LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

              NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI

              DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

              (AGGIORNATA ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000 N. 340)

SOMMARIO

              CAPO I Principi

              CAPO II Responsabile del procedimento

              CAPO III Partecipazione al procedimento amministrativo

              CAPO IV Semplificazione dell'azione amministrativa

              CAPO V Accesso ai documenti amministrativi

              CAPO VI Disposizioni finali
 
 

              LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

 

                 NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI
                                  ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

                                                  CAPO I

                                                 PRINCIPI.

                                                   Art. 1.

              1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di
              economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla presente legge e
              dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

              2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e
              motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

 

                                                   Art. 2.

              1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
              iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di
              un provvedimento espresso.

              2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non
              sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
              concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o al ricevimento della
              domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

              3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di
              trenta giorni.

              4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto
              previsto dai singoli ordinamenti.

                                                   Art. 3.

              1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
              amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo
              che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
              ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle
              risultanze dell'istruttoria.

              2. La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

              3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla
              decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso
              disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

              4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui é
              possibile ricorrere.

 

                                                  CAPO II

                                     RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

                                                   Art. 4.

              1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche
              amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di
              loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento
              procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

              2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto
              dai singoli ordinamenti.

                                                   Art. 5.

              1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro
              dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
              inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

              2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, é considerato
              responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità organizzativa determinata
              a norma del comma 1 dell'art. 4.

              3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono
              comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

                                                   Art. 6.

              1. Il responsabile del procedimento:

              a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i
              presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

              b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
              misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il
              rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
              esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

              c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui
              all'art.14;

              d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

              e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
              all'organo competente per l'adozione.

 

                                                  CAPO III

                             PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

                                                   Art. 7.

              1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del
              procedimento, l'avvio del procedimento stesso é comunicato, con le modalità previste dall'art.
              8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti
              ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
              impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
              individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione é
              tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.

              2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche
              prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti
              cautelari.

                                                   Art. 8.

              1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
              comunicazione personale.

              2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

              a) l'amministrazione competente;

              b) l'oggetto del procedimento promosso;

              c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

              d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

              3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
              particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma
              2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

              4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto
              nel cui interesse la comunicazione é prevista.

                                                   Art. 9

              1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi
              diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento,
              hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

                                                  Art. 10

              1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:

              a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;

              b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove
              siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

                                                  Art. 11

              1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 10, l'amministrazione
              procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
              perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il
              contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in
              sostituzione di questo.

              1 bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del
              procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o
              contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati. (1)

              2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto
              scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente
              previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

              3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi
              ultimi.

              4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente
              dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli
              eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

              5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al
              presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
 
 

              (1) Comma aggiunto dall'art. 3-quinques, d.l. 12.5.1995, n. 163, conv.in l. 11.7.1995, n. 273

 

                                                  Art. 12.

              1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di
              vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate
              alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
              forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
              devono attenersi.

              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
              provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

 

                                                  Art. 13.

              1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della
              pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di
              pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne
              regolano la formazione.

              2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano
              parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

 

                                                  CAPO IV

                               SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

                                                 Art. 14.(*)

              1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in
              un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza
              di servizi.

              2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve
              acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
              pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento, avendoli
              formalmente richiesti.

              3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi
              coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In
              tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle
              amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad
              applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’indizione
              della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

              4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
              competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su
              richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento
              finale.

              5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata
              dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia
              di valutazione di impatto ambientale (VIA)".

 

              (*) Articolo così sostituito dall'articolo 9 della Legge 24/11/2000 n. 340

 

                                               Art. 14-bis. (*)

              1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità, su
              motivata e documentata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di una istanza o di
              un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro
              presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro
              trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

              2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di
              servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per
              ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i
              nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
              amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
              storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da
              ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della
              documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le
              suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi
              necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

              3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla
              conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale,
              secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta
              giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i
              successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime
              sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale
              fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le
              principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione
              disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla
              localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito
              della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
              definitivo, i necessari atti di consenso.

              4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua
              disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o
              integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento,
              anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

              5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle
              amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate
              dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca
              la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di
              affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione
              aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare,
              secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni".

              (*) Articolo sostituito dall'articolo 10 della legge 24/11/2000 n. 340

 

                                              Art. 14-ter.(*1)

              1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a
              maggioranza dei presenti.

              2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle
              amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima
              della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono
              richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa
              data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i
              dieci giorni successivi alla prima.

              3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente
              successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le
              amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione
              conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto
              previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai
              sensi dei commi 2 e seguenti dell’articolo 14-quater.

              4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la
              valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo
              provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la
              quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della
              maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
              al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di
              approfondimenti istruttori.

              5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le
              disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16,
              comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute
              pubblica.

              6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico
              rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà
              dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

              7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso
              definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato
              all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della
              determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso, ovvero nello
              stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

              8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti
              dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
              forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.

              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza
              di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di
              assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque
              invitate a partecipare, alla predetta conferenza.

              10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del
              proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino
              regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
              pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
              giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".

 

              (*) Articolo sostituito dall'art. 11 della legge 24/11/2000 n. 340

 

                                             Art. 14-quater (*)

              1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla
              conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di
              servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non
              costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle
              modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.

              2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso
              sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini perentori indicati
              dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del
              procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di
              servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

              3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta alla tutela
              ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute,
              la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione dissenziente o quella
              procedente sia un’amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli
              enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli
              enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il
              presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la
              complessità dell’istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non
              superiore a sessanta giorni.

              4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio
              dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del presidente della giunta
              regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla
              riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

              5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova
              applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400,
              introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

 

              (*) Articolo sostituito dall'art. 12 della legge 24/11/2000 n. 340

 

 

                                                  Art. 15.

              1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono
              sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
              interesse comune.

              2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 commi
              2, 3 e 5.

 

                                                  Art. 16.

              1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
              legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi obbligatoriamente
              richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
              pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti
              del termine entro il quale il parere sarà reso. (*1)

              2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che
              l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
              richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. (*1)

              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere
              rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della
              salute dei cittadini. (*1)

              4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al
              comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
              entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
              interessate. (*1)

              5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato
              telegraficamente o con mezzi telematici.

              6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per
              l'adozione dei pareri loro richiesti.

 

              (*1) Commi così sostituiti dall'articolo 17, comma 24, della Legge 15 maggio 1997 n. 127

 

                                                  Art. 17.

              1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un
              provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od
              enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di
              competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in
              mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento
              deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad
              enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
              universitari.

              2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere
              prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della
              salute dei cittadini.

              3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
              all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'art. 16.

                                                  Art. 18.

              1.Entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano
              le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di
              autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
              amministrazioni di cui alla L. 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni e integrazioni.
              Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27.

              2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in
              possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il
              responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia
              di essi.

              3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le
              qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a
              certificare.

 

                                                Art. 19. (*1)

              1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione,
              licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad
              esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1E giugno
              1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
              modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n.431, il cui rilascio dipenda esclusivamente
              dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò
              destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o
              contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito
              da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione
              competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
              accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In
              tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla
              denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e
              disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il
              medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo
              che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
              attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

 

              (*1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n.537

 

                                                  Art. 20.

              1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400,
              da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo
              parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di
              rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di
              consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si
              considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego
              entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo
              procedimento, dal medesimo predetto regolamento. in tali casi, sussistendone le ragioni di
              pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso
              illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi
              entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

              2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle commissioni
              parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
              Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.

              3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o
              equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

                                                  Art. 21.

 

              1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli artt. 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
              sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di
              false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la
              sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista
              dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

              2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di
              assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i
              quali diano inizio all'attività ai sensi degli artt. 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o,
              comunque, in contrasto con la normativa vigente.

                                                  CAPO V

                                  ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

                                                  Art. 22.

              1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento
              imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
              rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla
              presente legge.

              2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
              fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche
              interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque , utilizzati ai fini dell'attività
              amministrativa.

              3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni
              interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione
              di cui al comma !, dandone comunicazione alla Commissione di cui art. 27.

 

                                                Art. 23. (*1)

              1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche
              amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici
              servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita
              nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

 

              (*1) articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, Legge 265/99

                                                  Art. 24.

              1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12
              della L. 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione
              altrimenti previsti dall'ordinamento.

              2. Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L. 23 agosto
              1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
              decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di
              esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:

              a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;

              b) la politica monetaria e valutaria;

              c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;

              d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la
              visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per
              curare o per difendere i loro interessi giuridici.

              3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per assicurare che
              l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di
              cui al medesimo comma 2.

              4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più regolamenti da
              emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse formati o comunque
              rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.

              5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della L. 1E aprile 1981, n. 121, come
              modificato dall'art. 26 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione,
              nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti
              amministrativi.

              6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a
              quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento
              dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso
              della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 salvo diverse disposizioni di legge.

 

                                                  Art. 25.

              1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti
              amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è
              gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di produzione, salve le
              disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

              2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
              all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

              3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
              dall'art. 24 e debbono essere motivati.

              4. . Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di
              rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell’articolo 24, comma 6, dell’accesso, il
              richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5 del
              presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore civico competente che sia
              riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il
              differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se questi non emana il provvedimento
              confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore
              civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il
              termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito
              della sua istanza al difensore civico".(*)

              5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal
              comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il
              quale decide in Camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito
              del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale
              è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide
              con le medesime modalità e negli stessi termini.

              6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo, sussistendone i
              presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

 

              (*) Comma così sostituito dall'art. 15 della legge 24/11/2000 n. 340

 

                                                  Art. 26.

              1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
              italiana dalla L. 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati,
              secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le
              circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
              sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione
              di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

              2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui
              all'art. 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della
              presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di
              accesso.

              3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai
              documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

                                                  Art. 27.

              1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai
              documenti amministrativi.

              2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
              Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal
              sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da sedici
              membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai presidenti delle rispettive Camere,
              quattro scelti fra il personale di cui alla L. 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi
              organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e
              quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.

              3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova
              nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

              4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di previsione della
              Presidenza del Consiglio dei ministri.

              5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività
              della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una
              relaziona annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica
              alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al governo modifiche dei testi
              legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso
              di cui all'art. 22.

              6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato
              dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti
              dal segreto di Stato.

              7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi
              previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.

 

                                                  Art. 28.

              1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
              Stato, approvato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

              "15. (Segreto d'ufficio).

              1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia
              diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse,
              ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni al di fuori delle ipotesi
              e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito delle proprie attribuzioni,
              l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi
              non vietati dall'ordinamento".

                                                  CAPO VI

                                           DISPOSIZIONI FINALI.

                                                  Art. 29.

              1. Le regioni a statuto ordinario regolano la materie disciplinate dalla presente legge nel
              rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che costituiscono principi
              generali dell' ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
              regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.

              2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto
              speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
              ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

                                                  Art. 30.

              1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni
              asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

              2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica
              necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva
              dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratta di
              provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

                                                  Art. 31.

              1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto
              dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24.