Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Comune

I. Il Comune di Cannobio è Ente autonomo nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l’osservanza delle norme di cui all’art. 133 della Costituzione.

Art. 2
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha, come suo segno distintivo lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 26 ottobre 1928 del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato ed iscritto nel libro araldico degli Enti morali.
2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con il provvedimento in data 2 maggio 1963 del Presidente della Repubblica.

Art. 3
Territorio

1. Il Comune di Cannobio comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all’art. 9 della legge 24 dicembre 1954, i. 1228, approvato dall’istituto Centrale di Statistica.
2. Nel capoluogo è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici.

Art. 4
Ruolo del Comune

1. Il Comune di Cannobio rappresenta la comunità locale di Cannobio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, conformemente ai principi dettati dalla legge e dal presente Statuto.
2. Sono di competenza del Comune tutti gli interessi, non meramente individuali, che riguardano la comunità locale costituita dai cittadini che risiedono o che operano a Cannobio o anche solo una parte di essa. Sono fatte salve tutte le competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni.
3. Il Comune di Cannobio opera, nell’ambito delle proprie competenze per garantire a tutti i cittadini una migliore qualità di vita e per attuare il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

Art. 5
Attribuzioni fondamentali del Comune

1. Il Comune di Cannobio. conformemente a quanto previsto dall’art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142. esercita tutte le funzioni amministrative che non siano attribuite espressamente dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni e che riguardano la popolazione e il territorio comunale, con particolare riferimento ai servizi sociali. ai servizi pubblici locali, all’assetto e alla utilizzazione del territorio, allo sviluppo socio-economico e turistico.

Art. 6

Caratteri dell’azione amministrativa
1. Il Comune di Cannobio assume come obiettivi fondamentali. per la propria azione amministrativa, lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale, la promozione della solidarietà fra i cittadini. la garanzia del territorio e dell’ambiente, la salvaguardia dei valori, locali e tradizionali, anche favorendo lo studio e la pubblicazione di ricerche di opere sulla storia e le tradizioni locali
2. Nell’esercizio della sua attività, il Comune di Cannobio si ispira ai principi della programmazione, della partecipazione e della trasparenza amministrativa e persegue obiettivi di efficienza e di economicità.
3. Nel perseguire gli obiettivi sopra indicati verrà posta attenzione alla realtà del mondo giovanile, alla condizione degli anziani, alle situazioni di emarginazione.

Art. 7
Rapporti con gli altri Enti
1. Il Comune di Cannobio si attiene al principio della leale collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni. In particolare assume come criterio quello della consultazione con i Comuni vicini, con la Comunità Montana e con gli altri Enti locali operanti nella zona, con la Provincia e con la Regione Piemonte, in vista di uno sviluppo armonico ed equilibrato delle rispettive comunità quando siano di sua competenza scelte o decisioni che possono coinvolgere interessi specifici di altre comunità locali.
2. Nello stesso tempo il Comune di Cannobio esprime la sua aspettativa a un trattamento corrispondente, da parte delle altre pubbliche amministrazioni.
3. Il Comune di Cannobio partecipa alla formazione dei piani e dei programmi della Regione Piemonte e della Provincia, con le modalità previste dalla legislazione regionale.

Art. 8
Albo pretorio
1. Il Comune ha un Albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario comunale o un dipendente da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.
 
 
 

Titolo II
ORDINAMENTO DEL COMUNE
 

Capo I
ORGANI ELETTIVI

Art. 9
Organi elettivi
1. Gli organi elettivi del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta comunale e il Sindaco.

Art. 10
Sede degli organi elettivi collegiali
1. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede, purché siano state rispettate le formalità prescritte per la sua convocazione e pubblicità ed in esse sia stata chiaramente indicata la diversa sede di riunione.
 

Capo II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11

Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all’elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 12
Durata in carica

1. La durata in carica del Consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi. dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 13
Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l’intero Comune senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti ai sensi di legge e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L’iscrizione all’ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l’avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4. La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.
5. Ai Consiglieri comunali spettano le indennità, per la partecipazione alle sedute consiliari e alle sedute delle Commissioni consiliari, nella misura fissata dalla legge.
6. Ai Consiglieri comunali sono assicurati i diritti di informazione previsti dall’art. 31, 5° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da ogni altra disposizione di legge. A tal fine i Consiglieri hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l’espletamento del loro mandato, e hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia delle delibere e dei provvedimenti del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti, nonché dei relativi atti interni o preparatori. I Consiglieri formulano le loro richieste direttamente al segretario comunale del Comune o al dirigente delle aziende ed Enti da esso dipendenti, che sono tenuti a prestare la loro piena collaborazione,
7. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
8. L’esercizio del diritto di cui al precedente comma 6 è disciplinato dallo specifico regolamento.
9. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazione, interpellanze e mozioni ed istanze di sindacato ispettivo osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunal.e
10. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l’assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza difatti ed atti connessi all’espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l’Ente.
li. Ogni Consigliere è tenuto ad indicare, subito dopo la convalida degli eletti, il proprio domicilio ubicato nel territorio comunale; in mancanza ditale indicazione il Consigliere si intende domiciliato presso la sede del Comune.

Art. 14
Gruppi consiliari

1. Ciascun Consigliere secondo le modalità fissate nel regolamento interno del Consiglio, subito dopo la convalida deve comunicare a quale gruppo consiliare intende iscriversi.
Se non indica alcun gruppo egli viene iscritto di diritto nel gruppo misto.
2. Ciascun gruppo designa fra i suoi Consiglieri un capogruppo. La designazione del capogruppo deve essere comunicata al Sindaco (o, qualora egli non sia stato ancora eletto, al Consigliere anziano) e al segretario comunale, ed è efficace dopo tale comunicazione anche per gli effetti previsti dall’art. 45, 3° Comma, i capigruppo si intendono domiciliati presso la sede comunale.
3. Il passaggio di un Consigliere comunale da un gruppo consiliare ad un altro deve essere comunicato al segretario comunale dal Consigliere stesso e produce effetto solo quando il capogruppo del gruppo consiliare cui il Consigliere intenda aderire abbia comunicato l’accettazione del passaggio al suo gruppo.

Art. 15
Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo costituiscono la conferenza dei capigruppo presieduta dal Sindaco.
2. Essa ha funzioni consultive del Sindaco sull’ordine dei lavori del Consiglio comunale, sugli indirizzi per la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, su eventuali questioni relative all’applicazione del regolamento interno del Consiglio comunale e su quanto sia ritenuto opportuno relativamente agli affari generali del Comune.

Art. 16
Attribuzioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale costituisce l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Il Consiglio esercita le competenze deliberative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
3. Nell’esercizio delle sue competenze deliberative, il Consiglio, fra l’altro:
a) quando siano promosse, o debbano essere promosse, procedure per accordi di programma o conferenze di servizi (purché essi attengano art atti di competenza del Consiglio), definisce gli indirizzi cui il Sindaco debba attenersi, e delibera ai tini dell’eventuale dissenso motivato previsto dall’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) nomina i propri rappresentanti nelle commissioni comunali;
c) formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l’efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche alfine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
d) esprime il punto di vista del Comune, nel caso di procedura di consultazione obbligatoria o di procedure di intesa, previste dalla legge per l’adozione di atti, da parte di altre amministrazioni pubbliche, che possa comportare la modifica di atti di competenza del Consiglio comunale stesso (come è nel caso di procedure per l’approvazione di opere pubbliche statali, ai sensi dell’art. 81, 3° comma D. P.R. 24 luglio 1977, n. 616).
4. Il Consiglio esercita, inoltre, con riguardo all’assetto e all’amministrazione del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali e degli altri Enti dipendenti dal Comune, le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo demandategli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. In particolare:
a) approva gli indirizzi generali che devono essere attuati dalla Giunta comunale e dagli altri organi e soggetti attraverso i quali si esplica l’azione del Comune;
b) esamina la relazione presentata dalla Giunta comunale sulla propria attività ai sensi dell’art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed ogni altra relazione della Giunta;
c) esamina la relazione annuale del collegio dei revisori, prevista dall’art. 57, 5° e 6° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed assume, nell’ambito delle proprie competenze, le conseguenti iniziative per una migliore efficienza, produttività, ed economicità della gestione comunale;
d)esamina la relazione annuale del difensore civico, prevista dal successivo art. 70, ed assume, nell’ambito delle proprie competenze. le iniziative conseguenti ad essa o ad altri interventi del difensore civico presso il Consiglio, per assicurare l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa;
e) approva ordini del giorno di valutazione sull’operato della Giunta comunale e del Sindaco, degli uffici e dei servizi comunali, sull’attività delle istituzioni, delle aziende speciali e degli Enti dipendenti dal Comune, sull’operato dei rappresentanti del Comune in Enti e società;
d) discute interpellanze e mozioni, esprimendo, se del caso, un voto sulle stesse;
g) approva gli atti fondamentali delle istituzioni e delle aziende speciali.

Art. 17
Funzionamento del Consiglio comunale

1. Le deliberazioni in ordine agli atti di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
2. Per gli acquisti, alienazioni e permute di immobili e appalti e concessioni il Consiglio può limitarsi a deliberare in via di massima, indicando il fine che intende perseguire e l’oggetto, in atto fondamentale anche ricompreso in un programma generale.
3. Non può essere iscritta all’ordine del giorno del Consiglio alcuna proposta di deliberazione sulla quale non siano stati espressi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rispettivamente da parte dei responsabili dei settori interessati e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità, previsti dall’art. 53 della legge 8giugno 1990, n. 142, oltre all’attestazione del responsabile di ragioneria dell’esistenza della copertura finanziaria, qualora la proposta comporti impegno di spesa, come previsto dall’art. 55 della stessa legge. Il parere negativo espresso dai soggetti competenti al rilascio non impedisce l’adozione della deliberazione, ma esime i soggetti stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo.
4. I pareri e le attestazioni di cui al comma precedente non sono richiesti per le mozioni, interrogazioni, interpellanze e gli ordini del giorno, e per tutte le deliberazioni in genere di contenuto esclusivamente politico.
5. Il Consiglio non può deliberare su proposte o trattare questioni non inserite all’ordine del giorno dei lavori; il regolamento può prevedere i casi eccezionali in cui, su autorizzazione del Sindaco sia consentito fare comunicazioni o trattare argomenti non iscritti all’ordine del giorno, con esclusione comunque di votazioni su proposte di deliberazione.
6. Sugli emendamenti e sotto emendamenti proposti in sede di discussione all’originario testo delle proposte di deliberazione iscritte all’ordine del giorno devono essere richiesti, prima della loro messa in votazione, i pareri previsti dall’ad. 53 e, se del caso, l’attestazione di cui all’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
 

Art. 18
Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale, per il miglior svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di commissioni consiliari permanenti e può istituire commissioni speciali temporanee con le modalità fissate nel regolamento interno del Consiglio comunale.
2. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai tini di una più approfondita e specifica trattazione degli affari del Consiglio. svolgendo a tali effetti attività consultive, istruttorie, di studio e di proposta in tutte le materie di competenza del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio comunale, nella sua prima riunione successiva a quella dell’elezione del Sindaco e della Giunta, fissa il numero delle commissioni permanenti, le rispettive competenze e la consistenza numerica di ciascuna di esse. 
4. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni d’indagine. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinati dal Regolamento interno del Consiglio Comunale.

Art. 19
Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce, su determinazione del Sindaco, o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica e, in questo caso, la riunione deve avvenire in un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta stessa con l’inserimento all’ordine del giorno delle questioni richieste. Tale richiesta per essere considerata valida deve contenere l’indicazione univoca dell’oggetto degli argomenti di cui si chiede l’iscrizione all’ordine del giorno, che debbono essere compresi tra le materie elencate all’art. 32 della legge n. 142/90.

Art. 20
Convocazione dei Consiglieri

1. Il Sindaco convoca i Consiglieri con avviso scritto.
2. L’avviso scritto di convocazione, contenente la data e l’ora di inizio della seduta, con l’elenco degli oggetti iscritti all’ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio dei Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
3. Tuttavia, nei casi di urgenza, è sufficiente che l’avviso, con il relativo elenco, sia consegnato almeno 24 ore prima. Entro Io stesso termine possono essere aggiunti altri oggetti a quelli inseriti nell’ordine del giorno.
4. L’avviso di convocazione può contenere la previsione della prosecuzione della seduta del Consiglio in giorni successivi, anche non consecutivi, per l’esaurimento degli argomenti all’ordine del giorno.
5. Sempre ed esclusivamente a tale scopo, il Presidente, prima della conclusione della seduta del Consiglio, può disporre l’aggiornamento dei lavori ad altra seduta, con l’intervallo di almeno 24 ore. In questo caso la comunicazione del Presidente vale come avviso di convocazione per i Consiglieri a quel momento presenti, mentre l’avviso scritto dovrà essere inviato ai soli Consiglieri assenti.
6. Contemporaneamente alla spedizione ai Consiglieri, l’avviso di convocazione, con l’allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato, a cura del segretario comunale, all’Albo pretorio del Comune e rimanervi fino all’ultimo giorno di riunione del Consiglio.

Art. 21
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, salvo che la legge richieda una maggioranza speciale.
2. Non concorrono a determinare la validità dell’adunanza:
a) i Consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente che devono allontanarsi dalla sala;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

Art. 22
Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, e sanzioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell’interesse del Comune e degli Enti soggetti alla sua amministrazione.

Art. 23
Pubblicità delle sedute
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. 
2. Le dimissioni dei Consiglieri sono presentate per iscritto al Sindaco o a chi legalmente lo sostituisce e sono irrevocabili dalla data della loro presentazione.
3. Per Consigliere anziano si intende a tutti gli effetti, il Consigliere più anziano di età. La surroga del Consigliere dimissionario è iscritta all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio Comunale
4. Il Consiglio non può deliberare né trattare alcun altro argomento prima di procedere agli adempimenti connessi alla surrogazione dei propri componenti, eccetto quello relativo alla convalida dei Consiglieri eletti.

Art. 24
Presidenza delle sedute consiliari

1. Il Sindaco presiede l’adunanza del Consiglio; è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni,
2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l’adunanza.
3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
4. Le adunanze per l’elezione del Sindaco e della Giunta sono presiedute dal Consigliere anziano.
5. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, assume la presidenza dell’adunanza il Vicesindaco e in caso di sua assenza, l’Assessore anziano (l’Assessore più anziano di età tra i presenti in aula con diritto di voto).

Art. 25
Votazione e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei presenti.
2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. Sono considerati presenti anche i Consiglieri astenuti volontariamente o non partecipanti alla votazione (ma presenti in aula).
4. Abrogato
5. In caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 26
Verbalizzazione

1. Il segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco che presiede l’adunanza.
2. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l’obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificarne i motivi.
3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e l’esito della votazione su ogni proposta.
4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo con le modalità che verranno disciplinate dal regolamento interno del Consiglio comunale.
5. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di approvazione del processo verbale e dell’inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri.

Art. 27
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale devono essere pubblicate mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 28
Regolamento interno del Consiglio comunale

1. L’organizzazione interna e le modalità per il funzionamento del Consiglio comunale sono disciplinate dal regolamento interno del Consiglio.
2. Il regolamento disciplina altresì le modalità di funzionamento delle commissioni consiliari e la formazione dei gruppi consiliari.
 
 

Capo III

GIUNTA COMUNALE E SINDACO

Art. 29
Elezione del Sindaco e della Giunta comunale

 Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.
Entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione il Consigliere anziano convoca il Consiglio Comunale per la prima seduta che deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell’obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
La prima seduta è presieduta dal Consigliere anziano (il più anziano d’età) per la convalida dei Consiglieri eletti.
 La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Sindaco neo-eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta e per la discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo. 
 Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che lo segue secondo l’ordine di anzianità.

Art. 30
La Giunta comunale

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali

Art. 31
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco 
 che la presiede e da n. 4 Assessori.
1. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Gli Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio con facoltà di parola, ma senza diritto di voto. Hanno altresì facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari senza diritto di voto, ma non possono essere nominati componenti delle Commissioni stesse.

Art. 32
Elezione della Giunta comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all’elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio Comunale discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

Art. 33
Durata in carica della Giunta comunale

1. La Giunta rimane in carica fino all’elezione del nuovo Sindaco.
2. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non comporta le dimissioni della stessa.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.

Art. 34
Mozioni di sfiducia costruttiva

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.
 

Art. 35
Funzionamento della Giunta comunale

1. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche e sono valide con l’intervento di almeno tre  componenti, compreso nel numero anche il Sindaco.
2. La convocazione è disposta dal Sindaco, o da chi ne fa statutariamente le veci, e non è soggetta a particolari formalità, purché l’avviso sia stato tempestivamente rivolto a tutti i suoi componenti con mezzi adeguati e compatibilmente con le circostanze.
3. L’ordine del giorno è stabilito dal Sindaco o da chi ne fa legittimamente le veci, sentito il segretario comunale.
4. Non può essere iscritta all’ordine del giorno della Giunta alcuna proposta di deliberazione sulla quale non siano stati espressi i pareri in ordine alla regolarità, tecnica e contabile, rispettivamente da parte dei responsabili dei settori e del responsabile di ragioneria, nonché dal segretario comunale sotto il profilo di una legittimità, previsti dall’art. 53 della legge 8giugno1990, n. 142, oltre all’attestazione del responsabile di ragioneria dell’esistenza della copertura finanziaria, qualora la proposta comporti impegno di spesa, come previsto dall’art. 55 della stessa legge. Il parere negativo espresso dai soggetti competenti al rilascio non impedisce l’adozione della deliberazione, ma esime i soggetti stessi da qualsiasi responsabilità al riguardo.
5. Le sedute della Giunta sono presiedute dal Sindaco, che ne dirige e coordina lo svolgimento, assicurando l’unitarietà dell’indirizzo politico-amministrativo e la collegialità delle decisioni.
6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le sedute sono presiedute dal Vicesindaco e, in caso di sua assenza dall’Assessore anziano.
7. L’Assessore anziano è l’Assessore più anziano di età presente alla seduta
8. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti.
9. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne redige il relativo verbale che viene da lui sottoscritto unitamente al Sindaco.
10. Il verbale consiste nella raccolta, in ordine di approvazione, delle deliberazioni adottate, con l’indicazione per ciascuna dei nominativi dei presenti, dei voti resi pro e contro la proposta e degli astenuti. I componenti della Giunta hanno in ogni caso il diritto di fare inserire, a richiesta, nel testo della deliberazione, loro particolari dichiarazioni e le motivazioni del vota espresso.
11. La Giunta adotta, nei casi di urgenza, le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole, nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza, alla ratifica del Consiglio, ai sensi del 39 comma dell’art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142. In caso di scadenza del predetto termine o di diniego della ratifica da parte del Consiglio, la Giunta stessa od il Consiglio, nell’ambito delle rispettive competenze, adottano i necessari provvedimenti per regolare i rapporti giuridici e contabili eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni decadute o non ratificate.
12. La Giunta può richiedere ai responsabili di settori o ad altri impiegati del Comune di intervenire alla seduta per esporre le loro considerazioni su determinate pratiche e può invitare esperti, anche esterni all’amministrazione, ad esporre le loro valutazioni su determinate questioni. Tali persone non possono essere presenti al momento del voto.

Art. 36
Cessazione di singoli componenti
della Giunta comunale
1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:
a) morte; b) dimissioni; c) revoca; 
d)decadenza.
2.Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e sono irrevocabili dal momento della loro presentazione.
3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall’ufficio per altra causa, provvede il Sindaco.

Art. 37
Attività della Giunta comunale

1. Spetta alla Giunta collaborare con il Sindaco nell’amministrazione dell’Ente, compiendo i seguenti atti con rilevanza esterna:
— i provvedimenti relativi al personale dipendente dal Comune, per quanto non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Sindaco o del segretario comunale o dei responsabili di settore, e fatta eccezione per la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni, nonché per la pianta organica, che sono di competenza del Consiglio comunale; conseguentemente sono di competenza della Giunta anche i bandi di concorso, la nomina delle commissioni giudicatrici, l’approvazione delle graduatorie. per l’assunzione del personale dipendente del Comune;
— la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, in attuazione dei criteri fissati dal Consiglio comunale conformemente all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
— gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute, gli appalti e le concessioni di opere o di beni (in tutti i casi in cui tutti tali atti siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale o che ne costituiscano mera esecuzione); ogni altro contratto o convenzione, concessioni o autorizzazioni che non rientrino nella competenza del Consiglio comunale;
— la determinazione delle modalità per la scelta del contraente per i contratti, l’approvazione dei relativi bandi, disciplinari o capitolati, delle graduatorie, delle aggiudicazioni, fatte salve le competenze del Consiglio comunale, ai sensi del precedente art. 16;
— la nomina delle commissioni di gara o di concorso, per contratti di qualsiasi genere;
— l’ordinamento degli uffici comunali, fatte salve le competenze del Consiglio previste dall’art. 32, lett. o) della legge 8giugno 1990 n. 142;
— i provvedimenti disciplinari rispetto al personale dipendente dal Comune, che debbano essere assunti previo parere della commissione di disciplina;
— il conferimento di incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, nelle ipotesi contemplate dal regolamento previsto dall’art. 51 – 7° comma della legge 8giugno 1990, n. 142;
— la promozione, nell’interesse del Comune, delle azioni di responsabilità, nei confronti dei dipendenti o degli amministratori del Comune, delle istituzioni, delle aziende speciali e di ogni altro Ente dipendente dal Comune;
— i provvedimenti necessari per la costituzione in giudizio del Comune, fatte salve le competenze del Sindaco;
— le variazioni di bilancio che abbiano carattere d’urgenza; esse devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio comunale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
— gli storni di fondi da un capitolo all’altro dello stesso titolo:
— le modalità per far fronte alle spese per referendum e consultazioni;
— i pareri che il Comune debba rendere ad altre amministrazioni pubbliche e comunque gli atti di competenza del Comune relativi a procedimenti di competenza di altre amministrazioni, fatta salva la competenza del Consiglio comunale, ai sensi del precedente art. 16:
— l’approvazione degli atti fondamentali delle aziende speciali e delle istituzioni, nei casi in cui essa non spetti al Consiglio comunale;
— ogni altro atto a rilevanza esterna attribuito alla competenza della Giunta comunale dalla legge o dallo Statuto;
— ogni altro atto a rilevanza esterna che non sia riservato dalla legge o dallo Statuto alla competenza del Consiglio comunale. o che non rientri nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, del segretario e dei responsabili di settori; la Giunta, inoltre. può avanzare proposte di deliberazioni al Consiglio comunale ed è titolare di un potere esclusivo di proposta al Consiglio per le seguenti deliberazioni;
a) bilanci annuali e pluriennali, e relative variazioni, conti consuntivi;
b) piani territoriali e urbanistici, piani del commercio, altri atti di pianificazione generale o attuativa;
c) programmi pluriennali di attuazione di piani urbanistici, programmi annuali o pluriennali di attuazione dei piani indicati sub b);
d) programmi delle opere pubbliche;
e) pianta organica del personale e relative variazioni;
f) istituzione di tributi;
g) regolamenti comunali.
2. La Giunta comunale assicura la concreta attuazione degli indirizzi politici-amministrativi deliberati dal Consiglio comunale e presenta annualmente al Consiglio comunale una relazione sulla propria attività.
3. La Giunta opera collegialmente e non può delegare ai propri componenti le sue competenze.

Art. 38
Assessori comunali

1. Ciascun componente della Giunta è preposto a un settore dell’amministrazione comunale, individuato con atto del Sindaco.
2. Il Sindaco può delegare l’adozione di atti di propria competenza a ciascun componente della Giunta, purché tali atti siano inerenti al settore cui è preposto lo stesso componente. La delega agli assessori non è ammessa con riferimento alle competenze del Sindaco quale ufficiale del governo. L’atto di delega può identificare gli atti delegati all’assessore anche facendo riferimento a categorie generali o alla materia cui gli atti delegati ineriscono.
3. Una volta disposta la delega il Sindaco diventa titolare di obblighi di vigilanza sull’esercizio delle competenze delegate da parte dell’assessore. Il Sindaco può esercitare direttamente le competenze delegate.
4. La delega può essere revocata o modificata dal Sindaco in qualsiasi momento, La concessione della delega, così come la sua revoca o modifica devono essere comunicate, a fini notiziali al Consiglio comunale.

Art. 39
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, quale organo responsabile della amministrazione del Comune, rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti degli organi del Comune. Assicura l’attuazione degli indirizzi politico-amministrativi del Consiglio e delle determinazioni della Giunta, dettando apposite direttive al segretario comunale per l’attività degli uffici.
2. Al Sindaco spetta assumere i seguenti atti a rilevanza esterna;
a) i provvedimenti che sono specificamente attribuiti alla sua competenza dalla legge 8 giugno 1990, n. 142. O dalle leggi statali o regionali successive ad essa;
b) i provvedimenti che sono specificamente attribuiti alla sua competenza per effetto di disposizioni legislative statali o regionali non abrogate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
c) i provvedimenti che erano di sua competenza in base alle disposizioni legislative abrogate dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e che lo Statuto stesso non attribuisca alla competenza del segretario comunale o dei responsabili di settore.
d) Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Comitato Regionale di Controllo adotta i provvedimenti sostitutivi.
e) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’art. 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal Regolamento comunale del personale
3. Sono, altresì di sua competenza:
a) i decreti di occupazione d’urgenza e di espropriazione per pubblica utilità, nonché i relativi decreti di autorizzazione all’accesso in proprietà private e di nomina di tecnici per la redazione di stati di consistenza o di verbali di immissione nel possesso;
b) i provvedimenti di assegnazione di alloggi di edilizia economica e popolare, e i relativi provvedimenti di revoca o decadenza di competenza del Comune;
c) i provvedimenti di nomina, di decadenza, di aspettativa, di congedo straordinario, di licenziamento odi collocamento in riposo del personale dipendente dal Comune, nonché i provvedimenti disciplinari rispetto a tale personale quando non richiedano il parere della commissione di disciplina, e i provvedimenti di sospensione cautelare; tali provvedimenti sono assunti previo parere del segretario comunale;
d) l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, quando la loro applicazione sia di competenza del Comune, nonché per ogni ipotesi di violazione amministrativa, i provvedimenti cautelari o di riduzione in pristino;
e) le autorizzazioni di polizia amministrativa, quando il loro rilascio sia di competenza del Comune;
f)le ordinanze, in esecuzione di regolamenti comunali;
g) la stipulazione di singoli contratti o di altri atti specifici già deliberati dai competenti organi comunali quando il Segretario comunale svolge la funzione di ufficiale rogante;
h) gli atti necessari per la difesa giudiziale del Comune, nel caso di azioni possessorie o cautelari;
i) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali e le relative variazioni, iscrizioni e cancellazioni.
4. La competenza ad assumere gli atti indicati nei commi precedenti implica anche la competenza a sospenderli, revocarli o annullarli.
5. Il Sindaco, ha facoltà di delegare agli Assessori, ai Consiglieri comunali, al segretario comunale, ai responsabili di settore o ad altri dipendenti l’adozione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, che la legge o il presente Statuto o il regolamento non abbia loro attribuito.

Art. 40
Vicesindaco

1. Al Vice Sindaco competono le funzioni di sostituzione del Sindaco in tutti i casi previsti dalla legge.

Titolo III
DECENTRAMENTO
E PARTECIPAZIONE
 

Capo I
ISTITUTI Dl PARTECIPAZIONE

Art. 41
Partecipazione dei cittadini

1. L’amministrazione comunale riconosce il principio della partecipazione popolare irrinunciabile per il buon andamento della gestione e per il bene della collettività e uniforma il proprio operato affinché
si realizzi un reale e incisivo coinvolgimento dei cittadini alla vita dell’Ente.
2. L’amministrazione comunale enuncia quali diritti fondamentali dei cittadini alla partecipazione:
— il decentramento e la partecipazione;
— le consulte;
— istanze — petizioni e proposte;
— referendum;
— comitati di zona.

Art. 42
Principi generali

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove la partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale, secondo quanto previsto negli articoli seguenti.
2. Alfine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale e di realizzare il controllo sociale su di essa, il Comune:
a) assicura la più ampia informazione circa l’attività dell’amministrazione locale;
b) attua i principi sul diritto di accesso, dei singoli cittadini e dei gruppi, agli atti e ai documenti amministrativi;
c) valorizza il contributo delle Associazioni che operano nell’ambito comunale;
d) istituisce consulte, per promuovere la conoscenza dei problemi relativi a determinati settori e per acquisire il contributo di quanti operano negli stessi settori.

Art. 43
Le consulte

1. Il Consiglio comunale, con regolamenti adottati ai sensi dell’art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, istituisce apposite consulte, relative a settori di rilevanza per gli interessi della comunità locale e per le funzioni del Comune stesso.
2. Il regolamento di istituzione individua il settore di competenza di ciascuna consulta.
3. Col medesimo regolamento di istituzione o con altro successivo sono disciplinate anche la composizione e le modalità di funzionamento delle consulte, e la previsione di un eventuale comitato esecutivo.
4. Ai finì della composizione, delle consulte, i regolamenti previsti all’articolo precedente devono assicurare la presenza in ciascuna consulta delle associazioni più rappresentative (diverse dai partiti politici) che nell’ambito comunale operano specificatamente nel settore inerente alla consulta stessa, tenendo conto particolarmente delle associazioni iscritte nell’elenco previsto dal successivo art. 51, nonché delle associazioni sindacali e di categoria.
5. Ciascuna consulta è presieduta dal Sindaco o dall’Assessore da lui designato. I componenti della Giunta municipale e del Consiglio comunale possono assistere alle riunioni di ciascuna consulta.
6. Ciascuna consulta, nell’ambito del settore di propria competenza:
— avanza proposte al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco per l’adozione di atti o per l’assunzione di iniziative spettanti a tali organi;
— esprimere agli organi del Comune il proprio parere, nei casi in cui venga richiesto dagli organi stessi, o nei casi previsti da specifiche disposizioni regolamentari;
— può rivolgere interpellanze al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio;
— esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi, relativi alle materie specifiche di competenza con le modalità individuate nel regolamento.
7. Quando una consulta formula proposte al Consiglio o alla Giunta di atti di competenza ditali organi, il Sindaco provvede a trasmetterla con sollecitudine al segretario comunale, per l’acquisizione dei pareri previsti dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142.
8. Se la proposta è formulata nei confronti del Consiglio, il Sindaco provvede a inserirla nell’ordine del giorno del Consiglio nel termine fissato dal regolamento interno del Consiglio. Se la proposta della consulta è formulata nei confronti della Giunta, il Sindaco la sottopone alla Giunta nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della proposta. Quando invece la proposta riguardi atti di competenza del Sindaco, questi provvede su di essa entro il termine massimo di 60 giorni dal ricevimento della proposta.
9. Alle interpellanze della consulta al Sindaco o alla Giunta, tali organi rispondono entro 30 giorni dal ricevimento dell’interpellanza, fatto salvo il caso in cui si rendano necessarie indagini particolarmente complesse.
10. Ogni consulta, quando ne ravvisi la necessità, e nell’ambito del settore della propria competenza, può chiedere di incontrarsi con il Sindaco o con la Giunta, per esaminare questioni o per manifestare il proprio punto di vista rispetto ad atti o iniziative dell’amministrazione comunale.
11. Per favorire l’esercizio delle funzioni da parte delle consulte, il Sindaco e la Giunta trasmettono d’ufficio a ciascuna consulta copia degli atti o dei documenti (del Comune) che risultino di particolare interesse per il settore di sua competenza.

Art. 44
Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini singoli o associati, residenti nel Comune possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l’osservanza delle seguenti disposizioni:
2. Istanze.
Ai fini del presente Statuto, si intendono per “istanze”, le richieste scritte, presentate da cittadini singoli o associati residenti nel Comune, per sollecitare, nell’interesse collettivo, il compimento di atti doverosi, di competenza della Giunta municipale, del Sindaco, del segretario comunale, o dei responsabili di settore.
Una volta presentata un’istanza ai sensi del precedente comma, essa deve essere trasmessa in copia al segretario comunale, che ne cura con sollecitudine l’affissione sull’Albo pretorio, per la durata almeno di otto giorni.
Sull’istanza l’autorità comunale competente provvede entro 30 giorni dal suo ricevimento da parte del Comune.
3. Petizioni
Ai fini del presente Statuto, si intendono per “petizioni” le richieste scritte, presentate da cittadini residenti nel Comune, dirette a porre all’attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e di interesse collettivo.
Una volta presentata una petizione ai sensi del precedente comma, essa deve essere trasmessa in copia al segretario comunale, che ne cura con sollecitudine l’affissione sull’Albo pretorio, per la durata almeno di otto giorni. Inoltre il Sindaco deve inserire la petizione nell’ordine del giorno del primo Consiglio comunale che non sia stato ancora convocato previo parere favorevole della commissione comunale.
4. Proposte
Ai fini delle disposizioni della presente sezione dello Statuto, si intendono per “proposte’ le richieste scritte, presentate da cittadini residenti nel Comune, per l’adozione di un atto di contenuto determinato, rispondente a un interesse collettivo, di competenza del Consiglio o della Giunta comunale.
Una volta presentata la proposta ai sensi del precedente comma, essa deve essere trasmessa in copia al segretario comunale, che ne cura con sollecitudine l’affissione sull’Albo pretorio, per la durata di almeno otto giorni.
Inoltre, il Sindaco cura che siano acquisiti sulla proposta i pareri previsti dall’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e inserisce la proposta nell’ordine del giorno del primo Consiglio comunale o della prima Giunta comunale non ancora convocati previo parere favorevole della commissione comunale.
5. Requisiti
Le istanze, petizioni e proposte avanzate ai sensi dei precedenti articoli sono ammesse, e devono pertanto ricevere il corso previsto negli stessi articoli, purché esse risultino effettivamente dirette a fini di tutela di interessi collettivi e rispondano agli altri requisiti fissati nel presente articolo. L’accertamento di questi requisiti dell’istanza, petizione o proposta è effettuato:
—  nel caso di istanza, da parte del Sindaco, sentito il segretario comunale;
— nel caso di proposta per delibera di competenza della Giunta, da parte della Giunta stessa, sentito il segretario comunale;
— nel caso di petizione o proposta per un intervento o una delibera di competenza del Consiglio, da parte del Sindaco, sulla base del parere vincolante di un’apposita commissione consiliare, costituita dal Sindaco, da due Consiglieri della maggioranza e da due della minoranza. La nomina dei Consiglieri comunali nella Commissione è effettuata dal Sindaco su proposta dei capi gruppo consiliari. La commissione esprime il suo parere dopo aver sentito il segretario comunale.
L’autorità cui è demandato l’accertamento in esame deve effettuare le sue valutazioni in modo tale da consentire l’osservanza dei termini fissati per la pronuncia sul merito dell’istanza, petizione o proposta da parte dell’organo comunale competente.
6. Disposizioni comunali
L’autorità cui è demandato l’accertamento in esame deve effettuare le sue valutazioni in modo tale da consentire l’osservanza dei termini fissati per la pronuncia sul merito dell’istanza, petizione o proposta da parte dell’organo comunale competente. Se ritiene che l’istanza, petizione o proposta non sia ammissibile, lo dichiara con atto motivato.
I provvedimenti o le deliberazioni assunti dalle autorità comunali sulle istanze, le petizioni o le proposte sono comunicati, a cura del Sindaco, a chi risulti aver sottoscritto per primo l’istanza, la petizione o la proposta, nel domicilio da questi indicato nell’atto.
7. Diritto generale d’istanza.
La disciplina prevista nei commi precedenti è dettata con piena salvezza del diritto generale d’istanza, di denuncia, ecc., riconosciuta ai cittadini singoli o associati dalle leggi vigenti, e comunque di ogni altro diritto d’istanza, di petizione o di proposta disciplinato da leggi speciali.

Art. 45
Comitati di zona

1. Il Consiglio Comunale con apposito atto deliberativo può istituire i comitati di zona. Il Comune articola il suo territorio in zone per istituire i comitati di zona quali organismi di partecipazione. I confini e il numero delle zone saranno stabiliti nell’apposito regolamento, tenendo conto delle tradizioni storico-culturali, delle entità abitative e dei bacini di utenza delle scuole e degli altri servizi.
2. I comitati sono formati da un numero massimo di 10 cittadini residenti ed elettori della zona eletti con le modalità che verranno individuate con apposito regolamento.
3. Ogni comitato nominerà un Presidente a maggioranza assoluta dei componenti e avrà autonomia organizzativa ispirata a principi
di trasparenza e di massima pubblicizzazione nei confronti di tutti i cittadini.
I Comitati di zona
a) esprimono pareri e proposte in ordine alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative esistenti nella zona;
b) possono convocare assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti la zona per la loro soluzione;
c) esprimono parere, di propria iniziativa o su richiesta dell’amministrazione comunale.
Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il comitato deve esprimere il parere proprio e ne disciplina le modalità. Questo in particolare va reso:
a) sullo schema di bilancio preventivo proposto dalla Giunta comunale sui piani economici pluriennali di investimento;
b) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei principali servizi pubblici nonché sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;
c) sul piano regolatore generale, sui piani particolareggiati e di zona e sulle convenzioni urbanistiche che riguardino rilevanti interventi e in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi pubblici riguardanti la zona:
d) sui regolamenti comunali.
Per argomenti e questioni a carattere generale, anche tra quelle comprese nel comma precedente, l’amministrazione comunale. può illustrare in apposite pubbliche riunioni i suoi intendimenti invitando tutti i componenti delle consulte cittadine.
 

Art. 46
Referendum consultivi

1. Per consentire l’effettiva partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa è prevista l’indizione e l’attuazione di referendum consultivi tra la popolazione comunale in materia di esclusiva competenza locale.
2. Sono escluse dal referendum le materie concernenti tributi locali, atti di bilancio, norme statali o regionali contenenti disposizioni per l’Ente e, per 5 anni, le materie già oggetto di precedenti referendum con esito negativo.
3. L’iniziativa del referendum può essere presa dal Consiglio comunale o dal 10% della popolazione residente, risultante dall’ultimo censimento della popolazione.
4. All’apposita commissione formata dai capigruppo consiliari, dal segretario comunale e dal difensore civico disciplinata dal regolamento, viene affidato il giudizio tecnico di ammissibilità dei referendum proposti dai cittadini, procedendo alla verifica della regolarità della presentazione e delle firme, all’ammissibilità per materia considerate le limitazioni del precedente 2° comma e al riscontro della comprensibilità del quesito referendario.
5. Ultimata la verifica entro 30 giorni dalla presentazione del quesito referendario, la commissione ne presenta una relazione al Consiglio comunale
6. Il Consiglio, ove nulla osti, indirà il referendum, rimettendo gli atti alla Giunta comunale per la fissazione della data.
7. Nel caso in cui il Consiglio comunale, per motivi di legittimità, si pronunci per il rigetto della proposta referendaria o per il parziale accoglimento, dovrà assumere apposita deliberazione con la maggioranza assoluta dei propri componenti.
8. Le modalità operative per la consultazione referendaria formeranno oggetto di apposito disciplinare che, approvato dal Consiglio comunale, verrà successivamente depositato presso la segreteria a disposizione dei cittadini interessati.
9. Il referendum non sarà valido se non vi avrà partecipato oltre il 50% degli aventi diritto.
10. I referendum possono essere revocati e sospesi, previo parere dell’apposita commissione e con motivata deliberazione del Consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei componenti, quando l’oggetto del loro quesito non abbia ragione d’essere o sussistano degli impedimenti temporanei.
11. I referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
 

Art. 47
Referendum abrogativi

1. Con le stesse modalità previste per il referendum consultivo è ammesso il referendum abrogativo di atti deliberativi della Giunta e del Consiglio comunale con esclusione degli atti concernenti tariffe, canoni e tributi comunali, atti di bilancio, l’attuazione di norme statali o regionali contenenti disposizioni obbligatorie per l’Ente, e tutti gli atti che hanno creato a favore di soggetti dei diritti perfetti.
2. L’iniziativa può essere presa dal 20 % della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento della popolazione.
Art. 48
Altre consultazioni

1. Il Consiglio o la Giunta comunale possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini, diverse dai referendum, per acquisire elementi di valutazione su iniziative, proposte, servizi, comunque di competenza del Comune.
2. Tali consultazioni si svolgono nelle forme di sondaggi, raccolta di firme, e altre modalità analoghe, purché risultino adeguate allo scopo.
3. Nel caso di consultazioni su questioni relative a servizi pubblici (quali consultazioni sui servizi di trasporto. ecc.), la consultazione può essere stesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, a quanti risiedano in altri Comuni ma lavorino abitualmente in esso.
4. Le modalità di svolgimento delle consultazioni e, in generale. la loro disciplina sono dettate in un apposito regolamento.
5. L’esito della consultazione, comunque. non ha effetti vincolanti nei confronti degli organi dei Comuni, né ai tini della loro attività.
6. I promotori di un referendum possono proporre alla Giunta che il quesito da essi proposto venga sottoposto ai cittadini, anziché attraverso referendum, nella forma di una consultazione ai sensi del presente articolo.
 

Art. 49
Rapporti tra amministrazione comunale,
associazioni e cooperative

1. Le disposizioni che regolano la partecipazione popolare l’azione popolare, i diritti di accesso e di informazione dei cittadini, nonché le forme di gestione dei servizi pubblici locali sono un momento fondamentale per riconoscere la funzione sociale del mondo dell’associazionismo e della cooperazione. Una corretta applicazione di tali norme può consentire alle organizzazioni di contribuire alla gestione della cosa pubblica a livello locale.
2. Pertanto tra le proprie finalità l’amministrazione comunale pone:
a) “Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all’amministrazione”.
b) “Il Comune indirizza la propria azione alla promozione della funzione sociale dell’iniziativa economica pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione.
c) “Il Comune valorizza le autonome forme associative e cooperative attraverso: a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo e economico finanziario; b) informazioni sui dati di cui è in possesso l’amministrazione; c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali nei settori di specifica attività”.
3. Le convenzioni tra Comune e associazioni dovranno essere redatte congiuntamente alle associazioni e debbono ottenere anche il loro assenso prima di essere sottoposte all’approvazione del Consiglio comunale.
4. L’amministrazione comunale nell’attività amministrativa si avvale della collaborazione di associazioni e cooperative sociali ed in particolare nella gestione dei servizi:
a) “Nella scelta della forma digestione dei servizi, il Comune a parità di condizioni e prestazioni accorderà la propria preferenza alla concessione quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, senza fini di speculazione privata”.
è) “Nella società per azioni a prevalente capitale pubblico, il Comune dovrà valutare la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative”.
c) “Nella disciplina dell’istituzione, il Comune dovrà prevedere la possibilità di raccordi e convenzioni con le associazioni di volontariato e le cooperative sociali senza tini di speculazione privata”.
5. La presenza delle associazioni negli “organismi di partecipazione” non deve essere puramente nominalistica, ma effettiva ed operante alfine di contribuire alle scelte dell’amministrazione locale.

Art. 50
Le libere forme associative

1. Il Comune promuove la partecipazione delle libere associazioni. che operino nei territorio comunale, alle attività amministrative del Comune stesso e. particolarmente, valorizza i loro contributi ai fini dell’attività e delle iniziative degli organi comunali.
2. Le libere associazioni prese in considerazione a questi tini sono quelle torme associative, diverse dai partiti politici (e dalle associazioni sindacali), che operino nel territorio comunale perseguendo istituzionalmente scopi di interesse collettivo.

Art. 51
Individuazioni delle libere associazioni

1. Al fine di attuare gli obiettivi richiamati nell’articolo precedente. il Comune prende particolarmente in considerazione le libere associazioni che abbiano richiesto e ottenuto l’iscrizione in un apposito elenco, conservato e aggiornato nel Comune a cura del Sindaco. In tale elenco hanno diritto di essere iscritte le libere associazioni che rispondono a tutti i seguenti requisiti, che attengono alla stabilità della libera associazione e alla rilevanza della sua attività per gli interessi comunali:
a) che la forma associativa operi attivamente nei territorio comunale: in proposito un regolamento comunale può individuare le condizioni minime (inerenti alla partecipazione degli associati ad assemblee della forma associativa, allo svolgimento di iniziative nell’ambito comunale, ecc.) richieste per tale requisito;
e) che la forma associativa sia costituita in associazione riconosciuta, ovvero sia conforme a quanto previsto dagli artt. 36 ss.o39ss. cod. civ. in tema di associazioni non riconosciute o di comitati:
c) che la forma associativa abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 209 T.U. di pubblica sicurezza;
d) che la forma associativa abbia tenuto. nel corso del precedente anno solare, almeno un’assemblea degli associati residenti nel Comune;
e) che lo scopo sociale, risultante dallo Statuto o dall’atto costitutivo della forma associativa, risponda a ragioni di tutela e di promozione di interessi generali o comunque di interessi significativi e rilevanti per la comunità locale.
2. L’iscrizione delle forme associative nell’elenco previsto al primo comma è disposta dal Sindaco: su richiesta dei legali rappresentanti della forma associativa. Ai tini dell’iscrizione, il Sindaco verificherà la sussistenza in capo alle forme associative de requisiti fissati nel primo comma. e a tal fine chiederà alla forma associativa di depositare presso il Comune copia di atti fondamentali, quali lo Statuto o l’atto costitutivo, il bilancio, ecc. Il Sindaco provvede, anche d’ufficio, a cancellare dall’elenco le forme associative che abbiano cessato la loro attività o che comunque non abbiano più i requisiti indicati nel primo comma.
3. All’atto della richiesta di iscrizione nell’elenco, la forma associativa deve indicare il suo recapito nel Comune e il nominativo di un rappresentante residente nel Comune; eventuali variazioni sono efficaci dopo la loro segnalazione al Sindaco.

Art. 52
Rapporti delle libere associazioni con il Comune

1. Le forme associative iscritte nell’elenco previsto dall’articolo precedente, possono collaborare all’attività istituzionale del Comune nell’ambito del rispettivo scopo sociale.
2. Avanzando istanze, petizioni e proposte al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco per l’adozione di atti o per l’assunzione di iniziative spettanti a tali organi, con le modalità e con gli effetti previsti dai successivi commi.
3. Esercitando il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi, di rilievo per il loro scopo sociale, con le modalità fissate
dai successivi articoli e dal regolamento previsto dall’art. 7, 4° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, ma senza la necessità di dover dimostrare un interesse alla conoscenza del documento o dall’atto per la tutela di una propria situazione giuridicamente rilevante.
4. Le forme associative che rispondono ai requisiti indicati nell’articolo precedente, e nell’ambito di materie inerenti al proprio scopo sociale, possono chiedere’ che propri rappresentanti si incontrino con il Sindaco o con la Giunta, per esaminare questioni o per manifestare il punto di vista della forma associativa rispetto ad atti o iniziative dell’amministrazione comunale.
5. L’amministrazione comunale, sugli atti di specifica competenza dei settori di attività delle singole associazioni, è tenuto a richiedere i parere dell’associazione competente.

Art. 53

Altre forme associative

1. Le forme associative che non possiedono i requisiti previsti dal precedente articolo possono ugualmente esercitare il diritto di accesso ai documenti e agli atti amministrativi, con le modalità fissate dai successivi articoli e dal regolamento previsto dall’art. 7, 4° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 54
L’associazione Pro Loco

1. lI Comune riconosce all’associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali, nonché di promozione dell’attività turistica e culturale.
2. Tale ruolo, in accordo con l’amministrazione comunale, si estrinseca in:
a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folklonistico ed ambientale della località;
b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la località ed a migliorarne le condizioni generali del soggiorno:
c) assistenza ed informazione turistica:
d) attività ricreative.
3. Alfine di favorire una fattiva presenza della Pro Loco nell’ambito del Comune, un suo rappresentante verrà inserito come membro di diritto nelle consulte del turismo, cultura e tempo libero se istituite.
4. Alla Pro Loco possono essere affidati il coordinamento di particolari iniziative locali tipiche delle finalità delle Pro Loco stesse.
5. Il Comune, per favorire la promozione dell’attività della Pro Loco, concede a detta associazione un contributo annuale con le modalità previste nell’apposito regolamento comunale per la concessione dei contributi.
 

Capo II
L’AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 55
Principi generali sul procedimento
1. L’attività amministrativa del Comune si ispira a criteri di economicità, efficacia e pubblicità, e si svolge secondo le modalità previste dalla legge 7agosto 1990, n. 241, e dalle altre leggi statali e regionali in materia.

Art. 56

Responsabile del procedimento

1. Con apposito regolamento comunale sono identificate, per ogni tipo di procedimento amministrativo di competenza del Comune, le unità organizzative cui i procedimenti di quel tipo devono essere assegnati.
2. Fino a quando non sarà emanato tale regolamento, all’identificazione procede ciascun responsabile di settore, e nel caso di procedimenti che coinvolgono più di un settore, il segretario comunale.
3. In quest’ultimo caso il responsabile del procedimento addetto al settore rispetto al quale si configuri un interesse prevalente deve comunque vigilare sullo svolgimento dell’intero procedimento.

Art. 57
Termine per la conclusione del procedimento

1. I procedimenti amministrativi che incidano su situazioni giuridiche di soggetti determinati devono svolgersi con tempestività e. salvo che non sia previsto diversamente dalle leggi o dai regolamenti (anche comunali), devono concludersi con un provvedimento da emanarsi entro 90 giorni dall’inizio di ufficio del procedimento, o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
2. Ai fini di quanto è previsto dal precedente comma, vanno presi in considerazione tutti i procedimenti amministrativi che concernano l’emanazione di autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, licenze e altri provvedimenti abilitativi che vengono emanati su richiesta dei cittadini interessati, nonché i relativi provvedimenti di revoca, ritiro, annullamento o decadenza, e i relativi provvedimenti cautelari e sanzionatori.
3. Nel caso che non risulti possibile il rispetto ditale termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo. Tale atto va inserito nel fascicolo del procedimento e una copia di esso viene trasmessa al difensore civico, ai tini della sua relazione annuale.

Art. 58
Trattazione delle pratiche

1. Le pratiche di un medesimo genere devono essere trattate ed evase secondo l’ordine cronologico di presentazione delle relative istanze o delle eventuali integrazioni, o comunque di ricevimento della pratica da parte dell’ufficio.
2. Un’eventuale deroga all’ordine cronologico di trattazione della pratica può essere disposta:
a) dal responsabile di settore, quando la deroga risulti necessaria per consentire un più sollecito e razionale disbrigo delle pratiche:
ciò si verifica, in particolare, quando una pratica richieda una istruttoria particolare e altre, presentate successivamente, siano invece di pronta definizione; in tal caso il dipendente responsabile propone la deroga con proprio atto motivato che deve essere inserito fra gli atti della procedura e ne dà segnalazione scritta al responsabile di settore che a sua volta può disporre (entro le 48 ore successive) che invece le pratiche siano trattate secondo il loro ordine cronologico di presentazione;
b) dal Sindaco o dall’Assessore competente, per ogni altra ragione diversa da quella indicata sub a): in tal caso il Sindaco o l’Assessore devono disporre la deroga con proprio atto motivato che deve essere inserito fra gli atti della procedura e comunicato al difensore civico.
 
 
 
 
 
 

Art. 59
Istruttoria

1. Il dipendente responsabile cura l’istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia.
2. Non è ammessa la richiesta al cittadino di documenti o comunque di elementi di cui l’amministrazione comunale sia già in possesso.
3. Il responsabile del procedimento, e l’amministrazione comunale in generale, non possono richiedere pareri facoltativi, se non per motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
4. Eventuali richieste di documentazione integrativa, ecc., dirette all’interessato, devono essere formulate una volta sola, e quindi in particolare in un’unica richiesta devono essere rappresentate tutte le carenze di documentazione riscontrate rispetto, a quella pratica. Nel caso che, nel corso dell’istruttoria. l’amministrazione rilevi la necessità di formulare una nuova richiesta di ulteriore documentazione, ecc., copia della richiesta deve essere trasmessa d’ufficio al difensore civico.
5. L’interessato deve presentare la documentazione entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di documenti integrati. Scaduto tale termine la pratica viene archiviata.
 

Art. 60
Criteri per il regolamento sui diritti
d’informazione del cittadino

1. Nel regolamento previsto dall’art. 64, o in altro regolamento distinto da esso, devono essere dettate le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
2. In via transitoria, fino all’emanazione ditale regolamento, il segretario comunale detterà disposizioni e ordini di servizio agli uffici comunali, affinché venga comunque assicurato l’interesse dei cittadini all’informazione.

Art. 61
Nozione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai procedimenti che possono incidere negativamente su situazioni giuridiche soggettive, ai sensi dell’art. 6, 2° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142, fra tali procedimenti rientrano, in particolare:
a) i procedimenti che possono comportare l’annullamento, la revoca, la decadenza, la sospensione, il ritiro, o comunque la sospensione o l’eliminazione dell’efficacia di un altro provvedimento che avesse attribuito facoltà, beni, contributi o vantaggi di soda a soggetti determinati;
b) i procedimenti ablatori e i procedimenti sanzionatori;
c) i procedimenti iniziati su richiesta di un soggetto, per il rilascio di un provvedimento a lui favorevole, quando siano emersi elementi o circostanze tali da far ritenere che la richiesta di provvedimento debba essere respinta.
2. Ai medesimi procedimenti si applicano, comunque, anche le disposizioni dei precedenti due capi.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano nei casi nei quali sia già prevista dalla legge una procedura particolare a tutela del contraddittorie con il destinatario dell’atto. o comunque una procedura particolare a garanzia della partecipazione del cittadino nel procedimento.

Art. 62
Comunicazione agli interessati

1. Nei procedimenti richiamati nell’articolo precedente, il responsabile del procedimento provvede a dare agli interessati la comunicazione prevista dall’art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutti gli effetti previsti dalla stessa legge e principalmente al fine di consentire all’interessato di fare presenti le proprie ragioni. Nella comunicazione viene altresì indicato un termine entro il quale ogni interessato può presentare deduzioni o memorie, o può richiedere di essere sentito (direttamente o attraverso un proprio rappresentante) dal responsabile del procedimento.
2. Per interessato ai tini del precedente comma si intende ogni soggetto che possa risultare destinatario del provvedimento e sui cui interessi qualificati possa pertanto incidere negativamente il provvedimento in corso di formazione.
3. La comunicazione deve essere effettuata, nei casi indicati sub a) e sub b) del precedente articolo entro 90 giorni dall’apertura del procedimento, e nel caso indicato sub c) entro 15 giorni dal momento in cui siano state acquisiti al procedimento le circostanze o gli elementi che possono far ritenere che la richiesta non possa essere accolta.
4. La comunicazione non è richiesta nei procedimenti per i quali l’annullamento, la revoca, ecc. del precedente atto siano richiesti dallo stesso cittadino che era destinatario dell’atto da annullare, revocare, ecc.
 

Art. 63
Procedimenti esclusi dall’applicazione delle disposizioni del presente capo
Salvezza di discipline speciali

1. Anche in assenza della comunicazione prevista dall’art. 62 l’amministrazione comunale può assumere, nei casi previsti dalla legge. provvedimenti cautelari.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano comunque agli accertamenti e alle indagini disposte o effettuate dall’autorità amministrativa nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza, e ciò al fine di evitare che l’invio della comunicazione possa pregiudicare l’efficacia o la tempestività degli accertamenti o delle indagini. Non si applicano, inoltre. in ogni altro caso in cui sussistono ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento.
3. Le disposizioni del presente capo non si applicano, nel caso di qualsiasi altro procedimento per il quale la legge prevede una disciplina particolare del contraddittorie con i cittadini interessati.

Art. 64
Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti.
2. Il regolamento inoltre:
a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale. alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione:
d) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attività dell’amministrazione.
 
 

Capo III
DIFENSORE CIVICO

Art. 65
Istituzione

1. E istituito nel Comune l’ufficio del “difensore civico quale garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell’ordinamento vigente.
 

Art. 66
Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto tra i cittadini che per preparazione ed esperienza diano la  massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa: preferibilmente il difensore civico deve essere in possesso del titolo di studio di laurea attinente le materie giuridico-amministrative.
4. L’incarico di difensore civico è incompatibile con l’esercizio della stessa funzione in qualsiasi altro Comune della Repubblica e con ogni altra carica elettiva pubblica nonché con l’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione i quali siano in qualche modo collegati con l’attività comunale.
5. L’incompatibilità originaria sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall’ufficio se l’interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione,
6. E incompatibile con la carica di difensore civico chi ricopre ruoli attivi nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali.

Art. 67
Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.
2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all’entrata in carica del successore.
3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni.

Art. 68
Mezzi e prerogative

1. L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale dotato di attrezzature d’ufficio e di quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’ufficio stesso.
2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l’amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell’ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

Art. 69
Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l’amministrazione del Comune o gli Enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuto una insoddisfacente, possono chiedere l’intervento del difensore civico,
2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell’affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, o con essi può procedere all’esame della pratica o del procedimento.
3. In occasione ditale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al segretario comunale.
4. Il difensore civico ha diritto di prendere visione degli atti e dei documenti, nonché di ottenere ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve segnalare al Sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l’espletamento delle sue funzioni,
5. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l’autorità giudiziaria penale.

Art. 70
Relazione al Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può richiedere relazioni su particolari problematiche.
2. Il difensore civico invia, entro il 31 dicembre di ogni anno, la relazione sull’attività svolta l’anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.
3. Il Consiglio comunale, esamina la relazione, dal medesimo esposta pubblicamente, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 71
Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l’indennità di funzione: l’indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli Assessori comunali.
 
 
 

Titolo IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA
 

Capo I
I SERVIZI

Art. 72
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, singoli e associati. alla gestione dei servizi pubblici locali. In particolare è garantito ai cittadini il diritto di avanzare proposte per una migliore gestione del servizio e di segnalare ai competenti organi comunali inefficienze o irregolarità.
2. lI Comune, nell’ambito dei servizi sociali, promuove il coordinamento tra la gestione del servizio pubblico locale e le associazioni di volontariato che operino nel medesimo settore.
3. Nel caso di affidamento del servizio in concessione a terzi o a società per azioni a prevalente capitale pubblico, il Comune assicura l’attuazione dei principi fissati nei precedenti commi, anche con la previsione di apposite clausole nella convenzione per l’affidamento del servizio.

Art. 73
Criteri generali per la scelta
delle forme di gestione

1. La scelta fra le forme di gestione deve essere effettuata tenendo conto delle caratteristiche del servizio, in relazione a quanto è previsto dall’art. 22, 3° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Nella scelta il Comune deve perseguire inoltre obiettivi di qualità del servizio, di adeguatezza delle prestazioni rispetto alle esigenze collettive e sociali, di economicità e di efficienza. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale opera la scelta deve essere puntualmente motivata con riferimento a questi obiettivi, e alla luce anche delle possibili alternative ammesse dalla legge.
 
 

Capo II
LE GESTIONI IN ECONOMIA

Art. 74
Delibera di gestione del servizio in economia

1. La delibera con la quale il Consiglio comunale stabilisce di attuare la gestione del servizio in economia deve dare conto, oltre che degli elementi richiamati nell’ad. 22, 3g comma lett. a) della legge 8 giugno 1990, n. 142, e nel precedente art. 73 del presente Statuto, anche della sussistenza di adeguare disponibilità finanziarie per la gestione del servizio.
2. Nella delibera devono essere indicate, inoltre le strutture organizzative del Comune che devono curare la gestione del servizio. A questo fine deve essere verificata la possibilità per tali strutture di assicurare la gestione del servizio, in relazione anche agli eventuali altri compiti che risultino assegnati alle medesime strutture. e alla omogeneità fra la attività ordinaria della struttura organizzativa e il servizio da gestire.
3. Il responsabile comunale del settore interessato è preposto alla gestione del servizio.

Art. 75
Competenze

1. Riguardo alla gestione in economia ciascun organo comunale esercita le competenze ad esso rispettivamente attribuite con riferimento agli atti corrispondenti del Comune.
2. Sono di competenza della Giunta comunale tutti gli atti necessari perla gestione del servizio, che non risultino, alla stregua fatta eccezione del principio esposto nel primo comma, di competenza di altri organi.
3. Le competenze attribuite dal presente Statuto ai responsabili di settore sono esercitate dal responsabile di settore preposto alla gestione del servizio, in base all’articolo precedente.

Art. 76
Regolamento

1. lI Consiglio comunale, con la delibera prevista all’art. 74 o con altra successiva, delibera un regolamento che stabilisce i criteri essenziali per la gestione del servizio e che assicura l’attuazione del principio di partecipazione sancito dal precedente art. 72.
 
 

Capo III
LE CONCESSIONI DI SERVIZIO

Art. 77
Scelta del concessionario

1. Nel caso di concessione del servizio a terzi, il concessionario deve essere scelto tenendo conto particolarmente dell’esigenza di garantire una adeguata qualità digestione del servizio, condizioni, tariffe eque, e la partecipazione del Comune agli eventuali utili della gestione.
2. La Giunta comunale esercita la vigilanza sull’andamento del servizio.

Art. 78
Regolamento per l’accesso al servizio

1. Il Consiglio comunale può deliberare un regolamento con le condizioni generali per l’accesso al servizio.
2. Se il servizio è già stato affidato in concessione, il regolamento va deliberato previa intesa con il concessionario. Il Consiglio comunale ha facoltà di deliberare il regolamento prima di procedere per l’affidamento del servizio in concessione: in questo caso l’accettazione del regolamento costituisce una condizione per l’aggiudicazione della concessione.
 
 

Capo IV
LE AZIENDE SPECIALI

Art. 79
Gestione di servizi attraverso azienda speciale

1. Il Comune di Cannobio può affidare la gestione di servizi ad azienda speciale. A questo fine il Comune persegue l’obiettivo di accorpare più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale, in modo che essi siano gestiti da una medesima azienda speciale.
2. L’attribuzione della gestione di un servizio a un’azienda speciale. deve essere deliberata dal Consiglio comunale verificando, oltre agli elementi indicati dall’art. 73, 2° comma, anche l’adeguatezza del capitale di dotazione fornito dal Comune rispetto alle esigenze economiche del servizio
3. L’azienda speciale è soggetta all’indirizzo politico-amministrativo del Consiglio comunale. Gli atti fondamentali dell’azienda. soggetti all’approvazione da parte del Consiglio comunale. sono quelli indicati nell’art. 16 deI TU. 15 ottobre 1925, n. 2578, e quelli indicati nell’art. 72. 1° comma del D.P.R. 4 ottobre 1982. n. 806.

Art, 80
Statuto

1. Il Consiglio comunale, quando abbia deliberato di affidare la gestione di un servizio a un’azienda speciale. deve approvare, con la maggioranza di 2/3 Io Statuto ditale Ente. Tale Statuto deve prevedere, tra l’altro:
a) l’ordinamento interno dell’azienda, e il riparto di competenza fra Consiglio di amministrazione. Presidente e direttore:
b) l’ordinamento del personale. fermo restando che il rapporto di lavoro con il personale dipendente dell’azienda è di diritto privato;
c) i criteri fondamentali cui si deve attenere l’azienda al fine di realizzare gli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità o il principio del pareggio del bilancio, fissati dall’art. 23, 4° comma della legge 8 giugno 1990, n. 142:
d) le modalità per il coordinamento finanziario fra l’azienda speciale e il Comune, particolare riferimento alla previsione della responsabilità esclusiva dell’azienda speciale e per le obbligazioni da esse assunte, all’obbligo di porre in liquidazione l’azienda speciale nel caso di bilancio dissestato, all’obbligo per il Comune, in tale ipotesi, di far fronte ai debiti dell’azienda speciale, alla devoluzione del patrimonio dell’azienda speciale al Comune nel caso di cessazione della stessa;
e) l’istituzione di un apposito organo di revisione e la possibilità di forme autonome di verifica della gestione: i componenti dell’organo di revisione devono essere scelti tra persone con i requisiti previsti dall’art. 57, 2~ comma della legge 8 giugno 1990, n. 142;
f) la garanzia del diritto d’accesso dei cittadini ai documenti amministrativi dell’azienda e la partecipazione delle forme associative alla sua attività amministrativa, secondo modalità analoghe a quelle previste dal presente Statuto, rispetto ai documenti amministrativi e all’attività amministrativa del Comune;
g) la possibilità di accesso alle strutture e ai servizi per le organizzazioni di volontariato e le forme associative, al fine di realizzare forme adeguate di coordinamento, nella misura in cui ciò risulti opportuno per una più efficace gestione di servizio.

Art. 81
Tariffe

1. Il Consiglio comunale, ferma restando la sua competenza a dettare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei servizi (ai sensi dell’art. 32, 2° comma lettera g) della legge 8 giugno 1990, n. 142), nel caso che ritenga di prevedere determinate tariffe a costo sociale, deve contestualmente deliberare l’assunzione in capo al bilancia comunale di tutti gli oneri conseguenti, alfine di garantire l’integrale copertura dei costi sociali stessi.
 
 

Capo V
LE ISTITUZIONI

Art. 82

Previsione

1. Il Consiglio comunale può prevedere che la gestione di uno o più servizi sociali e culturali sia affidata a una istituzione, quando risulti opportuno assicurare una autonomia gestionale a tali servizi.
2. L’attribuzione della gestione di un servizio a un’istituzione deve essere deliberata dal Consiglio comunale verificando, oltre agli elementi indicati dall’art. 73, anche l’adeguatezza del capitale di dotazione fornito dal Comune rispetto alle esigenze economiche del servizio.
3.  Nell’attuazione delle disposizioni contenute nei due commi precedenti, il Comune considera come obiettivo anche quello di realizzare un accorpamento nella gestione di servizi sociali omogenei, al fine di assicurare una maggiore efficacia della programmazione comunale e di realizzare economie di gestione.

Art. 83
Ordinamento

1. L’ordinamento della istituzione è disciplinato, per quanto non previsto nel presente Statuto, da un regolamento che è di competenza del Consiglio comunale e che deve essere deliberato contestualmente all’affidamento della gestione del servizio all’istituzione stessa.
2. Il regolamento deve prevedere, tra l’altro:
a) l’indicazione puntuale dei servizi affidati all’istituzione:
b) l’ordinamento degli organi dell’istituzione e le relative competenze; a tal fine deve essere prevista la competenza del Consiglio di amministrazione per gli atti gestionali a carattere generale e la competenza del direttore per gli atti di direzione aziendale:
c) il trattamento economico dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente;
d) la dotazione organica del personale e il relativo ordinamento:
e) le modalità attraverso le quali il Sindaco o Assessore delegato esercitano la loro vigilanza;
f) le modalità di verifica, da parte del Sindaco o Assessore delegato, dei risultati della gestione;
g) la garanzia del diritto d’accesso dei cittadini ai documenti amministrativi dell’istituzione e la partecipazione delle forme associative alla sua attività amministrativa, secondo modalità analoghe a quelle previste dal presente Statuto rispetto ai documenti amministrativi e all’attività amministrativa del Comune;
h) la possibilità di accesso alle strutture e ai servizi per le organizzazioni di volontariato e le forme associative, alfine di realizzare torme adeguate di coordinamento.
3. Gli atti fondamentali dell’istituzione sono soggetti ad approvazione da parte del Consiglio comunale. Sono atti fondamentali dell’istituzione i seguenti: bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conto consuntivo o atti equipollenti, assunzione di finanziamenti a breve, medio e lungo termine, contratti e altri atti che vincolino il bilancia oltre l’anno, regolamenti.

Art. 84
Organi

1. Organi della istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore.
2. Il Consiglio di amministrazione è formato da un numero dispari di componenti, fissato dal regolamento previsto nell’articolo precedente, ed è nominato dal Sindaco  con periodicità pari al mandato del Consiglio comunale.
3. Le competenze del Consiglio di amministrazione sono fissate nel regolamento previsto all’articolo precedente. E comunque di competenza del Consiglio di amministrazione l’adozione degli atti fondamentali indicati nel regolamento.
4. Il Presidente del Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco. Il Presidente presiede il Consiglio, lo convoca, fissa l’ordine del giorno e sovrintende sull’esecuzione delle determinazioni degli organi comunali e del Consiglio di amministrazione inerenti agli indirizzi della gestione dei servizi affidati all’istituzione.
5. Il direttore viene nominato dal Sindaco, in relazione alla sua specifica professionalità ed esperienza in gestioni aziendali. Ha la rappresentanza dell’istituzione ed è responsabile della sua direzione aziendale. Dal direttore dipende gerarchicamente il personale dell’istituzione.
6. Il rapporto con il direttore è disciplinato da un contratto di diritto privato. Il direttore può essere licenziato in qualsiasi momento, con decreto del Sindaco.
7. I componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e il direttore rispondono, nei confronti dell’istituzione, del Comune e dei terzi. per i danni da essi causati, secondo i principi previsti dal codice civile per gli amministratori e i dirigenti di società di capitale.

Art. 85
Autonomia gestionale

1 L’istituzione è dotata di autonomia gestionale. Essa pertanto, fatta salva approvazione da parte del Consiglio comunale degli atti fondamentali, può stipulare i contratti inerenti alla gestione del servizio senza la necessità di autorizzazioni da parte del Comune (a meno che essi non consistano in atti di disposizione di beni immobili conferiti all’istituzione dal Comune quale capitale di dotazione), sta in giudizio in persona del direttore, e ha un bilancia proprio, che confluisce in quello del Comune.
2. Delle obbligazioni assunte dall’istituzione risponde, nel caso di infruttuosa escussione dell’istituzione, il Comune con tutto il suo patrimonio.

Art. 86
Principi di carattere finanziario

1. L’istituzione deve operare in modo da realizzare gli obiettivi di efficacia. efficienza ed economicità e il principio del pareggio del bilancio. fissati dall’art. 23, 4° comma della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
2. Il Collegio dei revisori dei conti del Comune esercita la sua funzione, con i medesimi poteri e i medesimi obblighi, anche rispetto alle istituzioni.

Art. 87
Vigilanza

1. La vigilanza sulle istituzioni è esercitata dal Sindaco o Assessore delegato che può disporre autonomamente la convocazione del Consiglio di amministrazione dell’istituzione per ‘esame di questioni determinate, può convocare il Presidente del Consiglio di amministrazione o il direttore per chiarimenti sulla gestione del servizio, può licenziare in qualsiasi momento il direttore.
Nel caso che siano accertate irregolarità nella gestione, il Sindaco può procedere allo scioglimento del Consiglio di Amministrazione nominandone un altro oppure proporre al Consiglio Comunale di porre in liquidazione l’Istituzione e di provvedere con altra forma alla gestione del servizio.
 
 

Capo VI
LE SOCIETA PER AZIONI
A PREVALENTE CAPITALE
PUBBLICO LOCALE

Art. 88
Istituzione

1. Il Consiglio comunale può affidare la gestione di un servizio pubblico locale a una società per azioni a prevalente capitale pubblico locale,
2. Per società per azioni a prevalente capitale pubblico locale si intende una società per azioni nella quale la maggioranza del 50%+1 del capitale (maggioranza da verificarsi distintamente, sia con riferimento alle azioni ordinarie, sia con riferimento ai complesso delle azioni ordinarie e privilegiate, ove previste) sia detenuta o dal Comune di Cannobio da solo, o dal Comune di Cannobio insieme con altri Comuni vicini, la Provincia, la Camera di commercio della Provincia, i consorzi tra Enti locali cui partecipi il Comune di Cannobio, altri Enti locali.
3. Nel caso di istituzione di una nuova società, l’eventuale partecipazione di soggetti privati alla società deve essere subordinata alle seguenti regole:
— i soggetti privati che partecipino come soci devono rispondere a requisiti di idoneità morale e di capacità finanziaria, e devono trovarsi nelle condizioni previste dalla legislazione anti-mafia per essere contraenti con pubbliche amministrazioni:
— salvo casi eccezionali, dipendenti da
particolari ragioni di ordine tecnico o finanziario, deve essere consentito a tutti i soggetti privati, che posseggano i requisiti e che rispondano alle condizioni previste al punto precedente, di concorrere su un piano di parità per acquisire la partecipazione di minoranza alla società.
4. Inoltre può essere previsto, con disposizione che deve essere recepita nello Statuto della società, che ciascun socio privato non possa detenere una quota del capitale non superiore a una percentuale prefissata.
5. Agli effetti previsti dal comma precedente, gli Enti pubblici diversi da quelli indicati al primo comma sono equiparati ai soggetti privati.

Art. 89
Statuto della società

1. Lo Statuto della società deve prevedere specifiche clausole a garanzia della conservazione delle caratteristiche essenziali della società a prevalente partecipazione locale, e in particolare la permanenza della partecipazione maggioritaria da parte degli Enti locali e il mantenimento delle finalità originarie previste dallo Statuto all’atto dell’adesione del Comune. A titolo esemplificativo, tali clausole possono prevedere:
a) la possibilità di patti di sindacato tra gli Enti locali che partecipano alla società, con riferimento alle quote di capitale costituenti la maggioranza;
b) il diritto di prelazione a favore degli Enti pubblici locali che partecipano già alla società, nel caso di alienazione di azioni appartenenti ad altri soggetti pubblici o a privati;
c) la clausola di gradimento per l’ingresso di nuovi soci (diversi dagli Enti pubblici locali, come indicati al primo comma dell’articolo precedente); sul gradimento deve deliberare la Giunta comunale entro termini perentori;
d) la nomina diretta da parte del Sindaco di componenti del Consiglio di amministrazione ed eventualmente di componenti del collegio sindacale, nonché il potere del Sindaco di revocare in qualsiasi momento tali nomine;
e) la possibilità di cessione delle azioni detenute dagli Enti pubblici locali e ricomprese nella maggioranza indicata sub a) solo a favore di altri Enti pubblici locali;
f) la necessità dell’approvazione, da parte del Consiglio comunale di tutte le modifiche statutarie che riguardino: modificazioni sostanziali dell’oggetto sociale, aumenti di capitale, fusioni, incorporazioni, cessioni di aziende, proroghe della scadenza dell’attività, introduzione di maggioranze qualificate per le deliberazioni assembleari.

Art. 90
Convenzione

1. Il Consiglio comunale delibera l’affidamento del servizio a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale dopo aver esperito i normali procedimenti di scelta del contraente.
2. Le modalità di gestione del servizio, i livelli di qualità che devono essere assicurati, i criteri per la determinazione e la revisione delle tariffe sono disciplinati in una convenzione, che deve essere deliberata dal Consiglio comunale unitamente all’affidamento della gestione del servizio.

Art. 91
Partecipazione in altre società

1. Non è ammessa la partecipazione del Comune a società di capitale diverse da quelle disciplinate nei precedenti articoli.
 
 

Capo VII
DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 92
Nomina dei rappresentanti del Comune

1. Il Sindaco nomina i componenti del Consiglio di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni, i componenti dell’organo di revisione delle aziende speciali nonché i rappresentanti del Comune nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio sindacale delle società a partecipazione comunale, e i rappresentanti del Comune in qualsiasi altro organismo o Ente, scegliendoli fra le persone qualificate, dotate dei necessari requisiti morali e di una specifica esperienza nel settore imprenditoriale, o professionale, o amministrativo
2. A tal fine il Sindaco può nominare solo persone il cui curriculum sia stato depositato presso il segretario comunale, almeno sette giorni. (abr)
3. Nel regolamento consiliare previsto dall’art. 14 del presente Statuto sono fissate le modalità per le nomine, alfine di garantire, per quanto possibile, una rappresentanza delle minoranze.
4. La nomina a componente degli organi indicati nel primo comma è incompatibile con la carica di Consigliere comunale o di componente della Giunta comunale, con la carica di componente di organi elettivi di Comuni, Province o Regioni, con la carica di membro del Parlamento.
5. (abr).
6. (abr).

Art. 93
Assoggettamento dei rappresentanti del Comune nelle società alle direttive del Consiglio e della Giunta comunale

1. I componenti del Consiglio di amministrazione di società nominati dal Comune sono soggetti alle direttive del Consiglio comunale e della Giunta, nell’ambito delle rispettive competenze ditali due organi. Essi, pertanto. sono tenuti ad attenersi a tali direttive, e di segnalare preventivamente al Sindaco eventuali questioni di particolare interesse che debbano essere trattate nel Consiglio di amministrazione della società, al fine di ricevere le opportune istruzioni. Tali istruzioni devono essere dettate tenendo conto anche delle esigenze proprie della società per azioni.
2. Il Consiglio Comunale detta gli indirizzi generali ai quali devono attenersi i rappresentanti nominati dal Sindaco. Tali indirizzi possono essere integrati dalla Giunta comunale, con riferimento alla posizione da assumere su specifiche questioni all’ordine del giorno dell’assemblea, che rivestono particolare interesse per il Comune.
3. Ai fini dei due commi precedenti, si intendono sempre di particolare interesse per il Comune il bilancia di previsione della società, le proposte di modifica dello Statuto della società, nonché le proposte dalle quali possa derivare una modifica del servizio reso eventualmente alla collettività del Comune da parte della società.

Art. 94
Revoca dei rappresentanti del Comune

1. I rappresentanti del Comune indicati nei precedenti articoli possono essere revocati dal Sindaco in qualsiasi tempo, senza la necessità di giusta causa (abr).
2. (abr).
3. Se la proposta di revoca viene avanzata nei confronti del Presidente di un’azienda speciale o di un’istituzione, o se essa sia avanzata nei confronti dell’intero Consiglio di amministrazione dell’azienda speciale o dell’istituzione ovvero nei confronti di singoli componenti ditali Consigli in modo tale da far venir meno oltre a metà dei componenti dei Consigli stessi, la proposta di revoca deve essere avanzata come mozione di sfiducia costruttiva. Tale mozione (abr)., deve contenere la proposta dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione. la mozione di sfiducia non richiede l’enunciazione di una giusta causa.
4. (abr).
5. La revoca dei componenti dell’organo di vigilanza sulle aziende speciali è consentita solo per il caso di inadempimento ai loro doveri d’ufficio.
 
 

Capo VIII
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 95
Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia, al fine di svolgere in moda coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i tini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed reciproci obblighi e garanzie.

Art. 96
Convenzioni per l’utilizzazione di uffici della Provincia o di altri Comuni

1. Il Consiglio comunale può stipulare apposite convenzioni per l’utilizzazione di uffici della Provincia o di altri Comuni, particolarmente quando vi sia la necessità di ricorrere a strutture qualificate dai punto di vista tecnico o comunque a strutture di cui il Comune non abbia la convenienza o la possibilità di istituire carne proprie.
2. Dalla convenzione devono essere fissati:
- durata del rapporto;
- le modalità attraverso le quali l’ufficio della Provincia o del Comune sarà richiesto di intervenire o di prestare comunque la sua attività;
- la eventuale disponibilità minima che dovrà essere garantita al Comune;
- gli oneri finanziari a carico del Comune.

Art. 97
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste al capo IV e V del presente Statuto, in quanto compatibili.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve in particolare prevedere l’obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentale del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell’assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 98
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco. in relazione alla competenza primaria a prevalente del Comune, sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti ai tutte le amministrazioni interessate. L’accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.
3. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazione degli strumenti urbanistici. l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
4. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall’art. 27 della legge 8giugno 1990. n. 142, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.
 
 
 

Titolo V
UFFICI E PERSONALE
 

Art. 99
Regolamenti del personale e degli uffici

1. lI Comune di Cannobio disciplina con propri regolamenti le datazioni organiche del personale dipendente e ne definisce lo stato giuridico, conformemente alla legge e agli accordi collettivi nazionali da essa previsti, I regolamenti comunali passano contenere disposizioni di attuazione e di integrazione della disciplina risultante dalla legge e dagli accordi nazionali.
2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Comune con propri regolamenti, che devono attuare i principi di autonomia, funzionalità e economicità, seconda principi di professionalità e responsabilità. Con gli stessi regolamenti devono essere disciplinati l’attività dei responsabili di settore, l’eventuale conferimento ad essi di responsabilità gestionali e particolari, e il loro coordinamento ad opera del segretario comunale.
3. Il Sindaco può consentire ai dipendenti l’assunzione di incarichi presso altri Enti pubblici, compatibilmente con i compiti d’ufficio,
4. Il Sindaco autorizza l’esercizio ditale attività secondo le modalità definite dal regolamento del personale.
 

Art. 100
Segretario comunale

1. Il segretario comunale opera nel Comune per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, l’osservanza puntuale della legge, l’attuazione delle direttive del Sindaco in esecuzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio o dalla Giunta,
2. Il segretario dirige gli uffici e servizi dell’Ente, svolge le proprie funzioni di direzione direttamente o tramite le figure apicali della struttura organizzativa dell’Ente che da lui dipendono, collegate da un rapporto gerarchica-disciplinare.
3. Oltre alle competenze previste dalla legge o da altre disposizioni del presente Statuto. al segretario comunale spettano le seguenti competenze:
I - Con riferimento all’attività del Consiglia comunale e della Giunta:
 - verifica la regolarità dell’istruttoria, rispetta alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale;
 — provvede agli atti esecutivi delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale, e cura l’attuazione dei provvedimenti del Sindaco o degli Assessori delegati, con esclusione degli atti a rilevanza esterna;
 — l’assistenza alle sedute del Consiglio comunale e della Giunta. e la relativa attività di verbalizzazione;
 — la certificazione delle situazioni di incompatibilità o di impedimento, del Sindaco o degli Assessori delegati, al fine del compimento di atti determinati;
 — la sovraintendenza sulla pubblicazione delle deliberazioni, ai sensi dell’art. 47 della legge 8 giugno 1990, n.  142, e sulle comunicazioni agli interessati, ove prescritte;
— la trasmissione delle deliberazioni della Giunta comunale ai capigruppo consiliari, secondo quanta è disposta dall’art. 45, 3° comma della legge 8 giugno 1990 n. 142.
II —  Con riferimento agli uffici del Comune:
 - la sovraintendenza sull’attività degli uffici comunali e dei responsabili del settore, e in particolare la verifica della puntuale osservanza delle direttive emanate dal Sindaco, in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi del Consiglio comunale e delle determinazioni della Giunta;
— il coordinamento rispetto all’attività dei responsabili di settore; la definizione di eventuali conflitti di competenza;
— la vigilanza sull’attività svolta dai responsabili di settore con riguarda al personale dipendente del Comune;
— l’adozione di ordine di servizio, nei confronti dei responsabili di settore;
— la concessione ai responsabili di settore di permessi o congedi ordinari fissati dal regolamento organica del personale.
— l’autorizzazione a compiere ore di lavoro straordinario e missioni di breve durata per i responsabili di settore nei limiti fissati dagli atti del Consiglia comunale e della Giunta comunale, e in particolare entro i limiti di spesa deliberati dalla Giunta comunale;
— la verifica della regolare tenuta del protocollo comunale;
— la verifica della regalare tenuta dell’Albo pretorio;
— la sottoscrizione dei mandati di pagamento e delle reversali d’incasso con il Sindaco ed il responsabile di ragioneria;
— intervenire nei casi di accertata inerzia, inefficienza ed inefficacia dell’attività svolta dei responsabili di settore o dal personale assegnato agli uffici o servizi da loro diretti, adottando i provvedi menti necessari ivi compreso l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli atti di competenza dei responsabili di settore riferendone al Sindaco.
III —  Con riferimento ai rapporti fra il Comune e il Comitato di Controllo:
— la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO:
— la redazione e la trasmissione al Comitato di Controllo di elementi integrativi a di chiarimenti eventualmente richiesti;
IV — Con riferimento ai rapporti fra il Comune e il Prefetto:
— la segnalazione al Prefetto della mancata convocazione del Consiglio comunale, nelle ipotesi in cui essa è doverosa, ai fini dell’eventuale esercizio del potere sostitutiva previsto dall’art. 36. 4°comma della legge 8giugno 1990, n. 142,
Il segretario comunale, presiede le gare d’appalto e le commissioni di gare per contratti di competenza del Comune e le commissioni di concorso per l’assunzione del personale.
La redazione e trasmissione all’autorità giudiziaria delle denunce per fatti di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle sue competenze.
Tutto il personale del Comune dipende gerarchicamente dal segretaria comunale.

Arr. 101
Responsabili di settore

1. I responsabili di settore sono responsabili dell’efficienza delle rispettive strutture amministrative, e assicurano che l’attività degli uffici da essi dipendenti si uniformi all’osservanza delle leggi vigenti e del principio di buon andamento, nonché agli indirizzi e all’operato del Consiglia comunale, della Giunta, del Sindaco, degli Assessori competenti e del segretario comunale.
2. Spetta ai responsabili di settore oltre alle competenze previste da altre disposizioni del presente Statuto e da quelle che verranno individuate dall’apposta regolamento. l’adozione dei seguenti atti:
a) esprimere parere di regolarità tecnica su ogni proposta di deliberazione.
b) la concessione di permessi e congedi ordinari fissati dal regolamento organico del personale per il personale dipendente dal settore cui è preposto;
c) l’autorizzazione a compiere ore di lavora straordinario e missioni di breve durata per il personale dipendente dal settore cui è preposto nei limiti fissati dagli atti del Consiglia e della Giunta comunale, e in particolare entro i limiti di spesa deliberati dalla Giunta comunale distintamente per ogni settore;
d)l’istruzione e predisposizione di tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e della Giunta comunale;
e) la redazione e la trasmissione all’autorità giudiziaria delle denunce per i fatti di cui essi vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro competenze;
f) la verifica della regolarità dell’istruttoria, con riferimento agli atti di competenza del Sindaco e degli Assessori;
g) la designazione del responsabile di ciascun procedimento;
h) partecipare, su richiesta del Sindaco, agli argani collegiali operanti nell’ambito dell’amministrazione comunale,
3. Ai fini della predisposizione e adozione degli atti suddetti, è competente il responsabile del settore cui inerisce, per materia, l’atto da compiere. Nel caso di atti che possono riguardare più settori, il segretario comunale stabilisce da quali responsabili devono essere assunti a predisposti.

Art. 102
Conferenza dei responsabili di settore

1. È istituita presso il Comune di Cannobio la conferenza dei responsabili di settore, organismo ausiliario consultivo interno con compiti di impostazione e di verifica del lavoro per la pianificazione ed il coordinamento della gestione amministrativa.
2. La conferenza, nella sua composizione normale, è costituita da tutti i responsabili di settore e dal segretaria, che ne cura la
convocazione ed il coordinamento dei lavori secondo le modalità contenute nel regolamento.
3. Quando la conferenza lo ritenga in relazione agli argomenti trattati, la partecipazione può essere estesa ad alcuni o a tutti i dipendenti.
4. Il parere della conferenza dei responsabili di settore può essere richiesto dal Sindaco:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto e di approvazione o modifica di regolamenti o di atti aventi comunque valore regolamentare;
b) sulle proposte riguardanti progetti o programmi che interessano l’attività di un settore o l’intera organizzazione dell’Ente;
c) sulle proposte di assegnazione di nuovo personale o di spostamento di quella già in servizio che interessino più di due settori;
d) sui criteri di valutazione degli elementi per la corresponsione dei compensi incentivanti al personale.
5. Il parere della conferenza dei responsabili di settore può inoltre essere espresso in ordine a qualsiasi proposta su richiesta dell’amministrazione o su iniziativa di un responsabile di settore.
6. I pareri della conferenza dei responsabili di settore sulle proposte di deliberazione corredano, ma non sostituiscono, i pareri di regolarità tecnica di competenza dei responsabili dei servizi interessati, e non sono vincolanti per gli argani deliberanti.
7. I pareri della conferenza dei responsabili si intendono sempre espressi all’unanimità, salvo nei casi in cui da alcuno dei suoi componenti non venga richiesto di far espressa menzione del diverso esito della votazione, con diritto inoltre di far constare a verbale le motivazioni del proprio vota.

Art. 102/bis
Copertura dei posti di responsabili dei servizi con contratti a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente di diritto privato

1. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. 
2. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5% della dotazione organica dell’ente, o ad una unità qualora la dotazione organica risulti inferiori alle 20 unità. 
3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. 
4. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionale e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e le eventuali indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. 
5.  Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. 
6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità
 
 

Titolo VI
RESPONSABI LITÀ
 

Art. 103
Responsabilità verso il Comune

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
3. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
4. Il Sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguita a rapporto cui sono tenuti gli argani inferiori. di tatti che diana luogo a responsabilità ai sensi del camma 1, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l’accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
5. Se il fatto dannosa sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 104
Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che nell’esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusta sana personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terza l’ammontare del danno cagionato dall’amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo,
3. E danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quella derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l’amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell’amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terza sia cagionata dal compimento di atti a di operazioni, quanto se la detta violazione consista nell’omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l’amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all’atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 105
Responsabilità dei contabili

1. lI tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricata della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere canto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 106
Prescrizione dell’azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell’azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di estensibilità.

Art. 107
Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il segretaria comunale, il responsabile del settore interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 17 e 35 del presente Statuto.
2. lI segretario, unitamente al responsabile di settore preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglia e della Giunta.
 
 
 

Titolo VII
FINANZA E CONTABILITA
 

Art 108
Ordinamento

1. L’ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell’ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite.
3. La legge assicura, altresì, al Comune potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 109
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e campartecipazioni ad impost