REGOLAMENTO
SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI


Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20/06/1996 pervenuta al Comitato di controllo il 26/06/1996 n. 15872 e diventata esecutiva il 16/07/1996

Art. 1)
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina il diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi ai sensi e per gli effetti di quanti disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dal DPR 27 giugno 1992 n. 352 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2)
SOGGETTI ATTIVI
E’ titolare di accesso agli atti e documenti:
1) chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti;
2) le amministrazioni associazioni e comitati portatori dì interessi pubblici o diffusi;
3) i Consiglieri comunali e gli altri soggetti ai quali il diritto di accesso è garantito da norme speciali;

Art. 3)
SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI
Ai fine dell’esercizio di accesso si considerino situazioni giuridicamente rilevanti quelle che attengono a diritti soggettivi, interessi legittimi e interessi pubblici o diffusi.

Art. 4)
NOZIONE DI DOCUMENTO
Sono soggetti alla disciplina del diritto di accesso i documentI amministrativi. E’  considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocimenatografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dagli organi del Comune, o comunque stabilmente detenuti dall’Ente e dallo stesso utilizzati ai finì della propria attività amministrativa.
Gli atti interni accessibili sono quelli che formano parte integrante della procedura di emanazione del documento amministrativo.

Art. 5)
DOCUMENTI ACCESSIBILI A TUTTI
Il diritto di accesso si intende realizzato per gli atti soggetti a pubblicazione all’Albo Pretorio, Gazzette Ufficiali, Bollettino Ufficiale Regionale, e Fogli,Annunzi Legali durante.il periodo di pubblicazione. Per i documenti richiamati nell’atto pubblicato, il diritto di accesso si esplica con le modalità di cui all’art. 6 e seguenti.

Art. 6)
DOCUMENTI ACCESSIBILI AGLI INTERESSATI
Per esercitare il diritto di visione e l’estrazione di copia dei documenti amministrativi non soggetti a pubblicazione occorrerà promuovere istanza secondo le modalità di cui ai seguenti articoli.

Art. 7)
ACCESSO INFORMALE
Il diritto di accesso si esercita in via informale mediante richiesta verbale al responsabile del settore interessato. L’interessato deve segnalare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne consentono l’individuazione, specificare, e ove occorre comprovare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta, far constatare delle proprie identità e ove occorre, dei propri poteri rappresentativi La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altre modalità idonee. Gli estremi dei documenti rilasciati in copia dovranno essere trascritti su apposito registro che sarà firmato per ricevuta dal richiedente.

Art. 8)
ACCESSO FORMALE
Qualora non sia possibile l’accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse alla stregua delle informazioni e Delle documentazioni fornite o sulla accessibilità del documento, il richiedente è invitato contestualmente a presentare istanza formale al capo settore interessato utilizzando lo schema di domanda allegato.
Al procedimento di accesso formale si applicano le disposizioni contenute nel comma 2 dell’art. 7. Al di fuori dei casi indicati dal comma 1, il richiedente può sempre presentare la richiesta formale. L’accoglimento della richiesta deve avvenire nel termine di 30 giorni a norma dell’art. 25, quarto comma della legge 7.8.1990, n. 241 decorrenti dalla presentazione della richiesta. Nel caso in cui il documento richieda una ricerca d’archivio è possibile derogare dal termine di cui al comma precedente. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, il settore Interessato, entro 10 giorni, e tenuto a darne tempestiva comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento od altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta perfezionata.

Art. 9)
MODALITA’ DI VISIONE
L’atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l’indicazione dell’ufficio completa della sede presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a 15 giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. L’accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso ad altri documenti nello stesso richiamato o appartenenti al medesimo procedimento fatte salve le eccezioni di legge o regolamento. L’esame dei documenti avviene presso l’ufficio indicato nell’arto di accoglimento della richiesta, nelle ore di apertura dell’ufficio al pubblico, alla presenza, ove necessaria, di personale addetto. L’esame dei documenti è gratuito.
Salva comunque l’applicazione delle norme penali, è vietato asportare i documenti dai luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. L’esame dei documenti è effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l’eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere registrate ih calce alla richiesta. L’interessato può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione.

Art. 10)
DOCUMENTAZIONE
La richiesta formale di accesso va redatta in bollo solo quando viene richiesto il rilascio di copia autentica di atti. La copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento dei seguenti importi:
a) Costo di riproduzione: L. 250 per ogni facciata del formato A14.
     L. 500 per ogni facciata del formato A/3.
b) Diritto di ricerca:  - gli atti in pubblicazione, i regolamenti in vigore e le deliberazioni relative alle tariffe - tributi in vigore sono esenti. E’ esente il rilascio di copie di qualsiasi documento di archivio richieste per motivi di studio o di ricerca storica;
- L. 5.000 per ogni documento richiesto relativo a pratiche non ancora concluse o concluse da meno di dodici mesi;
- L. 20.000 per ogni documento richiesto relativo a pratiche concluse da più di dodici mesi.
- L. 20.000 all’ora per ogni documento la cui la ricerca per la sua complessità richieda più di un’ora di tempo il tempo richiesto è certificato dal capo settore dell’Ufficio competente.
Non sono ammesse le richieste di copie di atti per un periodo particolarmente esteso se non per documentata finalità di studio o di ricerca storica, ed a condizione che non creino difficoltà al regolare funzionamento degli uffici. Su richiesta dell’interessato, la conformità delle copie all’originale può essere attestata da parte del Segretario Comunale o da altro dipendente autorizzato dal Sindaco, sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
Quando l’invio delle informazioni o dei documenti è richiesto per posta, saranno a carico del richiedente le spese occorrenti per la spedizione.

Art. 11)
DIFFERIMENTO
L’accesso ai documenti richiesti può essere differito dai Sindaco su proposta del Segretario Comunale sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell’azione amministrativo anche solo comprometterne il buon andamento.  In particolare si differisce l’accesso, fino alla conclusione delle procedure relative ai seguenti atti:
a) atti deliberativi relativi a gare formalizzate per l’aggiudicazione di appalti e forniture,
b) atti normativi, amministrativi generali di pianificazione e di programmazione,
c) atti relativi a concorsi pubblici. -
Tali documenti saranno, rispettivamente accessibili quando.
a) sarà stato adottato l’atto deliberativo di aggiudicazione delle gare;
b) sarà stato adottato l’atto deliberativo di attuazione,
c) sarà stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso.

Art. 12)
ATTI E DOCUMENTI ESCLUSI DAL DIRITTO DI ACCESSO
Il diritto di accesso è escluso per tutti i documenti coperti da segreto previsto da disposizioni di legge o di regolamento e di documenti la cui diffusione può pregiudicare la riservatezza delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle associazioni con specifico riferimento agli interessi epistolari, sanitari professionali, finanziari, industriali e commerciali di cui siano in concreto titolari, ancorchè i relativi dati siano forniti all’Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono.
E’ completamente esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche e cataloghi e registri di atti e documenti.
Se il documento ha solo in parte carattere riservato, il richiedente ha diritto di ottenere un estratto che ometta la parte riservata.
In ogni caso i documenti non possono essere sottratti  all’accesso ove sia sufficiente far ricorso ai potere di riferimento di cui al presente art. 11. Deve essere garantita ai richiedenti la visione degli atti e dei procedimenti Amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

Art. 13)
ATTI E DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO
Sono comunque esclusi dall’accesso:
a) gli atti contravvenzionali;
b) gli atti relativi alle trattative precontrattuali;
c) gli atti e le certificazioni relative alla salute dei dipendenti e i loro fascicoli personali;
d) gli elaborati relativi alle prove concorsuali riguardanti  candidati terzi (questi sono accessibili solamente in forma anonima), con i relativi documenti personali;
e) i rapporti trasmessi all’autorità giudiziaria;
f) gli atti esecutivi di provvedimenti giudiziari;
 g) tutti  gli atti dello stato civile, anagrafe, elettorale, leva elenco degli indigenti, ad eccezione dei seguenti:
1) dati anagrafici anonimi aggregati per fini statistici e di ricerca;
2) i cartellini delle carte d’identità quando ne facciano richiesta le Forze dell’ Ordine per motivi di Pubblica Sicurezza;
3) elenchi nominativi di iscritti all’anagrafe per le pubbliche amministrazioni che ne facciano motivata richiesta per uso esclusivo di pubblica utilità;
4) liste elettorali per finalità elettora1i;
5) atti relativi alla revisione elettorale semestrale
h) i registri di carico e scarico relativi alla popolazione canina, ad eccezione di atti riguardanti singoli nominativi;
i) tutti i fascicoli personali degli assistiti, a norma delle leggi e dei regolamenti in materia;
1) i progetti e gli atti che costituiscono espressione di attività intellettuale, non richiamati negli atti;
m) gli atti in materia fiscale quali le dichiarazioni dei redditi INVIM, ICIAP, ecc:
n) i pareri legali che non vengono richiamati negli atti dell’Amministrazione;
o) gli atti idonei a rilevare l’identità di chi ha fatto ricorso alle procedure e agli interventi previsti dalla legge 194/78 sulla tutela sociale della maternità e
sull’interruzione volontaria della gravidanza, e dei soggetti di cui all’art. 29 della  legge 162/90 (tossicodipendenti sottoposti ad accertamenti diagnostici e/o a programmi terapeutici socio-riabilitativi nonché soggetti portatori di virus HIV)

Art. 14)
DIRITTO DI ACCESSO STABILITO DA NORME SPECIALI
I Consiglieri Comunali, hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all’espletamento, rispettivamente, nei loro mandato e delle loro funzioni.
I soggetti di cui al comma precedente hanno diritto di accesso agli atti dell’Amministrazione Comunale ed ai documenti amministrativi formati dall’Amministrazione o della stessa stabilmente detenuti e di ottenere copia degli atti e dei documenti necessari per l’esercizio del loro mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalle leggi e dai regolamenti:
Il Sindaco può opporre rifiuto congruamente motivato, quando la richiesta per la sua genericità è tale da arrecare turbamento al funzionamento degli uffici.
La richiesta dovrà essere inoltrata per iscritto al capo settore competente.

Art. 15)
ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il favorevole esame di legittimità del Comitato Regionale di Controllo in conformità a quanto dispone l’art. 46 della legge 8.6.1990, n. 142.



Tariffe per la riproduzione dei documenti e dei loro allegati

- riproduzione fotostatica fino al formato A 4                  Lire 250 a facciata
- riproduzione fotostatica per formati A 3                        Lire 400 a facciata

Tariffe per diritti di ricerca

L. 5.000 per ogni documento richiesto relativo a pratiche non ancora concluse o concluse da meno di dodici mesi;
L. 20.000 per ogni documento richiesto relativo a pratiche concluse da più di dodici mesi.
L. 20.000 all’ora per ogni documento la cui la ricerca per la sua complessità richieda più di un’ora di tempo il tempo richiesto è certificato dal capo settore dell’Ufficio competente.
Esenti
Gli atti in pubblicazione, i regolamenti in vigore e le deliberazioni relative alle tariffe - tributi in vigore sono esenti. E’ esente il rilascio di copie di qualsiasi documento di archivio richieste per motivi di studio o di ricerca storica;