiedere di incontrarsi
con il Sindaco o con la Giunta, per esaminare questioni o per manifestare
il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative dell’amministrazione
comunale.
11. Per favorire l’esercizio delle funzioni da parte delle consulte,
il Sindaco e la Giunta trasmettono d’ufficio a ciascuna consulta copia
degli atti o dei documenti (del Comune) che risultino di particolare interesse
per il settore di sua competenza.
Art. 44
Istanze, petizioni e proposte
1. I cittadini singoli o associati, residenti nel Comune possono
avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine
di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi,
con l’osservanza delle seguenti disposizioni:
2. Istanze.
Ai fini del presente Statuto, si intendono per “istanze”, le richieste
scritte, presentate da cittadini singoli o associati residenti nel Comune,
per sollecitare, nell’interesse collettivo, il compimento di atti doverosi,
di competenza della Giunta municipale, del Sindaco, del segretario comunale,
o dei responsabili di settore.
Una volta presentata un’istanza ai sensi del precedente comma, essa
deve essere trasmessa in copia al segretario comunale, che ne cura con
sollecitudine l’affissione sull’Albo pretorio, per la durata almeno di
otto giorni.
Sull’istanza l’autorità comunale competente provvede entro
30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.
3. Petizioni
Ai fini del presente Statuto, si intendono per “petizioni” le richieste
scritte, presentate da cittadini residenti nel Comune, dirette a porre
all’attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e
di interesse collettivo.
Una volta presentata una petizione ai sensi del precedente comma,
essa deve essere trasmessa in copia al segretario comunale, che ne cura
con sollecitudine l’affissione sull’Albo pretorio, per la durata almeno
di otto giorni. Inoltre il Sindaco deve inserire la petizione nell’ordine
del giorno del primo Consiglio comunale che non sia stato ancora convocato
previo parere favorevole della commissione comunale.
4. Proposte
Ai fini delle disposizioni della presente sezione dello Statuto,
si intendono per “proposte’ le richieste scritte, presentate da cittadini
residenti nel Comune, per l’adozione di un atto di contenuto determinato,
rispondente a un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della
Giunta comunale.
Una volta presentata la proposta ai sensi del precedente comma,
essa deve essere trasmessa in copia al segretario comunale, che ne cura
con sollecitudine l’affissione sull’Albo pretorio, per la durata di almeno
otto giorni.
Inoltre, il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri
previsti dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e inserisce la
proposta nell’ordine del giorno del primo Consiglio comunale o della prima
Giunta comunale non ancora convocati previo parere favorevole della commissione
comunale.
5. Requisiti
Le istanze, petizioni e proposte avanzate ai sensi dei precedenti
articoli sono ammesse, e devono pertanto ricevere il corso previsto negli
stessi articoli, purché esse risultino effettivamente dirette a
fini di tutela di interessi collettivi e rispondano agli altri requisiti
fissati nel presente articolo. L’accertamento di questi requisiti dell’istanza,
petizione o proposta è effettuato:
— nel caso di istanza, da parte del Sindaco, sentito il segretario
comunale;
— nel caso di proposta per delibera di competenza della Giunta,
da parte della Giunta stessa, sentito il segretario comunale;
— nel caso di petizione o proposta per un intervento o una delibera
di competenza del Consiglio, da parte del Sindaco, sulla base del parere
vincolante di un’apposita commissione consiliare, costituita dal Sindaco,
da due Consiglieri della maggioranza e da due della minoranza. La nomina
dei Consiglieri comunali nella Commissione è effettuata dal Sindaco
su proposta dei capi gruppo consiliari. La commissione esprime il suo parere
dopo aver sentito il segretario comunale.
L’autorità cui è demandato l’accertamento in esame
deve effettuare le sue valutazioni in modo tale da consentire l’osservanza
dei termini fissati per la pronuncia sul merito dell’istanza, petizione
o proposta da parte dell’organo comunale competente.
6. Disposizioni comunali
L’autorità cui è demandato l’accertamento in esame
deve effettuare le sue valutazioni in modo tale da consentire l’osservanza
dei termini fissati per la pronuncia sul merito dell’istanza, petizione
o proposta da parte dell’organo comunale competente. Se ritiene che l’istanza,
petizione o proposta non sia ammissibile, lo dichiara con atto motivato.
I provvedimenti o le deliberazioni assunti dalle autorità
comunali sulle istanze, le petizioni o le proposte sono comunicati, a cura
del Sindaco, a chi risulti aver sottoscritto per primo l’istanza, la petizione
o la proposta, nel domicilio da questi indicato nell’atto.
7. Diritto generale d’istanza.
La disciplina prevista nei commi precedenti è dettata con
piena salvezza del diritto generale d’istanza, di denuncia, ecc., riconosciuta
ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti, e comunque di ogni
altro diritto d’istanza, di petizione o di proposta disciplinato da leggi
speciali.
Art. 45
Comitati di zona
1. Il Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo può istituire
i comitati di zona. Il Comune articola il suo territorio in zone per istituire
i comitati di zona quali organismi di partecipazione. I confini e il numero
delle zone saranno stabiliti nell’apposito regolamento, tenendo conto delle
tradizioni storico-culturali, delle entità abitative e dei bacini
di utenza delle scuole e degli altri servizi.
2. I comitati sono formati da un numero massimo di 10 cittadini residenti
ed elettori della zona eletti con le modalità che verranno individuate
con apposito regolamento.
3. Ogni comitato nominerà un Presidente a maggioranza assoluta
dei componenti e avrà autonomia organizzativa ispirata a principi
di trasparenza e di massima pubblicizzazione nei confronti di tutti
i cittadini.
I Comitati di zona
a) esprimono pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei
servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali,
scolastiche, sportive e ricreative esistenti nella zona;
b) possono convocare assemblee per la pubblica discussione dei problemi
inerenti la zona per la loro soluzione;
c) esprimono parere, di propria iniziativa o su richiesta dell’amministrazione
comunale.
Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il comitato
deve esprimere il parere proprio e ne disciplina le modalità. Questo
in particolare va reso:
a) sullo schema di bilancio preventivo proposto dalla Giunta comunale
sui piani economici pluriennali di investimento;
b) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei principali
servizi pubblici nonché sulle delibere programmatiche per materia
e settore di attività;
c) sul piano regolatore generale, sui piani particolareggiati e di
zona e sulle convenzioni urbanistiche che riguardino rilevanti interventi
e in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici
destinati a servizi pubblici riguardanti la zona:
d) sui regolamenti comunali.
Per argomenti e questioni a carattere generale, anche tra quelle comprese
nel comma precedente, l’amministrazione comunale. può illustrare
in apposite pubbliche riunioni i suoi intendimenti invitando tutti i componenti
delle consulte cittadine.
Art. 46
Referendum consultivi
1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività
amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum
consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza
locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali,
atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni per
l’Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum
con esito negativo.
3. L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio
comunale o dal 10% della popolazione residente, risultante dall’ultimo
censimento della popolazione.
4. All’apposita commissione formata dai capigruppo consiliari, dal
segretario comunale e dal difensore civico disciplinata dal regolamento,
viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum
proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità
della presentazione e delle firme, all’ammissibilità per materia
considerate le limitazioni del precedente 2° comma e al riscontro della
comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito
referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo
gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.
7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità,
si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale
accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza
assoluta dei propri componenti.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno
oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale,
verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione
dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato
oltre il 50% degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell’apposita
commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta
a maggioranza assoluta dei componenti, quando l’oggetto del loro quesito
non abbia ragione d’essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con
altre operazioni di voto.
Art. 47
Referendum abrogativi
1. Con le stesse modalità previste per il referendum consultivo
è ammesso il referendum abrogativo di atti deliberativi della Giunta
e del Consiglio comunale con esclusione degli atti concernenti tariffe,
canoni e tributi comunali, atti di bilancio, l’attuazione di norme statali
o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente, e tutti gli
atti che hanno creato a favore di soggetti dei diritti perfetti.
2. L’iniziativa può essere presa dal 20 % della popolazione
residente risultante dall’ultimo censimento della popolazione.
Art. 48
Altre consultazioni
1. Il Consiglio o la Giunta comunale possono disporre forme di consultazione
diretta dei cittadini, diverse dai referendum, per acquisire elementi di
valutazione su iniziative, proposte, servizi, comunque di competenza del
Comune.
2. Tali consultazioni si svolgono nelle forme di sondaggi, raccolta
di firme, e altre modalità analoghe, purché risultino adeguate
allo scopo.
3. Nel caso di consultazioni su questioni relative a servizi pubblici
(quali consultazioni sui servizi di trasporto. ecc.), la consultazione
può essere stesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, a
quanti risiedano in altri Comuni ma lavorino abitualmente in esso.
4. Le modalità di svolgimento delle consultazioni e, in generale.
la loro disciplina sono dettate in un apposito regolamento.
5. L’esito della consultazione, comunque. non ha effetti vincolanti
nei confronti degli organi dei Comuni, né ai tini della loro attività.
6. I promotori di un referendum possono proporre alla Giunta che il
quesito da essi proposto venga sottoposto ai cittadini, anziché
attraverso referendum, nella forma di una consultazione ai sensi del presente
articolo.
Art. 49
Rapporti tra amministrazione comunale,
associazioni e cooperative
1. Le disposizioni che regolano la partecipazione popolare l’azione
popolare, i diritti di accesso e di informazione dei cittadini, nonché
le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono un momento fondamentale
per riconoscere la funzione sociale del mondo dell’associazionismo e della
cooperazione. Una corretta applicazione di tali norme può consentire
alle organizzazioni di contribuire alla gestione della cosa pubblica a
livello locale.
2. Pertanto tra le proprie finalità l’amministrazione comunale
pone:
a) “Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti
i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini,
delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione”.
b) “Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della funzione
sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso
lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
c) “Il Comune valorizza le autonome forme associative e cooperative
attraverso: a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo e economico
finanziario; b) informazioni sui dati di cui è in possesso l’amministrazione;
c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali nei settori
di specifica attività”.
3. Le convenzioni tra Comune e associazioni dovranno essere redatte
congiuntamente alle associazioni e debbono ottenere anche il loro assenso
prima di essere sottoposte all’approvazione del Consiglio comunale.
4. L’amministrazione comunale nell’attività amministrativa si
avvale della collaborazione di associazioni e cooperative sociali ed in
particolare nella gestione dei servizi:
a) “Nella scelta della forma digestione dei servizi, il Comune a parità
di condizioni e prestazioni accorderà la propria preferenza alla
concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative,
associazioni di volontariato, senza fini di speculazione privata”.
è) “Nella società per azioni a prevalente capitale pubblico,
il Comune dovrà valutare la possibilità della partecipazione
di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative”.
c) “Nella disciplina dell’istituzione, il Comune dovrà prevedere
la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni di
volontariato e le cooperative sociali senza tini di speculazione privata”.
5. La presenza delle associazioni negli “organismi di partecipazione”
non deve essere puramente nominalistica, ma effettiva ed operante alfine
di contribuire alle scelte dell’amministrazione locale.
Art. 50
Le libere forme associative
1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni. che
operino nei territorio comunale, alle attività amministrative del
Comune stesso e. particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell’attività
e delle iniziative degli organi comunali.
2. Le libere associazioni prese in considerazione a questi tini sono
quelle torme associative, diverse dai partiti politici (e dalle associazioni
sindacali), che operino nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente
scopi di interesse collettivo.
Art. 51
Individuazioni delle libere associazioni
1. Al fine di attuare gli obiettivi richiamati nell’articolo precedente.
il Comune prende particolarmente in considerazione le libere associazioni
che abbiano richiesto e ottenuto l’iscrizione in un apposito elenco, conservato
e aggiornato nel Comune a cura del Sindaco. In tale elenco hanno diritto
di essere iscritte le libere associazioni che rispondono a tutti i seguenti
requisiti, che attengono alla stabilità della libera associazione
e alla rilevanza della sua attività per gli interessi comunali:
a) che la forma associativa operi attivamente nei territorio comunale:
in proposito un regolamento comunale può individuare le condizioni
minime (inerenti alla partecipazione degli associati ad assemblee della
forma associativa, allo svolgimento di iniziative nell’ambito comunale,
ecc.) richieste per tale requisito;
e) che la forma associativa sia costituita in associazione riconosciuta,
ovvero sia conforme a quanto previsto dagli artt. 36 ss.o39ss. cod. civ.
in tema di associazioni non riconosciute o di comitati:
c) che la forma associativa abbia adempiuto agli obblighi previsti
dall’art. 209 T.U. di pubblica sicurezza;
d) che la forma associativa abbia tenuto. nel corso del precedente
anno solare, almeno un’assemblea degli associati residenti nel Comune;
e) che lo scopo sociale, risultante dallo Statuto o dall’atto costitutivo
della forma associativa, risponda a ragioni di tutela e di promozione di
interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per
la comunità locale.
2. L’iscrizione delle forme associative nell’elenco previsto al primo
comma è disposta dal Sindaco: su richiesta dei legali rappresentanti
della forma associativa. Ai tini dell’iscrizione, il Sindaco verificherà
la sussistenza in capo alle forme associative de requisiti fissati nel
primo comma. e a tal fine chiederà alla forma associativa di depositare
presso il Comune copia di atti fondamentali, quali lo Statuto o l’atto
costitutivo, il bilancio, ecc. Il Sindaco provvede, anche d’ufficio, a
cancellare dall’elenco le forme associative che abbiano cessato la loro
attività o che comunque non abbiano più i requisiti indicati
nel primo comma.
3. All’atto della richiesta di iscrizione nell’elenco, la forma associativa
deve indicare il suo recapito nel Comune e il nominativo di un rappresentante
residente nel Comune; eventuali variazioni sono efficaci dopo la loro segnalazione
al Sindaco.
Art. 52
Rapporti delle libere associazioni con il Comune
1. Le forme associative iscritte nell’elenco previsto dall’articolo
precedente, possono collaborare all’attività istituzionale del Comune
nell’ambito del rispettivo scopo sociale.
2. Avanzando istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta,
al Sindaco per l’adozione di atti o per l’assunzione di iniziative spettanti
a tali organi, con le modalità e con gli effetti previsti dai successivi
commi.
3. Esercitando il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi,
di rilievo per il loro scopo sociale, con le modalità fissate
dai successivi articoli e dal regolamento previsto dall’art. 7, 4°
comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, ma senza la necessità di
dover dimostrare un interesse alla conoscenza del documento o dall’atto
per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
4. Le forme associative che rispondono ai requisiti indicati nell’articolo
precedente, e nell’ambito di materie inerenti al proprio scopo sociale,
possono chiedere’ che propri rappresentanti si incontrino con il Sindaco
o con la Giunta, per esaminare questioni o per manifestare il punto di
vista della forma associativa rispetto ad atti o iniziative dell’amministrazione
comunale.
5. L’amministrazione comunale, sugli atti di specifica competenza dei
settori di attività delle singole associazioni, è tenuto
a richiedere i parere dell’associazione competente.
Art. 53
Altre forme associative
1. Le forme associative che non possiedono i requisiti previsti dal
precedente articolo possono ugualmente esercitare il diritto di accesso
ai documenti e agli atti amministrativi, con le modalità fissate
dai successivi articoli e dal regolamento previsto dall’art. 7, 4°
comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Art. 54
L’associazione Pro Loco
1. lI Comune riconosce all’associazione Pro Loco il ruolo di strumento
di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché
di promozione dell’attività turistica e culturale.
2. Tale ruolo, in accordo con l’amministrazione comunale, si estrinseca
in:
a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale
nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folklonistico
ed ambientale della località;
b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la
località ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno:
c) assistenza ed informazione turistica:
d) attività ricreative.
3. Alfine di favorire una fattiva presenza della Pro Loco nell’ambito
del Comune, un suo rappresentante verrà inserito come membro di
diritto nelle consulte del turismo, cultura e tempo libero se istituite.
4. Alla Pro Loco possono essere affidati il coordinamento di particolari
iniziative locali tipiche delle finalità delle Pro Loco stesse.
5. Il Comune, per favorire la promozione dell’attività della
Pro Loco, concede a detta associazione un contributo annuale con le modalità
previste nell’apposito regolamento comunale per la concessione dei contributi.
Capo II
L’AZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 55
Principi generali sul procedimento
1. L’attività amministrativa del Comune si ispira a criteri
di economicità, efficacia e pubblicità, e si svolge secondo
le modalità previste dalla legge 7agosto 1990, n. 241, e dalle altre
leggi statali e regionali in materia.
Art. 56
Responsabile del procedimento
1. Con apposito regolamento comunale sono identificate, per ogni tipo
di procedimento amministrativo di competenza del Comune, le unità
organizzative cui i procedimenti di quel tipo devono essere assegnati.
2. Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, all’identificazione
procede ciascun responsabile di settore, e nel caso di procedimenti che
coinvolgono più di un settore, il segretario comunale.
3. In quest’ultimo caso il responsabile del procedimento addetto al
settore rispetto al quale si configuri un interesse prevalente deve comunque
vigilare sullo svolgimento dell’intero procedimento.
Art. 57
Termine per la conclusione del procedimento
1. I procedimenti amministrativi che incidano su situazioni giuridiche
di soggetti determinati devono svolgersi con tempestività e. salvo
che non sia previsto diversamente dalle leggi o dai regolamenti (anche
comunali), devono concludersi con un provvedimento da emanarsi entro 90
giorni dall’inizio di ufficio del procedimento, o dal ricevimento della
domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
2. Ai fini di quanto è previsto dal precedente comma, vanno
presi in considerazione tutti i procedimenti amministrativi che concernano
l’emanazione di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, licenze e altri
provvedimenti abilitativi che vengono emanati su richiesta dei cittadini
interessati, nonché i relativi provvedimenti di revoca, ritiro,
annullamento o decadenza, e i relativi provvedimenti cautelari e sanzionatori.
3. Nel caso che non risulti possibile il rispetto ditale termine, il
responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio
atto delle ragioni del ritardo. Tale atto va inserito nel fascicolo del
procedimento e una copia di esso viene trasmessa al difensore civico, ai
tini della sua relazione annuale.
Art. 58
Trattazione delle pratiche
1. Le pratiche di un medesimo genere devono essere trattate ed evase
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze o
delle eventuali integrazioni, o comunque di ricevimento della pratica da
parte dell’ufficio.
2. Un’eventuale deroga all’ordine cronologico di trattazione della
pratica può essere disposta:
a) dal responsabile di settore, quando la deroga risulti necessaria
per consentire un più sollecito e razionale disbrigo delle pratiche:
ciò si verifica, in particolare, quando una pratica richieda
una istruttoria particolare e altre, presentate successivamente, siano
invece di pronta definizione; in tal caso il dipendente responsabile propone
la deroga con proprio atto motivato che deve essere inserito fra gli atti
della procedura e ne dà segnalazione scritta al responsabile di
settore che a sua volta può disporre (entro le 48 ore successive)
che invece le pratiche siano trattate secondo il loro ordine cronologico
di presentazione;
b) dal Sindaco o dall’Assessore competente, per ogni altra ragione
diversa da quella indicata sub a): in tal caso il Sindaco o l’Assessore
devono disporre la deroga con proprio atto motivato che deve essere inserito
fra gli atti della procedura e comunicato al difensore civico.
|
Art. 59
Istruttoria
1. Il dipendente responsabile cura l’istruttoria del procedimento, in
modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia.
2. Non è ammessa la richiesta al cittadino di documenti o comunque
di elementi di cui l’amministrazione comunale sia già in possesso.
3. Il responsabile del procedimento, e l’amministrazione comunale in
generale, non possono richiedere pareri facoltativi, se non per motivate
esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
4. Eventuali richieste di documentazione integrativa, ecc., dirette
all’interessato, devono essere formulate una volta sola, e quindi in particolare
in un’unica richiesta devono essere rappresentate tutte le carenze di documentazione
riscontrate rispetto, a quella pratica. Nel caso che, nel corso dell’istruttoria.
l’amministrazione rilevi la necessità di formulare una nuova richiesta
di ulteriore documentazione, ecc., copia della richiesta deve essere trasmessa
d’ufficio al difensore civico.
5. L’interessato deve presentare la documentazione entro 20 giorni
dal ricevimento della richiesta di documenti integrati. Scaduto tale termine
la pratica viene archiviata.
Art. 60
Criteri per il regolamento sui diritti
d’informazione del cittadino
1. Nel regolamento previsto dall’art. 64, o in altro regolamento distinto
da esso, devono essere dettate le norme necessarie per assicurare ai cittadini
l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di
esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
2. In via transitoria, fino all’emanazione ditale regolamento, il segretario
comunale detterà disposizioni e ordini di servizio agli uffici comunali,
affinché venga comunque assicurato l’interesse dei cittadini all’informazione.
Art. 61
Nozione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai procedimenti che
possono incidere negativamente su situazioni giuridiche soggettive, ai
sensi dell’art. 6, 2° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra
tali procedimenti rientrano, in particolare:
a) i procedimenti che possono comportare l’annullamento, la revoca,
la decadenza, la sospensione, il ritiro, o comunque la sospensione o l’eliminazione
dell’efficacia di un altro provvedimento che avesse attribuito facoltà,
beni, contributi o vantaggi di soda a soggetti determinati;
b) i procedimenti ablatori e i procedimenti sanzionatori;
c) i procedimenti iniziati su richiesta di un soggetto, per il rilascio
di un provvedimento a lui favorevole, quando siano emersi elementi o circostanze
tali da far ritenere che la richiesta di provvedimento debba essere respinta.
2. Ai medesimi procedimenti si applicano, comunque, anche le disposizioni
dei precedenti due capi.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei casi nei
quali sia già prevista dalla legge una procedura particolare a tutela
del contraddittorie con il destinatario dell’atto. o comunque una procedura
particolare a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento.
Art. 62
Comunicazione agli interessati
1. Nei procedimenti richiamati nell’articolo precedente, il responsabile
del procedimento provvede a dare agli interessati la comunicazione prevista
dall’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutti gli effetti previsti
dalla stessa legge e principalmente al fine di consentire all’interessato
di fare presenti le proprie ragioni. Nella comunicazione viene altresì
indicato un termine entro il quale ogni interessato può presentare
deduzioni o memorie, o può richiedere di essere sentito (direttamente
o attraverso un proprio rappresentante) dal responsabile del procedimento.
2. Per interessato ai tini del precedente comma si intende ogni soggetto
che possa risultare destinatario del provvedimento e sui cui interessi
qualificati possa pertanto incidere negativamente il provvedimento in corso
di formazione.
3. La comunicazione deve essere effettuata, nei casi indicati sub a)
e sub b) del precedente articolo entro 90 giorni dall’apertura del procedimento,
e nel caso indicato sub c) entro 15 giorni dal momento in cui siano state
acquisiti al procedimento le circostanze o gli elementi che possono far
ritenere che la richiesta non possa essere accolta.
4. La comunicazione non è richiesta nei procedimenti per i quali
l’annullamento, la revoca, ecc. del precedente atto siano richiesti dallo
stesso cittadino che era destinatario dell’atto da annullare, revocare,
ecc.
Art. 63
Procedimenti esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente
capo
Salvezza di discipline speciali
1. Anche in assenza della comunicazione prevista dall’art. 62 l’amministrazione
comunale può assumere, nei casi previsti dalla legge. provvedimenti
cautelari.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano comunque agli
accertamenti e alle indagini disposte o effettuate dall’autorità
amministrativa nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, e ciò
al fine di evitare che l’invio della comunicazione possa pregiudicare l’efficacia
o la tempestività degli accertamenti o delle indagini. Non si applicano,
inoltre. in ogni altro caso in cui sussistono ragioni di impedimento, derivanti
da particolari esigenze di celerità del procedimento.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano, nel caso di
qualsiasi altro procedimento per il quale la legge prevede una disciplina
particolare del contraddittorie con i cittadini interessati.
Art. 64
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini
1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune,
singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed
è disciplinato il rilascio di copie di atti.
2. Il regolamento inoltre:
a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi,
i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione
sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande,
progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale. alle
informazioni di cui è in possesso l’amministrazione:
d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni
di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva
la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione.
Capo III
DIFENSORE CIVICO
Art. 65
Istituzione
1. E istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico quale garante
del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività
e della correttezza dell’azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza
gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente
al rispetto dell’ordinamento vigente.
Art. 66
Elezione del difensore civico
1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio
comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità
e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere
scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano la
massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di
giudizio e competenza giuridico-amministrativa: preferibilmente il difensore
civico deve essere in possesso del titolo di studio di laurea attinente
le materie giuridico-amministrative.
4. L’incarico di difensore civico è incompatibile con l’esercizio
della stessa funzione in qualsiasi altro Comune della Repubblica e con
ogni altra carica elettiva pubblica nonché con l’esercizio di qualsiasi
attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio
o professione i quali siano in qualche modo collegati con l’attività
comunale.
5. L’incompatibilità originaria sopravvenuta comporta la dichiarazione
di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa
entro venti giorni dalla contestazione,
6. E incompatibile con la carica di difensore civico chi ricopre ruoli
attivi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali.
Art. 67
Durata in carica e revoca del difensore civico
1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che
lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con
le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all’entrata in
carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione
del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue
funzioni.
Art. 68
Mezzi e prerogative
1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi
a disposizione dall’amministrazione comunale dotato di attrezzature d’ufficio
e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini
singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale,
le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società
che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per
accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che
gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
Art. 69
Modalità di intervento
1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad
un procedimento amministrativo in corso presso l’amministrazione del Comune
o gli Enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per
iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi
30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuto
una insoddisfacente, possono chiedere l’intervento del difensore civico,
2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari
cui spetta la responsabilità dell’affare in esame, dandone avviso
al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, o con essi può
procedere all’esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione ditale esame il difensore civico stabilisce, tenuto
conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione
della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona
interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al segretario comunale.
4. Il difensore civico ha diritto di prendere visione degli atti e
dei documenti, nonché di ottenere ogni notizia connessa alle questioni
trattate, e deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino
l’espletamento delle sue funzioni,
5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei
quali sia investita l’autorità giudiziaria penale.
Art. 70
Relazione al Consiglio comunale
1. Il Consiglio comunale può richiedere relazioni su particolari
problematiche.
2. Il difensore civico invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, la
relazione sull’attività svolta l’anno precedente, segnalando i casi
in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni
e suggerimenti.
3. Il Consiglio comunale, esamina la relazione, dal medesimo esposta
pubblicamente, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.
Art. 71
Trattamento economico
1. Al difensore civico spettano l’indennità di funzione: l’indennità
di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita
dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.
Titolo IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Capo I
I SERVIZI
Art. 72
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli e associati.
alla gestione dei servizi pubblici locali. In particolare è garantito
ai cittadini il diritto di avanzare proposte per una migliore gestione
del servizio e di segnalare ai competenti organi comunali inefficienze
o irregolarità.
2. lI Comune, nell’ambito dei servizi sociali, promuove il coordinamento
tra la gestione del servizio pubblico locale e le associazioni di volontariato
che operino nel medesimo settore.
3. Nel caso di affidamento del servizio in concessione a terzi o a
società per azioni a prevalente capitale pubblico, il Comune assicura
l’attuazione dei principi fissati nei precedenti commi, anche con la previsione
di apposite clausole nella convenzione per l’affidamento del servizio.
Art. 73
Criteri generali per la scelta
delle forme di gestione
1. La scelta fra le forme di gestione deve essere effettuata tenendo
conto delle caratteristiche del servizio, in relazione a quanto è
previsto dall’art. 22, 3° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nella scelta il Comune deve perseguire inoltre obiettivi di qualità
del servizio, di adeguatezza delle prestazioni rispetto alle esigenze collettive
e sociali, di economicità e di efficienza. La deliberazione con
la quale il Consiglio comunale opera la scelta deve essere puntualmente
motivata con riferimento a questi obiettivi, e alla luce anche delle possibili
alternative ammesse dalla legge.
Capo II
LE GESTIONI IN ECONOMIA
Art. 74
Delibera di gestione del servizio in economia
1. La delibera con la quale il Consiglio comunale stabilisce di attuare
la gestione del servizio in economia deve dare conto, oltre che degli elementi
richiamati nell’ad. 22, 3g comma lett. a) della legge 8 giugno 1990, n.
142, e nel precedente art. 73 del presente Statuto, anche della sussistenza
di adeguare disponibilità finanziarie per la gestione del servizio.
2. Nella delibera devono essere indicate, inoltre le strutture organizzative
del Comune che devono curare la gestione del servizio. A questo fine deve
essere verificata la possibilità per tali strutture di assicurare
la gestione del servizio, in relazione anche agli eventuali altri compiti
che risultino assegnati alle medesime strutture. e alla omogeneità
fra la attività ordinaria della struttura organizzativa e il servizio
da gestire.
3. Il responsabile comunale del settore interessato è preposto
alla gestione del servizio.
Art. 75
Competenze
1. Riguardo alla gestione in economia ciascun organo comunale esercita
le competenze ad esso rispettivamente attribuite con riferimento agli atti
corrispondenti del Comune.
2. Sono di competenza della Giunta comunale tutti gli atti necessari
perla gestione del servizio, che non risultino, alla stregua fatta eccezione
del principio esposto nel primo comma, di competenza di altri organi.
3. Le competenze attribuite dal presente Statuto ai responsabili di
settore sono esercitate dal responsabile di settore preposto alla gestione
del servizio, in base all’articolo precedente.
Art. 76
Regolamento
1. lI Consiglio comunale, con la delibera prevista all’art. 74 o con
altra successiva, delibera un regolamento che stabilisce i criteri essenziali
per la gestione del servizio e che assicura l’attuazione del principio
di partecipazione sancito dal precedente art. 72.
Capo III
LE CONCESSIONI DI SERVIZIO
Art. 77
Scelta del concessionario
1. Nel caso di concessione del servizio a terzi, il concessionario deve
essere scelto tenendo conto particolarmente dell’esigenza di garantire
una adeguata qualità digestione del servizio, condizioni, tariffe
eque, e la partecipazione del Comune agli eventuali utili della gestione.
2. La Giunta comunale esercita la vigilanza sull’andamento del servizio.
Art. 78
Regolamento per l’accesso al servizio
1. Il Consiglio comunale può deliberare un regolamento con le
condizioni generali per l’accesso al servizio.
2. Se il servizio è già stato affidato in concessione,
il regolamento va deliberato previa intesa con il concessionario. Il Consiglio
comunale ha facoltà di deliberare il regolamento prima di procedere
per l’affidamento del servizio in concessione: in questo caso l’accettazione
del regolamento costituisce una condizione per l’aggiudicazione della concessione.
Capo IV
LE AZIENDE SPECIALI
Art. 79
Gestione di servizi attraverso azienda speciale
1. Il Comune di Cannobio può affidare la gestione di servizi
ad azienda speciale. A questo fine il Comune persegue l’obiettivo di accorpare
più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, in modo che
essi siano gestiti da una medesima azienda speciale.
2. L’attribuzione della gestione di un servizio a un’azienda speciale.
deve essere deliberata dal Consiglio comunale verificando, oltre agli elementi
indicati dall’art. 73, 2° comma, anche l’adeguatezza del capitale di
dotazione fornito dal Comune rispetto alle esigenze economiche del servizio
3. L’azienda speciale è soggetta all’indirizzo politico-amministrativo
del Consiglio comunale. Gli atti fondamentali dell’azienda. soggetti all’approvazione
da parte del Consiglio comunale. sono quelli indicati nell’art. 16 deI
TU. 15 ottobre 1925, n. 2578, e quelli indicati nell’art. 72. 1° comma
del D.P.R. 4 ottobre 1982. n. 806.
Art, 80
Statuto
1. Il Consiglio comunale, quando abbia deliberato di affidare la gestione
di un servizio a un’azienda speciale. deve approvare, con la maggioranza
di 2/3 Io Statuto ditale Ente. Tale Statuto deve prevedere, tra l’altro:
a) l’ordinamento interno dell’azienda, e il riparto di competenza fra
Consiglio di amministrazione. Presidente e direttore:
b) l’ordinamento del personale. fermo restando che il rapporto di lavoro
con il personale dipendente dell’azienda è di diritto privato;
c) i criteri fondamentali cui si deve attenere l’azienda al fine di
realizzare gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità
o il principio del pareggio del bilancio, fissati dall’art. 23, 4°
comma della legge 8 giugno 1990, n. 142:
d) le modalità per il coordinamento finanziario fra l’azienda
speciale e il Comune, particolare riferimento alla previsione della responsabilità
esclusiva dell’azienda speciale e per le obbligazioni da esse assunte,
all’obbligo di porre in liquidazione l’azienda speciale nel caso di bilancio
dissestato, all’obbligo per il Comune, in tale ipotesi, di far fronte ai
debiti dell’azienda speciale, alla devoluzione del patrimonio dell’azienda
speciale al Comune nel caso di cessazione della stessa;
e) l’istituzione di un apposito organo di revisione e la possibilità
di forme autonome di verifica della gestione: i componenti dell’organo
di revisione devono essere scelti tra persone con i requisiti previsti
dall’art. 57, 2~ comma della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) la garanzia del diritto d’accesso dei cittadini ai documenti amministrativi
dell’azienda e la partecipazione delle forme associative alla sua attività
amministrativa, secondo modalità analoghe a quelle previste dal
presente Statuto, rispetto ai documenti amministrativi e all’attività
amministrativa del Comune;
g) la possibilità di accesso alle strutture e ai servizi per
le organizzazioni di volontariato e le forme associative, al fine di realizzare
forme adeguate di coordinamento, nella misura in cui ciò risulti
opportuno per una più efficace gestione di servizio.
Art. 81
Tariffe
1. Il Consiglio comunale, ferma restando la sua competenza a dettare
la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi (ai sensi
dell’art. 32, 2° comma lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142),
nel caso che ritenga di prevedere determinate tariffe a costo sociale,
deve contestualmente deliberare l’assunzione in capo al bilancia comunale
di tutti gli oneri conseguenti, alfine di garantire l’integrale copertura
dei costi sociali stessi.
Capo V
LE ISTITUZIONI
Art. 82
Previsione
1. Il Consiglio comunale può prevedere che la gestione di uno
o più servizi sociali e culturali sia affidata a una istituzione,
quando risulti opportuno assicurare una autonomia gestionale a tali servizi.
2. L’attribuzione della gestione di un servizio a un’istituzione deve
essere deliberata dal Consiglio comunale verificando, oltre agli elementi
indicati dall’art. 73, anche l’adeguatezza del capitale di dotazione fornito
dal Comune rispetto alle esigenze economiche del servizio.
3. Nell’attuazione delle disposizioni contenute nei due commi
precedenti, il Comune considera come obiettivo anche quello di realizzare
un accorpamento nella gestione di servizi sociali omogenei, al fine di
assicurare una maggiore efficacia della programmazione comunale e di realizzare
economie di gestione.
Art. 83
Ordinamento
1. L’ordinamento della istituzione è disciplinato, per quanto
non previsto nel presente Statuto, da un regolamento che è di competenza
del Consiglio comunale e che deve essere deliberato contestualmente all’affidamento
della gestione del servizio all’istituzione stessa.
2. Il regolamento deve prevedere, tra l’altro:
a) l’indicazione puntuale dei servizi affidati all’istituzione:
b) l’ordinamento degli organi dell’istituzione e le relative competenze;
a tal fine deve essere prevista la competenza del Consiglio di amministrazione
per gli atti gestionali a carattere generale e la competenza del direttore
per gli atti di direzione aziendale:
c) il trattamento economico dei componenti del Consiglio di amministrazione
e del Presidente;
d) la dotazione organica del personale e il relativo ordinamento:
e) le modalità attraverso le quali il Sindaco o Assessore delegato
esercitano la loro vigilanza;
f) le modalità di verifica, da parte del Sindaco o Assessore
delegato, dei risultati della gestione;
g) la garanzia del diritto d’accesso dei cittadini ai documenti amministrativi
dell’istituzione e la partecipazione delle forme associative alla sua attività
amministrativa, secondo modalità analoghe a quelle previste dal
presente Statuto rispetto ai documenti amministrativi e all’attività
amministrativa del Comune;
h) la possibilità di accesso alle strutture e ai servizi per
le organizzazioni di volontariato e le forme associative, alfine di realizzare
torme adeguate di coordinamento.
3. Gli atti fondamentali dell’istituzione sono soggetti ad approvazione
da parte del Consiglio comunale. Sono atti fondamentali dell’istituzione
i seguenti: bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conto
consuntivo o atti equipollenti, assunzione di finanziamenti a breve, medio
e lungo termine, contratti e altri atti che vincolino il bilancia oltre
l’anno, regolamenti.
Art. 84
Organi
1. Organi della istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il
Presidente e il direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero dispari
di componenti, fissato dal regolamento previsto nell’articolo precedente,
ed è nominato dal Sindaco con periodicità pari al mandato
del Consiglio comunale.
3. Le competenze del Consiglio di amministrazione sono fissate nel
regolamento previsto all’articolo precedente. E comunque di competenza
del Consiglio di amministrazione l’adozione degli atti fondamentali indicati
nel regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato
dal Sindaco. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca, fissa l’ordine
del giorno e sovrintende sull’esecuzione delle determinazioni degli organi
comunali e del Consiglio di amministrazione inerenti agli indirizzi della
gestione dei servizi affidati all’istituzione.
5. Il direttore viene nominato dal Sindaco, in relazione alla sua specifica
professionalità ed esperienza in gestioni aziendali. Ha la rappresentanza
dell’istituzione ed è responsabile della sua direzione aziendale.
Dal direttore dipende gerarchicamente il personale dell’istituzione.
6. Il rapporto con il direttore è disciplinato da un contratto
di diritto privato. Il direttore può essere licenziato in qualsiasi
momento, con decreto del Sindaco.
7. I componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e il
direttore rispondono, nei confronti dell’istituzione, del Comune e dei
terzi. per i danni da essi causati, secondo i principi previsti dal codice
civile per gli amministratori e i dirigenti di società di capitale.
Art. 85
Autonomia gestionale
1 L’istituzione è dotata di autonomia gestionale. Essa pertanto,
fatta salva approvazione da parte del Consiglio comunale degli atti fondamentali,
può stipulare i contratti inerenti alla gestione del servizio senza
la necessità di autorizzazioni da parte del Comune (a meno che essi
non consistano in atti di disposizione di beni immobili conferiti all’istituzione
dal Comune quale capitale di dotazione), sta in giudizio in persona del
direttore, e ha un bilancia proprio, che confluisce in quello del Comune.
2. Delle obbligazioni assunte dall’istituzione risponde, nel caso di
infruttuosa escussione dell’istituzione, il Comune con tutto il suo patrimonio.
Art. 86
Principi di carattere finanziario
1. L’istituzione deve operare in modo da realizzare gli obiettivi di
efficacia. efficienza ed economicità e il principio del pareggio
del bilancio. fissati dall’art. 23, 4° comma della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
2. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita la sua funzione,
con i medesimi poteri e i medesimi obblighi, anche rispetto alle istituzioni.
Art. 87
Vigilanza
1. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dal Sindaco o
Assessore delegato che può disporre autonomamente la convocazione
del Consiglio di amministrazione dell’istituzione per ‘esame di questioni
determinate, può convocare il Presidente del Consiglio di amministrazione
o il direttore per chiarimenti sulla gestione del servizio, può
licenziare in qualsiasi momento il direttore.
Nel caso che siano accertate irregolarità nella gestione, il
Sindaco può procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione
nominandone un altro oppure proporre al Consiglio Comunale di porre in
liquidazione l’Istituzione e di provvedere con altra forma alla gestione
del servizio.
Capo VI
LE SOCIETA PER AZIONI
A PREVALENTE CAPITALE
PUBBLICO LOCALE
Art. 88
Istituzione
1. Il Consiglio comunale può affidare la gestione di un servizio
pubblico locale a una società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale,
2. Per società per azioni a prevalente capitale pubblico locale
si intende una società per azioni nella quale la maggioranza del
50%+1 del capitale (maggioranza da verificarsi distintamente, sia con riferimento
alle azioni ordinarie, sia con riferimento ai complesso delle azioni ordinarie
e privilegiate, ove previste) sia detenuta o dal Comune di Cannobio da
solo, o dal Comune di Cannobio insieme con altri Comuni vicini, la Provincia,
la Camera di commercio della Provincia, i consorzi tra Enti locali cui
partecipi il Comune di Cannobio, altri Enti locali.
3. Nel caso di istituzione di una nuova società, l’eventuale
partecipazione di soggetti privati alla società deve essere subordinata
alle seguenti regole:
— i soggetti privati che partecipino come soci devono rispondere a
requisiti di idoneità morale e di capacità finanziaria, e
devono trovarsi nelle condizioni previste dalla legislazione anti-mafia
per essere contraenti con pubbliche amministrazioni:
— salvo casi eccezionali, dipendenti da
particolari ragioni di ordine tecnico o finanziario, deve essere consentito
a tutti i soggetti privati, che posseggano i requisiti e che rispondano
alle condizioni previste al punto precedente, di concorrere su un piano
di parità per acquisire la partecipazione di minoranza alla società.
4. Inoltre può essere previsto, con disposizione che deve essere
recepita nello Statuto della società, che ciascun socio privato
non possa detenere una quota del capitale non superiore a una percentuale
prefissata.
5. Agli effetti previsti dal comma precedente, gli Enti pubblici diversi
da quelli indicati al primo comma sono equiparati ai soggetti privati.
Art. 89
Statuto della società
1. Lo Statuto della società deve prevedere specifiche clausole
a garanzia della conservazione delle caratteristiche essenziali della società
a prevalente partecipazione locale, e in particolare la permanenza della
partecipazione maggioritaria da parte degli Enti locali e il mantenimento
delle finalità originarie previste dallo Statuto all’atto dell’adesione
del Comune. A titolo esemplificativo, tali clausole possono prevedere:
a) la possibilità di patti di sindacato tra gli Enti locali
che partecipano alla società, con riferimento alle quote di capitale
costituenti la maggioranza;
b) il diritto di prelazione a favore degli Enti pubblici locali che
partecipano già alla società, nel caso di alienazione di
azioni appartenenti ad altri soggetti pubblici o a privati;
c) la clausola di gradimento per l’ingresso di nuovi soci (diversi
dagli Enti pubblici locali, come indicati al primo comma dell’articolo
precedente); sul gradimento deve deliberare la Giunta comunale entro termini
perentori;
d) la nomina diretta da parte del Sindaco di componenti del Consiglio
di amministrazione ed eventualmente di componenti del collegio sindacale,
nonché il potere del Sindaco di revocare in qualsiasi momento tali
nomine;
e) la possibilità di cessione delle azioni detenute dagli Enti
pubblici locali e ricomprese nella maggioranza indicata sub a) solo a favore
di altri Enti pubblici locali;
f) la necessità dell’approvazione, da parte del Consiglio comunale
di tutte le modifiche statutarie che riguardino: modificazioni sostanziali
dell’oggetto sociale, aumenti di capitale, fusioni, incorporazioni, cessioni
di aziende, proroghe della scadenza dell’attività, introduzione
di maggioranze qualificate per le deliberazioni assembleari.
Art. 90
Convenzione
1. Il Consiglio comunale delibera l’affidamento del servizio a società
per azioni a prevalente capitale pubblico locale dopo aver esperito i normali
procedimenti di scelta del contraente.
2. Le modalità di gestione del servizio, i livelli di qualità
che devono essere assicurati, i criteri per la determinazione e la revisione
delle tariffe sono disciplinati in una convenzione, che deve essere deliberata
dal Consiglio comunale unitamente all’affidamento della gestione del servizio.
Art. 91
Partecipazione in altre società
1. Non è ammessa la partecipazione del Comune a società
di capitale diverse da quelle disciplinate nei precedenti articoli.
Capo VII
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI
Art. 92
Nomina dei rappresentanti del Comune
1. Il Sindaco nomina i componenti del Consiglio di amministrazione delle
aziende speciali e delle istituzioni, i componenti dell’organo di revisione
delle aziende speciali nonché i rappresentanti del Comune nel Consiglio
di amministrazione e nel Collegio sindacale delle società a partecipazione
comunale, e i rappresentanti del Comune in qualsiasi altro organismo o
Ente, scegliendoli fra le persone qualificate, dotate dei necessari requisiti
morali e di una specifica esperienza nel settore imprenditoriale, o professionale,
o amministrativo
2. A tal fine il Sindaco può nominare solo persone il cui curriculum
sia stato depositato presso il segretario comunale, almeno sette giorni.
(abr)
3. Nel regolamento consiliare previsto dall’art. 14 del presente Statuto
sono fissate le modalità per le nomine, alfine di garantire, per
quanto possibile, una rappresentanza delle minoranze.
4. La nomina a componente degli organi indicati nel primo comma è
incompatibile con la carica di Consigliere comunale o di componente della
Giunta comunale, con la carica di componente di organi elettivi di Comuni,
Province o Regioni, con la carica di membro del Parlamento.
5. (abr).
6. (abr).
Art. 93
Assoggettamento dei rappresentanti del Comune nelle società
alle direttive del Consiglio e della Giunta comunale
1. I componenti del Consiglio di amministrazione di società nominati
dal Comune sono soggetti alle direttive del Consiglio comunale e della
Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze ditali due organi. Essi,
pertanto. sono tenuti ad attenersi a tali direttive, e di segnalare preventivamente
al Sindaco eventuali questioni di particolare interesse che debbano essere
trattate nel Consiglio di amministrazione della società, al fine
di ricevere le opportune istruzioni. Tali istruzioni devono essere dettate
tenendo conto anche delle esigenze proprie della società per azioni.
2. Il Consiglio Comunale detta gli indirizzi generali ai quali devono
attenersi i rappresentanti nominati dal Sindaco. Tali indirizzi possono
essere integrati dalla Giunta comunale, con riferimento alla posizione
da assumere su specifiche questioni all’ordine del giorno dell’assemblea,
che rivestono particolare interesse per il Comune.
3. Ai fini dei due commi precedenti, si intendono sempre di particolare
interesse per il Comune il bilancia di previsione della società,
le proposte di modifica dello Statuto della società, nonché
le proposte dalle quali possa derivare una modifica del servizio reso eventualmente
alla collettività del Comune da parte della società.
Art. 94
Revoca dei rappresentanti del Comune
1. I rappresentanti del Comune indicati nei precedenti articoli possono
essere revocati dal Sindaco in qualsiasi tempo, senza la necessità
di giusta causa (abr).
2. (abr).
3. Se la proposta di revoca viene avanzata nei confronti del Presidente
di un’azienda speciale o di un’istituzione, o se essa sia avanzata nei
confronti dell’intero Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale
o dell’istituzione ovvero nei confronti di singoli componenti ditali Consigli
in modo tale da far venir meno oltre a metà dei componenti dei Consigli
stessi, la proposta di revoca deve essere avanzata come mozione di sfiducia
costruttiva. Tale mozione (abr)., deve contenere la proposta dei nuovi
componenti del Consiglio di amministrazione. la mozione di sfiducia non
richiede l’enunciazione di una giusta causa.
4. (abr).
5. La revoca dei componenti dell’organo di vigilanza sulle aziende
speciali è consentita solo per il caso di inadempimento ai loro
doveri d’ufficio.
Capo VIII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 95
Convenzioni
1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite
convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere
in moda coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i tini, la durata, le forme di consultazione
degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed reciproci obblighi
e garanzie.
Art. 96
Convenzioni per l’utilizzazione di uffici della Provincia o di altri
Comuni
1. Il Consiglio comunale può stipulare apposite convenzioni per
l’utilizzazione di uffici della Provincia o di altri Comuni, particolarmente
quando vi sia la necessità di ricorrere a strutture qualificate
dai punto di vista tecnico o comunque a strutture di cui il Comune non
abbia la convenienza o la possibilità di istituire carne proprie.
2. Dalla convenzione devono essere fissati:
- durata del rapporto;
- le modalità attraverso le quali l’ufficio della Provincia
o del Comune sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque
la sua attività;
- la eventuale disponibilità minima che dovrà essere
garantita al Comune;
- gli oneri finanziari a carico del Comune.
Art. 97
Consorzi
1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con
altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi
secondo le norme previste al capo IV e V del presente Statuto, in quanto
compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta
dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente
allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve in particolare prevedere l’obbligo, a carico
del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentale del
consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio
con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo Statuto del consorzio.
Art. 98
Accordi di programma
1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco.
in relazione alla competenza primaria a prevalente del Comune, sull’opera
o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione
di un accordo programma per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro
connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti
ai tutte le amministrazioni interessate. L’accordo, consistente nel consenso
unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto
formale del Sindaco.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della
Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici. l’adesione del
Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro
trenta giorni a pena di decadenza.
4. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’art. 27
della legge 8giugno 1990. n. 142, e dal presente articolo si applica a
tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere,
interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.
Titolo V
UFFICI E PERSONALE
Art. 99
Regolamenti del personale e degli uffici
1. lI Comune di Cannobio disciplina con propri regolamenti le datazioni
organiche del personale dipendente e ne definisce lo stato giuridico, conformemente
alla legge e agli accordi collettivi nazionali da essa previsti, I regolamenti
comunali passano contenere disposizioni di attuazione e di integrazione
della disciplina risultante dalla legge e dagli accordi nazionali.
2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata
dal Comune con propri regolamenti, che devono attuare i principi di autonomia,
funzionalità e economicità, seconda principi di professionalità
e responsabilità. Con gli stessi regolamenti devono essere disciplinati
l’attività dei responsabili di settore, l’eventuale conferimento
ad essi di responsabilità gestionali e particolari, e il loro coordinamento
ad opera del segretario comunale.
3. Il Sindaco può consentire ai dipendenti l’assunzione di incarichi
presso altri Enti pubblici, compatibilmente con i compiti d’ufficio,
4. Il Sindaco autorizza l’esercizio ditale attività secondo
le modalità definite dal regolamento del personale.
Art. 100
Segretario comunale
1. Il segretario comunale opera nel Comune per assicurare il buon andamento
e l’imparzialità dell’amministrazione, l’osservanza puntuale della
legge, l’attuazione delle direttive del Sindaco in esecuzione degli indirizzi
deliberati dal Consiglio o dalla Giunta,
2. Il segretario dirige gli uffici e servizi dell’Ente, svolge le proprie
funzioni di direzione direttamente o tramite le figure apicali della struttura
organizzativa dell’Ente che da lui dipendono, collegate da un rapporto
gerarchica-disciplinare.
3. Oltre alle competenze previste dalla legge o da altre disposizioni
del presente Statuto. al segretario comunale spettano le seguenti competenze:
I - Con riferimento all’attività del Consiglia comunale e della
Giunta:
- verifica la regolarità dell’istruttoria, rispetta alle
deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale;
— provvede agli atti esecutivi delle deliberazioni del Consiglio
e della Giunta comunale, e cura l’attuazione dei provvedimenti del Sindaco
o degli Assessori delegati, con esclusione degli atti a rilevanza esterna;
— l’assistenza alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta.
e la relativa attività di verbalizzazione;
— la certificazione delle situazioni di incompatibilità
o di impedimento, del Sindaco o degli Assessori delegati, al fine del compimento
di atti determinati;
— la sovraintendenza sulla pubblicazione delle deliberazioni,
ai sensi dell’art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e sulle
comunicazioni agli interessati, ove prescritte;
— la trasmissione delle deliberazioni della Giunta comunale ai capigruppo
consiliari, secondo quanta è disposta dall’art. 45, 3° comma
della legge 8 giugno 1990 n. 142.
II — Con riferimento agli uffici del Comune:
- la sovraintendenza sull’attività degli uffici comunali
e dei responsabili del settore, e in particolare la verifica della puntuale
osservanza delle direttive emanate dal Sindaco, in attuazione degli indirizzi
politico-amministrativi del Consiglio comunale e delle determinazioni della
Giunta;
— il coordinamento rispetto all’attività dei responsabili di
settore; la definizione di eventuali conflitti di competenza;
— la vigilanza sull’attività svolta dai responsabili di settore
con riguarda al personale dipendente del Comune;
— l’adozione di ordine di servizio, nei confronti dei responsabili
di settore;
— la concessione ai responsabili di settore di permessi o congedi ordinari
fissati dal regolamento organica del personale.
— l’autorizzazione a compiere ore di lavoro straordinario e missioni
di breve durata per i responsabili di settore nei limiti fissati dagli
atti del Consiglia comunale e della Giunta comunale, e in particolare entro
i limiti di spesa deliberati dalla Giunta comunale;
— la verifica della regolare tenuta del protocollo comunale;
— la verifica della regalare tenuta dell’Albo pretorio;
— la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d’incasso
con il Sindaco ed il responsabile di ragioneria;
— intervenire nei casi di accertata inerzia, inefficienza ed inefficacia
dell’attività svolta dei responsabili di settore o dal personale
assegnato agli uffici o servizi da loro diretti, adottando i provvedi menti
necessari ivi compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti
degli atti di competenza dei responsabili di settore riferendone al Sindaco.
III — Con riferimento ai rapporti fra il Comune e il Comitato
di Controllo:
— la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO:
— la redazione e la trasmissione al Comitato di Controllo di elementi
integrativi a di chiarimenti eventualmente richiesti;
IV — Con riferimento ai rapporti fra il Comune e il Prefetto:
— la segnalazione al Prefetto della mancata convocazione del Consiglio
comunale, nelle ipotesi in cui essa è doverosa, ai fini dell’eventuale
esercizio del potere sostitutiva previsto dall’art. 36. 4°comma della
legge 8giugno 1990, n. 142,
Il segretario comunale, presiede le gare d’appalto e le commissioni
di gare per contratti di competenza del Comune e le commissioni di concorso
per l’assunzione del personale.
La redazione e trasmissione all’autorità giudiziaria delle denunce
per fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue competenze.
Tutto il personale del Comune dipende gerarchicamente dal segretaria
comunale.
Arr. 101
Responsabili di settore
1. I responsabili di settore sono responsabili dell’efficienza delle
rispettive strutture amministrative, e assicurano che l’attività
degli uffici da essi dipendenti si uniformi all’osservanza delle leggi
vigenti e del principio di buon andamento, nonché agli indirizzi
e all’operato del Consiglia comunale, della Giunta, del Sindaco, degli
Assessori competenti e del segretario comunale.
2. Spetta ai responsabili di settore oltre alle competenze previste
da altre disposizioni del presente Statuto e da quelle che verranno individuate
dall’apposta regolamento. l’adozione dei seguenti atti:
a) esprimere parere di regolarità tecnica su ogni proposta di
deliberazione.
b) la concessione di permessi e congedi ordinari fissati dal regolamento
organico del personale per il personale dipendente dal settore cui è
preposto;
c) l’autorizzazione a compiere ore di lavora straordinario e missioni
di breve durata per il personale dipendente dal settore cui è preposto
nei limiti fissati dagli atti del Consiglia e della Giunta comunale, e
in particolare entro i limiti di spesa deliberati dalla Giunta comunale
distintamente per ogni settore;
d)l’istruzione e predisposizione di tutti gli atti di competenza del
Consiglio comunale e della Giunta comunale;
e) la redazione e la trasmissione all’autorità giudiziaria delle
denunce per i fatti di cui essi vengono a conoscenza nell’esercizio delle
loro competenze;
f) la verifica della regolarità dell’istruttoria, con riferimento
agli atti di competenza del Sindaco e degli Assessori;
g) la designazione del responsabile di ciascun procedimento;
h) partecipare, su richiesta del Sindaco, agli argani collegiali operanti
nell’ambito dell’amministrazione comunale,
3. Ai fini della predisposizione e adozione degli atti suddetti, è
competente il responsabile del settore cui inerisce, per materia, l’atto
da compiere. Nel caso di atti che possono riguardare più settori,
il segretario comunale stabilisce da quali responsabili devono essere assunti
a predisposti.
Art. 102
Conferenza dei responsabili di settore
1. È istituita presso il Comune di Cannobio la conferenza dei
responsabili di settore, organismo ausiliario consultivo interno con compiti
di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento
della gestione amministrativa.
2. La conferenza, nella sua composizione normale, è costituita
da tutti i responsabili di settore e dal segretaria, che ne cura la
convocazione ed il coordinamento dei lavori secondo le modalità
contenute nel regolamento.
3. Quando la conferenza lo ritenga in relazione agli argomenti trattati,
la partecipazione può essere estesa ad alcuni o a tutti i dipendenti.
4. Il parere della conferenza dei responsabili di settore può
essere richiesto dal Sindaco:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto e di approvazione o modifica
di regolamenti o di atti aventi comunque valore regolamentare;
b) sulle proposte riguardanti progetti o programmi che interessano
l’attività di un settore o l’intera organizzazione dell’Ente;
c) sulle proposte di assegnazione di nuovo personale o di spostamento
di quella già in servizio che interessino più di due settori;
d) sui criteri di valutazione degli elementi per la corresponsione
dei compensi incentivanti al personale.
5. Il parere della conferenza dei responsabili di settore può
inoltre essere espresso in ordine a qualsiasi proposta su richiesta dell’amministrazione
o su iniziativa di un responsabile di settore.
6. I pareri della conferenza dei responsabili di settore sulle proposte
di deliberazione corredano, ma non sostituiscono, i pareri di regolarità
tecnica di competenza dei responsabili dei servizi interessati, e non sono
vincolanti per gli argani deliberanti.
7. I pareri della conferenza dei responsabili si intendono sempre espressi
all’unanimità, salvo nei casi in cui da alcuno dei suoi componenti
non venga richiesto di far espressa menzione del diverso esito della votazione,
con diritto inoltre di far constare a verbale le motivazioni del proprio
vota.
Art. 102/bis
Copertura dei posti di responsabili dei servizi con contratti a tempo
determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato
1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce
i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati,
al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità
analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato
di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5% della dotazione organica dell’ente, o ad una unità
qualora la dotazione organica risulti inferiori alle 20 unità.
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata
superiore al mandato elettivo del sindaco in carica.
4. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionale e decentrati per il personale degli enti
locali, può essere integrato con provvedimento motivato della giunta,
da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione
professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità
del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze
professionali. Il trattamento economico e le eventuali indennità
ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente
e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
5. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto
nel caso in cui il comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie.
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento
sull’organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni
esterne ad alto contenuto di professionalità
Titolo VI
RESPONSABI LITÀ
Art. 103
Responsabilità verso il Comune
1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano
le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati
civili dello Stato.
2. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire
al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
3. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità
di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte
dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
4. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio
che vengano a conoscenza, direttamente o in seguita a rapporto cui sono
tenuti gli argani inferiori. di tatti che diana luogo a responsabilità
ai sensi del camma 1, devono farne denuncia al Procuratore generale della
Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento
della responsabilità e la determinazione dei danni.
5. Se il fatto dannosa sia imputabile al segretario comunale o ad un
responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.
Art. 104
Responsabilità verso i terzi
1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che nell’esercizio delle
funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri
un danno ingiusta sana personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terza l’ammontare del danno cagionato
dall’amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi
a norma del precedente articolo,
3. E danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quella derivante da
ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente
abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità
più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente
sussiste tanto se la violazione del diritto del terza sia cagionata dal
compimento di atti a di operazioni, quanto se la detta violazione consista
nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento
l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni
di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente
ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione.
La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto
constatare nel verbale il proprio dissenso.
Art. 105
Responsabilità dei contabili
1. lI tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro
del Comune o sia incaricata della gestione dei beni comunali, nonché
chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro
del Comune deve rendere canto della gestione ed è soggetto alla
giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste
dalle leggi vigenti.
Art. 106
Prescrizione dell’azione di responsabilità
1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità,
nonché le sue caratteristiche di personalità e di estensibilità.
Art. 107
Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni
1. Il segretaria comunale, il responsabile del settore interessato e
il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile
dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt.
17 e 35 del presente Statuto.
2. lI segretario, unitamente al responsabile di settore preposto, è
responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni
del Consiglia e della Giunta.
Titolo VII
FINANZA E CONTABILITA
Art 108
Ordinamento
1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di
autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, al Comune potestà impositiva
autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un
proprio demanio e patrimonio.
Art. 109
Attività finanziaria del Comune
1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e campartecipazioni ad impost |