LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241
NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI
DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
(AGGIORNATA ALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 2000 N. 340)
SOMMARIO
CAPO II Responsabile del procedimento
CAPO III Partecipazione al procedimento amministrativo
CAPO IV Semplificazione dell'azione amministrativa
CAPO V Accesso ai documenti amministrativi
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
NUOVE NORME IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
PRINCIPI.
Art. 1.
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge
ed è retta da criteri di
economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità
previste dalla presente legge e
dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento
se non per straordinarie e
motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Art. 2.
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero
debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di
un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento,
in quanto non
sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine
entro cui esso deve
concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento
o al ricevimento della
domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma
2, il termine è di
trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche
secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
Art. 3.
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo
che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i
presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione,
in relazione alle
risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non é richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla
decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso
disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine
e l'autorità cui é
possibile ricorrere.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di
loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria
e di ogni altro adempimento
procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto
dai singoli ordinamenti.
Art. 5.
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare
a sé o ad altro
dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria
e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione
del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, é
considerato
responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'unità
organizzativa determinata
a norma del comma 1 dell'art. 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono
comunicati ai soggetti di cui all'art. 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse.
Art. 6.
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i
requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare,
può chiedere il
rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee
o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze
di servizi di cui
all'art.14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione.
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 7.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze
di celerità del
procedimento, l'avvio del procedimento stesso é comunicato, con
le modalità previste dall'art.
8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é
destinato a produrre effetti diretti
ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano
le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio
a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione é
tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio
del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione
di adottare, anche
prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma
1, provvedimenti
cautelari.
Art. 8.
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento
mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non
sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi di cui al comma
2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser
fatta valere solo dal soggetto
nel cui interesse la comunicazione é prevista.
Art. 9
1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi
diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento,
hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
Art. 10
1. I soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha
l'obbligo di valutare ove
siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
Art. 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art.
10, l'amministrazione
procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi,
e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine
di determinare il
contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti
dalla legge, in
sostituzione di questo.
1 bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma
1, il responsabile del
procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o
contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.
(1)
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a
pena di nullità, per atto
scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano,
ove non diversamente
previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti
in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli
previsti per questi
ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente
dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo
in relazione agli
eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione
degli accordi di cui al
presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo
(1) Comma aggiunto dall'art. 3-quinques, d.l. 12.5.1995, n. 163, conv.in l. 11.7.1995, n. 273
Art. 12.
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari
e l'attribuzione di
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
sono subordinate
alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità
cui le amministrazioni stesse
devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Art. 13.
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della
pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi
generali, di
pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne
regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari
per i quali restano
parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.
Art. 14.(*)
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in
un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indìce
di regola una conferenza
di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione
procedente deve
acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di
altre amministrazioni
pubbliche e non li ottenga, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento,
avendoli
formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame
contestuale di interessi
coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attività o risultati. In
tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle
amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. Per i lavori
pubblici si continua ad
applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni. L’indizione
della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta.
4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso,
comunque denominati, di
competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi
è convocata, anche su
richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione
del provvedimento
finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza
di servizi è convocata
dal concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle
leggi regionali in materia
di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
(*) Articolo così sostituito dall'articolo 9 della Legge 24/11/2000 n. 340
Art. 14-bis. (*)
1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di
particolare complessità, su
motivata e documentata richiesta dell’interessato, prima della presentazione
di una istanza o di
un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni
per ottenere, alla loro
presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza
si pronuncia entro
trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico
del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico,
la conferenza di
servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano
le condizioni per
ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni,
le autorizzazioni, le licenze, i
nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa
vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano, per quanto
riguarda l’interesse da
ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano,
sulla base della
documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione
del progetto, le
suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni
e gli elementi
necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime
entro trenta giorni dalla
conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio
d’impatto ambientale,
secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga
entro novanta
giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime
comunque entro i
successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità
competente alla VIA si esprime
sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
ambientale. In tale
fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta
autorità esamina le
principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della
documentazione
disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità,
anche con riferimento alla
localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano,
indica nell’ambito
della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione
del progetto
definitivo, i necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime
allo stato degli atti a sua
disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente
modificate o
integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi
successive del procedimento,
anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette
alle
amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base
delle condizioni indicate
dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto
preliminare, e convoca
la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla
trasmissione. In caso di
affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
l’amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto
preliminare,
secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni".
(*) Articolo sostituito dall'articolo 10 della legge 24/11/2000 n. 340
Art. 14-ter.(*1)
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione
dei propri lavori a
maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve
pervenire alle
amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
dieci giorni prima
della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni
convocate possono
richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della
riunione in una diversa
data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data,
comunque entro i
dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella
immediatamente
successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai
sensi dell’articolo 14-bis, le
amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione
della decisione
conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni,
salvo quanto
previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione
procedente provvede ai
sensi dei commi 2 e seguenti dell’articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime
dopo aver acquisito la
valutazione medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per
l’adozione del relativo
provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza
di servizi, la
quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia,
a richiesta della
maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine
di trenta giorni di cui
al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso
che si appalesi la necessità di
approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la
decisione concernente la VIA le
disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle
di cui agli articoli 16,
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte
alla tutela della salute
pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi
attraverso un unico
rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo
vincolante la volontà
dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante
non abbia espresso
definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata e
non abbia notificato
all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione della
determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso,
ovvero nello
stesso termine non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza
di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola
volta, ai proponenti
dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame
del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole
della conferenza
di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione,
nulla osta o atto di
assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti,
o comunque
invitate a partecipare, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è
pubblicato, a cura del
proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
Ufficiale o nel Bollettino
regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali
impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
(*) Articolo sostituito dall'art. 11 della legge 24/11/2000 n. 340
Art. 14-quater (*)
1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni,
regolarmente convocate alla
conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato
nella conferenza di
servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a
questioni connesse che non
costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche
indicazioni delle
modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell’ambito della
conferenza il proprio dissenso
sulla proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini
perentori indicati
dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione
del
procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede
di conferenza di
servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un’amministrazione preposta
alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico
o alla tutela della salute,
la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l’amministrazione
dissenziente o quella
procedente sia un’amministrazione statale, ovvero ai competenti organi
collegiali esecutivi degli
enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli
organi collegiali esecutivi degli
enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente
del Consiglio dei ministri o il
presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il
sindaco, valutata la
complessità dell’istruttoria, decidano di prorogare tale termine
per un ulteriore periodo non
superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni
di competenza del Consiglio
dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del presidente
della giunta
regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione
di invito a partecipare alla
riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento
negativo trova
applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto
1988, n. 400,
introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303.
(*) Articolo sostituito dall'art. 12 della legge 24/11/2000 n. 340
Art. 15.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni
pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione
di attività di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
previste dall'art. 11 commi
2, 3 e 5.
Art. 16.
1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri a essi
obbligatoriamente
richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.
Qualora siano richiesti di
pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni
richiedenti
del termine entro il quale il parere sarà reso. (*1)
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il
parere o senza che
l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
(*1)
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri
che debbano essere
rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica,
territoriale e della
salute dei cittadini. (*1)
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
il termine di cui al
comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve
essere reso definitivamente
entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni
interessate. (*1)
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo
è comunicato
telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare
urgenza per
l'adozione dei pareri loro richiesti.
(*1) Commi così sostituiti dall'articolo 17, comma 24, della Legge 15 maggio 1997 n. 127
Art. 17.
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto
che per l'adozione di un
provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche
di organi od
enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino
esigenze istruttorie di
competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla
disposizione stessa o, in
mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile
del procedimento
deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione
pubblica o ad
enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica
equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni
che debbano essere
prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale
e della
salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4
dell'art. 16.
Art. 18.
1.Entro 6 mesi dalla data in vigore della presente legge le amministrazioni
interessate adottano
le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni
in materia di
autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini
a pubbliche
amministrazioni di cui alla L. 4 gennaio 1968, n.15, e successive modificazioni
e integrazioni.
Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione
di cui all'art. 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono
attestati in documenti già in
possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione,
il
responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti
stessi o di copia
di essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento
i fatti, gli stati e le
qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica
amministrazione è tenuta a
certificare.
Art. 19. (*1)
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia
subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato, ad
esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate
ai sensi delle leggi 1E giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n.431, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento
di prove a ciò
destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia
previsto alcun limite o
contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso
si intende sostituito
da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato
alla pubblica amministrazione
competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge,
eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò
destinate, ove previste. In
tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta
giorni dalla
denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti e
disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato
entro il
medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la
rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare
alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
(*1) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 24 dicembre 1993, n.537
Art. 20.
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della L.
23 agosto 1988, n. 400,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi
in cui la domanda di
rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso
od altro atto di
consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si
considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento
di diniego
entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità
del rispettivo
procedimento, dal medesimo predetto regolamento. in tali casi, sussistendone
le ragioni di
pubblico interesse, l'amministrazione competente può annullare l'atto
di assenso
illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a sanare i vizi
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni
dalla richiesta.
Decorso tale termine, il Governo procede comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole
analoghe o
equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
Art. 21.
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli artt. 19 e 20 l'interessato
deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso
di dichiarazioni mendaci o di
false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività
e dei suoi effetti a legge o la
sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito
con la sanzione prevista
dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività
in carenza dell'atto di
assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i
quali diano inizio all'attività ai sensi degli artt. 19 e 20 in
mancanza dei requisiti richiesti o,
comunque, in contrasto con la normativa vigente.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.
Art. 22.
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa
e di favorirne lo svolgimento
imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela
di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le
modalità stabilite dalla
presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche
interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque , utilizzati
ai fini dell'attività
amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le amministrazioni
interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione
della disposizione
di cui al comma !, dandone comunicazione alla Commissione di cui art. 27.
Art. 23. (*1)
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti
delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici
e dei gestori di pubblici
servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia
e di vigilanza si esercita
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo
24.
(*1) articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, Legge 265/99
Art. 24.
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto
di Stato ai sensi dell'art. 12
della L. 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di
divieto di divulgazione
altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art.
17 della L. 23 agosto
1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più
decreti intesi a disciplinare le modalità di esercizio del diritto
di accesso e gli altri casi di
esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro
agli interessati la
visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia necessaria per
curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme
particolari per assicurare che
l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto
delle esigenze di
cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o
più regolamenti da
emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da esse
formati o comunque
rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso per le
esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della L. 1E aprile
1981, n. 121, come
modificato dall'art. 26 della L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative
norme di attuazione,
nonché ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso
ai documenti
amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facoltà di differire l'accesso
ai documenti richiesti sino a
quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento
dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli
atti preparatori nel corso
della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13 salvo diverse disposizioni
di legge.
Art. 25.
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia
dei documenti
amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge.
L'esame dei documenti è
gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso
del costo di produzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca
e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve
essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi
nei casi e nei limiti stabiliti
dall'art. 24 e debbono essere motivati.
4. . Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
respinta. In caso di
rifiuto, espresso o tacito, o di differimento ai sensi dell’articolo 24,
comma 6, dell’accesso, il
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale
ai sensi del comma 5 del
presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine, al difensore
civico competente che sia
riesaminata la suddetta determinazione. Se il difensore civico ritiene
illegittimo il diniego o il
differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se questi non emana il provvedimento
confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
del difensore
civico, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso
si sia rivolto al difensore civico, il
termine di cui al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte
del richiedente, dell’esito
della sua istanza al difensore civico".(*)
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
e nei casi previsti dal
comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il
quale decide in Camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza
del termine per il deposito
del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
La decisione del tribunale
è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide
con le medesime modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il giudice amministrativo,
sussistendone i
presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.
(*) Comma così sostituito dall'art. 15 della legge 24/11/2000 n. 340
Art. 26.
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana dalla L. 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione,
sono pubblicati,
secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive,
i programmi, le istruzioni, le
circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle
funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina
l'interpretazione
di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali
della Commissione di cui
all'art. 27 e, in generale, è data la massima pubblicità
a tutte le disposizioni attuative della
presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere
effettivo il diritto di
accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà
di accesso ai
documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Art. 27.
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione
per l'accesso ai
documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.
Essa è presieduta dal
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed
è composta da sedici
membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai presidenti
delle rispettive Camere,
quattro scelti fra il personale di cui alla L. 2 aprile 1979, n. 97, su
designazione dei rispettivi
organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative
e
quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari
si procede a nuova
nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso
del triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello
stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio di
piena conoscibilità dell'attività
della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla
presente legge; redige una
relaziona annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica
amministrazione, che comunica
alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al governo
modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più
ampia garanzia del diritto di accesso
di cui all'art. 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione,
nel termine assegnato
dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti
dal segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art.
18, le misure ivi
previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28.
1. L'art. 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello
Stato, approvato dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito
dal seguente:
"15. (Segreto d'ufficio).
1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere
a chi non ne abbia
diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative,
in corso o concluse,
ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni
al di fuori delle ipotesi
e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell'ambito
delle proprie attribuzioni,
l'impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e
documenti di ufficio nei casi
non vietati dall'ordinamento".
DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 29.
1. Le regioni a statuto ordinario regolano la materie disciplinate dalla
presente legge nel
rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute,
che costituiscono principi
generali dell' ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente
nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare
i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.
Art. 30.
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà
o attestazioni
asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni
è ridotto a due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti
servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà
in luogo della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della L. 4 gennaio 1968,
n. 15, quando si tratta di
provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
Art. 31.
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al
capo V hanno effetto
dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'art. 24.