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104 - Nuovi Proc.disciplinari

Pubblicato il: 28.02.2011

NUOVO REGOLAMENTO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEL PERSONALE DIPENDENTE"

aproovato con deli. GC n. 12 del 25/01/2018

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REGOLAMENTO SULL’ORDINAMENTO
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ART. 1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di gestione di servizi e funzioni direttamente svolte
dall’Ente, anche in relazione al controllo di attività svolte da terzi senza legami istituzionali con il
Comune o svolte da società partecipate o enti e organismi e strumentali.
ART. 2. CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
1. Il regolamento di organizzazione quale strumento di politica dell’organizzazione e delle risorse umane
assolve a 3 funzioni:
a) individuazione delle strategie di fondo sottese al modello organizzativo;
b) chiarificazione organizzativa sulla struttura, le competenze decisionali, i ruoli, l’attribuzione delle
responsabilita’;
c) completamento ed integrazione delle fonti normative superiori con particolare riferimento a quanto
disciplinato nel D.lgs. 165/2001 e D.lgs. 150/2009.
2. Gli atti di indirizzo e di gestione, che scaturiscono dall’applicazione di norme contenute nel
regolamento, sono costituiti da altri conseguenti atti di organizzazione.
ART. 3. RIFERIMENTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento e’ formulato nel rispetto:
a) della legge;
b) dello statuto;
c) dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale;
d) dell’ambito riservato ai contratti collettivi di lavoro.
2. Le norme del presente regolamento si integrano e costituiscono punto di riferimento per gli altri
regolamenti comunali, i quali dovranno ad esso conformarsi relativamente alle parti inerenti alle
materie di ordinamento degli uffici e dei servizi.
ART. 4. RIFERIMENTI PER LA DEFINIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE
1. L’organizzazione dell’Ente deve perseguire le finalità e gli obiettivi stabiliti dagli organi politici, così
come indicati negli strumenti di programmazione adottati.
2. La funzionalità organizzativa deve realizzarsi mediante uno stretto collegamento e coordinamento
delle attività, attraverso l’attivazione di idonei flussi di comunicazione interni ed esterni. In particolare
sono curati i flussi informativi con i cittadini per quanto riguarda le modalità di:
a) accesso ai servizi;
b) svolgimento dei procedimenti amministrativi;
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c) conoscenza dello stato dei procedimenti;
d) organizzazione e svolgimento dell’azione amministrativa ai fini della
valutazione e misurazione dei risultati raggiunti dall’Ente.
3. Lo schema strutturale dell’Ente specifica la suddivisione delle responsabilità fra tutte le strutture
organizzative in cui e’ suddiviso. A ciascuna struttura organizzativa sono assegnate risorse umane,
strumentali ed economico finanziarie e ognuna di esse partecipa alla realizzazione di uno o più
risultati amministrativi.
4. L’Ente persegue un modello organizzativo per procedimenti attraverso fasi affinché si affermi una
logica di direzione per obiettivi ove tutte le strutture organizzative sono impegnate nella realizzazione
di uno specifico risultato amministrativo nell’ambito delle disposizioni di legge, dei contratti di lavoro,
dello statuto, dei regolamenti, degli atti di indirizzo del Consiglio e della Giunta.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE DELL’ENTE
ART. 5. SCHEMA STRUTTURALE DELL’ENTE
1. Lo schema strutturale stabilisce, per tutto l’Ente, la tipologia delle strutture organizzative da attivare,
selezionate fra quelle ammesse dal presente regolamento, la loro denominazione e le loro
responsabilità.
2. Lo schema strutturale dell’Ente e’ approvato nel rispetto del riparto di competenze fra organi politici
(Sindaco, Giunta Comunale e Consiglio Comunale) ed organi gestionali (Segretario Comunale con
carica di Direttore, Settori e personale), ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 165/2001 e D.lgs. 150/2009.
A tale fine tutte le decisioni inerenti la dotazione organica complessiva e la definizione della
macrostruttura sono di competenza della Giunta Comunale, mentre quelle inerenti l’articolazione
interna ed articolazione della dotazione del singolo settore (c.d. microstruttura) e’ di competenza degli
organi preposti alla gestione (Segretario Comunale e Capi Settore).
3. In linea generale le scelte strutturali, nell’ambito del presente regolamento, dovranno contenere
almeno una specificazione organizzativa in settori. Inoltre, dovrà essere assicurato il necessario
coordinamento fra l’apparato politico-amministrativo e quello gestionale.
4. Sono altresì riservati alla macrorganizzazione secondo il D.lgs. 150/09, con competenza della Giunta
Comunale:
· le modalità di conformazione del rapporto di lavoro necessarie a dare
attuazione al ciclo di gestione della performance organizzativa ed individuale. A
tal fine la Giunta Comunale definisce i sistemi di incentivazione del personale
sulla base dei programmi di incremento della produttività e miglioramento della
qualità dei servizi nonché le metodologie di valutazione e/o misurazione basate
su indici e standard di valutazione (artt. 7 e 8 D.lgs. 150/2009).
· Le conformazione delle fasce di valorizzazione individuale e loro percentuale di
finanziamento;
· I programmi annuali e pluriennali di formazione;
· Tutte le materie che la legge non riservi a sé, al contratto collettivo, al potere
datoriale.
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5. Le scelte di macrorganizzazione, in quanto afferenti alla potestà regolamentare trovano collocazione
nel presente regolamento o in atti organizzativi successivi e collegati.
ART. 6. STRUTTURE BASE
1. La struttura organizzativa dell’Ente – ispirata al modello dipartimentale-funzionale si compone della
seguente tipologica di strutture stabiliti o temporanee:
A. settori;
B. servizi;
C. unità operative;
D. strutture di progetto;
E. Conferenze Capi-Settore.
ART. 7 SETTORI, SERVIZI, UNITA’ OPERATIVE
1. Il settore e’ la struttura di massima dimensione dell’Ente atta a garantire aree omogenee di funzioni,
nonché punto di riferimento per le politiche di pianificazione, controllo strategico, l’ innovazioni
organizzative di servizio, di prodotto, di processo.
Il settore:
a) persegue finalità di sviluppo di ampie aree del contesto economico sociale comunale o e’ di
supporto alla realizzazione di tale finalità attraverso la gestione delle risorse interne;
b) utilizza un budget di risorse umane, strumentali e finanziarie per raggiungere obiettivi nell’ambito
delle competenze assegnate;
c) gestisce le attività attraverso formali e periodiche sessioni di programmazione e controllo dei
risultati.
2. Il settore, per governare adeguatamente ambiti di particolare complessità organizzativa, sono
suddivisi in servizi, secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti.
3. I servizi, per curare nel loro specifico ambito, lo svolgimento di attività di significativa complessità,
sono suddivisi in ulteriori strutture denominate unità operative.
4. La responsabilità di settore e’ assegnata a personale almeno inserito nella categoria D (di norma con
minimo D1 giuridico) del sistema di classificazione professionale.
5. La responsabilità di servizio e’ assegnata a personale inserito nella categoria D del sistema di
classificazione professionale, in mancanza a personale di categoria C.
6. La responsabilità di unità operativa e’ assegnata a personale almeno inserito nella categoria C del
sistema di classificazione professionale.
ART. 8. STRUTTURE DI PROGETTO
1. Le strutture di progetto sono strutture temporanee istituite per il raggiungimento di obiettivi per cui e’
necessario lo svolgimento fortemente coordinato di attività che richiedono il contributo di personale
appartenente a diverse strutture organizzative.
2. La struttura di progetto deve essere costituita formalmente con un atto del Segretario Comunale che
indichi:
a) l’obiettivo da raggiungere;
b) le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie;
c) le scadenze e i tempi di realizzazione dell’iniziativa;
d) i componenti del gruppo, di lavoro tra cui il Responsabile e le rispettive
competenze.
3. La responsabilita’ della struttura di progetto e’ assegnata a personale inserito almeno nella categoria
C del sistema di classificazione professionale.
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ART. 9. - CONFERENZA CAPI – SETTORE
1. E’ costituita la Conferenza dei Capi-Settore.
2. Spetta alla Conferenza dei Capi-Settore:
a. proporre le semplificazioni procedurali di rilevanza generale;
b. b) proporre innovazioni tecnologiche e organizzative per determinare, in particolare, una
maggiore efficienza e qualità delle prestazioni realizzate dall’Ente;
c. c) collabora alla elaborazione di proposte relative alle scelte di indirizzo definite dagli organi
politici e di valutazione dei risultati ottenuti;
d. d) coordinare, in attuazione delle direttive del Segretario Comunale, la realizzazione dei piani
di intervento con valenza generale, definendo anche le linee guida per la costituzione di
strutture di progetto;
e. e) realizzare il confronto e lo scambio di valutazioni sull’andamento dell’Ente;
f. f) individuare orientamenti comuni per risolvere quei problemi organizzativi e gestionali che
richiedono integrazione di comportamenti;
g. g) discutere di proposte relative alla definizione delle politiche del personale in termini di
definizione dei piani formativi, del piano triennale delle assunzioni, del piano delle carriere,
dei sistemi di erogazione di fondi incentivanti.
3. La Conferenza dei Capi-Settore e’ composta dal Segretario Comunale, che la Presiede, e dai
Responsabili di settore.
4. Per l’esame di specifiche questioni, il Presidente può invitare i Responsabili dei servizi e/o unità
operative interessate.
5. Il Presidente della Conferenza, sulla base degli orientamenti della Giunta e delle proposte dei
Responsabili di settore, predispone una prima bozza del P.E.G., ne coordina la discussione, lo
presenta in Giunta e si assume la responsabilità di attuare tutte le più opportune misure per garantire
l’apporto dei responsabili organizzativi all’elaborazione finale del Piano stesso.
6. La Conferenza dei Capi-Settore e’ convocata di norma una volta alla settimana dal Presidente o,
motivatamente, su richiesta di uno dei componenti o del Sindaco. Alle riunioni, qualora sia necessario
in relazione agli argomenti trattati, e’ invitato, dal Presidente, il Sindaco, che puo’ intervenire
direttamente o delegando gli Assessori interessati.
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Titolo III
SISTEMA DI MISURAZIONE
E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ED INDIVIDUALE
PRINCIPI E FINALITÀ
ART. 10. - FINALITA’
1. Il Comune di Cannobio misura e valuta la performance con riferimento alla Amministrazione nel suo
complesso, alle unità organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti al fine di migliorare la
qualità dei servizi offerti nonché la crescita delle competenze professionali attraverso la valorizzazione
del merito e l’erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un
quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro
perseguimento.
2. Il rispetto dei principi generali in materia di misurazione e valutazione della performance è condizione
necessaria per l’erogazione di premi e componenti del trattamento retributivo legati alla performance e
rileva ai fini del riconoscimento delle progressioni economiche, dell’attribuzione degli incarichi di
responsabilità al personale
ART. 11 - DEFINIZIONE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA
1. 1.La performance organizzativa fa riferimento ai seguenti aspetti:
a. l’impatto dell'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni
della collettività;
b. l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di
attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard
qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse;
c. la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi
anche attraverso modalità interattive;
d. la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle
competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi;
e. lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti
interessati, gli utenti i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di
partecipazione e collaborazione;
f. l'efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed
alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti
amministrativi;
g. la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
h. il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.
ART. 12. - DEFINIZIONE DI PERFORMANCE INDIVIDUALE
1. La misurazione e la valutazione della performance individuale delle Posizioni organizzative del
personale responsabile di unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità è collegata:
a. agli indicatori di performance relativi all’ambito organizzativo di diretta
responsabilità;
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b. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c. alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle
competenze professionali e manageriali dimostrate;
d. alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una
significativa differenziazione delle valutazioni.
2. La misurazione e la valutazione svolte dalle Posizioni organizzative sulla performance individuale del
personale sono effettuate sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance e
collegate:
a. al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di
appartenenza;
c) alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
ART. 13 – DEFINIZIONE
1. La performance organizzativa e la performance individuale sono valutate annualmente; a tal fine,
viene adottato dalla Giunta Comunale ed aggiornato annualmente il Sistema di misurazione e
valutazione della performance, previo parere vincolante del Nucleo di valutazione).
ART. 14. – SOGGETTI
1. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta: dal Nucleo di valutazione),
come disciplinato dal successivo art. 15;
· dalle Posizioni organizzative, che valutano la performance organizzativa ed
individuale del personale assegnato, compresa quella dei titolari di posizione
organizzativa, tenuto conto degli ambiti di misurazione e valutazione previsti dalle
vigenti disposizioni;
· dai cittadini o dagli utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi
dall’amministrazione, come risultante dal sistema di rilevazione del rispettivo grado di
soddisfazione, partecipando alla performance organizzativa secondo le modalità
stabilite dal Nucleo di valutazione.
ART. 15 - NUCLEO DI VALUTAZIONE
1. Al sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 e con riferimento alla non applicabilità diretta
dell'articolo 14 del D.lgs. n. 150 /2009 alle autonomie territoriali, è individuato un Nucleo di
Valutazione con le seguenti finalità:
· valutazione diretta delle prestazioni dei responsabili dei servizi al sensi del
presente regolamento;
· valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione
organizzativa ai sensi dell'articolo 8 e seguenti del C.C.N.L. 31/3/1999;
· verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei
responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi
contrattuali e del D.lgs. 150/2009;
· verifica dell'esistenza e dell'attuazione dei sistemi di controllo interno di cui
all'articolo 147 del D.lgs. n. 267/200 e dell'articolo … del presente regolamento;
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· collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il
miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
· certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui
all'articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e comma 4
del medesimo contratto.
2. Il Nucleo di Valutazione è un organo monocratico, nominato dal Sindaco sulla base della
presentazione del curriculum e dell'esperienza maturata nel campo della valutazione. Non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.
3. Per essere nominato nel nucleo di valutazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:
- non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o
cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali svolti sul territorio dell’Ente
negli ultimi tre anni ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di
consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili
incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la
designazione;
- esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di
membro del nucleo di valutazione, nell’ambito delle materie correlate al lavoro
pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli
aspetti organizzativi e gestionali;
- vista la ridotta dimensione dell’ente e della relativa misurazione e valutazione delle
attività, possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente, anche soggetti
che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse
amministrazioni.
4. L'importo da corrispondere al titolare del nucleo di valutazione è stabilito dal Sindaco nel decreto di
nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale.
5. La durata del nucleo è pari ad anni tre (3), salvo revoca.
6. Il responsabile dell’area amministrativa/risorse umane assicura le risorse umane ed organizzative
necessarie al funzionamento del nucleo di valutazione.
7. E’ facoltà dell'amministrazione adottare uno specifico regolamento per il funzionamento del nucleo di
valutazione ad integrazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
ART. 16 – FASI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE
1. Il ciclo di gestione della performance si sviluppa nelle seguenti fasi:
a. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di
risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati conseguiti nell’anno
precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance;
b. collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c. monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d. misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
e. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f. rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle
amministrazioni, nonché ai competenti organi di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai
soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
ART. 17– IL PIANO DELLA PERFORMANCE
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1. La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato
e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza
attraverso il Piano della Performance, che è unificato organicamente al Piano Esecutivo di Gestione
(PEG), il quale viene deliberato annualmente in coerenza con il bilancio di previsione e con il
documento unico di programmazione.
2. Il Piano della Performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione
dedicata alla trasparenza.
ART. 18. – MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
1. La misurazione della perfomance si realizza attraverso le strutture dedicate al controllo di gestione
nelle modalità definite dall’ente.
2. La validazione della performance dell’ente, dei settori e dei dirigenti è effettuata dal Nucleo di
valutazione secondo quanto previsto dal Sistema di valutazione della performance di cui all’art. 13 e
segg.
3. La valutazione della performance individuale dei responsabili di unità organizzativa in posizione di
autonomia e responsabilità, secondo le modalità definite nel Sistema di valutazione di cui all’art. 13 e
segg., è collegata:
a. agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, ai quali
è attribuito un peso prevalente nella valutazione complessiva;
b. al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
c. alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura, alle
competenze professionali e manageriali dimostrate, nonché ai comportamenti organizzativi
richiesti per il più efficace svolgimento delle funzioni assegnate;
d. alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa
differenziazione dei giudizi.
4. La misurazione e valutazione della performance individuale dei titolari di Posizioni organizzative è
collegata altresì al raggiungimento degli obiettivi individuati nella direttiva generale per l'azione
amministrativa e la gestione e nel Piano della performance, nonché di quelli specifici definiti nel
contratto individuale.
5. La misurazione e la valutazione svolte dai titolari di Posizioni organizzative sulla performance
individuale del personale sono effettuate sulla base del Sistema di misurazione e valutazione della
performance di cui all’art….. e collegate:
a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali;
b) alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di appartenenza, alle
competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
6. Nella valutazione di performance individuale, non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di
paternità e parentale.
ART. 19 – SISTEMA PREMIANTE
1. Al fine di migliorare la performance individuale ed organizzativa e valorizzare il merito, l’Ente introduce
sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche e valorizza i dipendenti che conseguono le
migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di riconoscimenti sia monetari che non
monetari, e di carriera.
2. Il sistema premiante dell’ente è definito, secondo l’ambito di rispettiva competenza, dal contratto
integrativo e dalle norme interne in materia.
ART. 20 – RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI
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1. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso la redazione di una relazione sulla performance
finalizzato alla presentazione dei risultati conseguiti agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai
vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati,
agli utenti e ai destinatari dei servizi anche in adempimento di quanto previsto dalla legislazione
vigente.
2. La Relazione sulla performance di cui al comma 1 può essere unificata al Rendiconto di gestione.
3. Il Rapporto sulla performance viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione
dedicata alla trasparenza.
PREMIALITÀ E VALORIZZAZIONE DEL MERITO
CRITERI E MODALITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL MERITO
ART. 21 – PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune di Cannobio. promuove il merito anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi e
valorizza i dipendenti che conseguono le migliori performance attraverso l’attribuzione selettiva di
riconoscimenti sia monetari che non monetari sia di carriera.
2. La distribuzione di incentivi al personale del comune non può essere effettuata in maniera
indifferenziata o sulla base di automatismi.
ART. 22. – ONERI
1. Dall’applicazione delle disposizioni del presente titolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per
il bilancio dell’Ente. L’Amministrazione utilizza a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE
ART. 23– DEFINIZIONE
1. Il sistema di incentivazione dell’ente comprende l’insieme degli strumenti monetari e non monetari
finalizzati a valorizzare il personale e a far crescere la motivazione interna.
ART. 24 . – STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE MONETARIA
1. Per premiare il merito, il Comune di Cannobio può utilizzare i seguenti strumenti di incentivazione
monetaria:
a. premi annuali individuali e/o collettivi da distribuire sulla base dei risultati della valutazione
delle performance annuale;
b. bonus annuale delle eccellenze;
c. premio annuale per l’innovazione;
d. d) progressioni economiche.
2. Gli incentivi del presente articolo sono assegnati utilizzando le risorse disponibili a tal fine destinate
nell’ambito della contrattazione collettiva integrativa.
ART. 25 – PREMI ANNUALI SUI RISULTATI DELLA PERFORMANCE
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1. Sulla base dei risultati annuali della valutazione della performance organizzativa ed individuale, i
dipendenti dell’ente sono valutati secondo criteri idonei a garantire che alla significativa
differenziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei trattamenti economici.
2. Tali criteri, unitamente alla quota delle risorse del trattamento economico accessorio collegato alla
performance individuale e collettiva, sono definiti dal contratto collettivo nazionale.
ART. 26 – BONUS ANNUALE DELLE ECCELLENZE
1. Il Comune di Cannobio può istituire annualmente il bonus annuale delle eccellenze al quale concorre
il personale che si è collocato nella fascia di merito alta.
2. Il bonus delle eccellenze può essere assegnato a non più del 5% del personale individuato nella
fascia di merito alta ed è erogato entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
3. Le risorse da destinare al bonus delle eccellenze sono individuate tra quelle appositamente destinate
a premiare il merito e il miglioramento della performance nell’ambito di quelle previste per il rinnovo
del contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 165/2001.
4. Il personale premiato con il bonus annuale delle eccellenze può accedere al premio annuale per
l’innovazione e ai percorsi di alta formazione solo se rinuncia al bonus stesso.
ART. 27 – PREMIO ANNUALE PER L’INNOVAZIONE
1. 1.Al fine di premiare annualmente il miglior progetto realizzato in grado di produrre un significativo
miglioramento dei servizi offerti o dei processi interni di lavoro con un elevato impatto sulla
performance organizzativa, il Comune di Cannobio può istituire il premio annuale per l’innovazione.
2. Il premio per l’innovazione assegnato individualmente non può essere superiore di quello del bonus
annuale di eccellenza.
3. L’assegnazione del premio annuale per l’innovazione compete all’organismo indipendente di
valutazione della performance di cui all’art. 13, sulla base di una valutazione comparativa delle
candidature presentate da singoli dirigenti e dipendenti o da gruppi di lavoro.
ART. 28. – PROGRESSIONI ECONOMICHE
1. Al fine di premiare il merito, attraverso aumenti retributivi irreversibili, possono essere riconosciute le
progressioni economiche orizzontali.
2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in
relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal
sistema di valutazione della performance dell’Ente.
3. Le progressioni economiche sono riconosciute sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi
nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.
ART. 29 . – STRUMENTI DI INCENTIVAZIONE ORGANIZZATIVA
1. 1.Per valorizzare il personale, il Comune di Cannobio. può anche utilizzare i seguenti strumenti di
incentivazione organizzativa:
a. progressioni di carriera;
b. attribuzione di incarichi e responsabilità;
c. accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale.
2. Gli incarichi e le responsabilità possono essere assegnati attraverso l’utilizzo delle risorse decentrate
destinate a tal fine nell’ambito della contrattazione decentrata integrativa.
ART. 30 – PROGRESSIONI DI CARRIERA
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1. 1.Nell’ambito della programmazione del personale, al fine di riconoscere e valorizzare le competenze
professionali sviluppate dai dipendenti, il comune di Cannobio può prevedere la selezione del
personale programmato attraverso concorsi pubblici con riserva a favore del personale dipendente.
2. La riserva di cui al punto 1, non può comunque essere superiore al 50% dei posti da coprire e può
essere utilizzata dal personale in possesso del titolo di studio per l’accesso alla categoria selezionata.
ART. 31 – ATTRIBUZIONE DI INCARICHI E RESPONSABILITÀ
1. Per far fronte ad esigenze organizzative e al fine di favorire la crescita professionale, il Comune
assegna incarichi e responsabilità.
2. Tra gli incarichi di cui al punto 1 sono inclusi quelli di posizione organizzativa disciplinati dal presente
regolamento.
ART. 32 – ACCESSO A PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE E DI CRESCITA
PROFESSIONALE
1. Per valorizzare i contributi individuali e le professionalità sviluppate dai dipendenti, il comune
promuove e finanzia annualmente, nell’ambito delle risorse assegnate alla formazione, percorsi
formativi tra cui quelli di alta formazione presso istituzioni universitarie o altre istituzioni educative
nazionali ed internazionali.
2. Per favorire la crescita professionale e lo scambio di esperienze e competenze con altre
amministrazioni, il comune promuove periodi di lavoro presso primarie istituzioni pubbliche e private,
nazionali ed internazionali.
LE RISORSE PER PREMIARE
ART 33 – DEFINIZIONE ANNUALE DELLE RISORSE
1. L’ammontare complessivo annuo delle risorse per premiare sono individuate nel rispetto di quanto
previsto dal CCNL e sono destinate alle varie tipologie di incentivo nell’ambito della contrattazione
decentrata.
2. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quanto previsto dai CCNL, l’amministrazione definisce eventuali
risorse decentrate aggiuntive finalizzate all’incentivazione di particolari obiettivi di sviluppo relativi
all’attivazione di nuovi servizi o di potenziamento quali-quantitativo di quelli esistenti.
3. Le risorse decentrate destinate all’incentivazione prevedono quindi una combinazione di premi da
destinare in modo differenziato ai meritevoli su obiettivi di ente o di struttura, e di premi da destinare
ad obiettivi ad elevato valore strategico da assegnare solo al personale che partecipa a quegli
specifici obiettivi.
ART. 34 – PREMIO DI EFFICIENZA
1. Le risorse annuali sono annualmente incrementate delle risorse necessarie per attivare i premi di
efficienza.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 27 del decreto 150/2009, una quota fino al 30% dei risparmi sui
costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione
all’interno delle pubbliche amministrazioni è destinata, in misura fino a due terzi, a premiare il
personale direttamente e proficuamente coinvolto e per la parte residua ad incrementare le somme
disponibili per la contrattazione stessa.
3. I criteri generali per l’attribuzione del premio di efficienza sono stabiliti nell’ambito
4. della contrattazione collettiva integrativa.
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5. Le risorse di cui al comma 2 possono essere utilizzate solo a seguito di apposita validazione da parte
dell’organismo indipendente di valutazione di cui all’art. 13.
TITOLO IV
RESPONSABILITA’ ORGANIZZATIVE
ART. 35 PRINCIPI GENERALI
1. Le scelte riguardanti le modalità di svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dalle
disposizioni di legge in materia, si basano sulla distinzione tra i poteri di indirizzo, che spettano
agli organi politici, e quelli di gestione, che spettano ai responsabili organizzativi. Agli organi
politici spetta, l’emanazione delle direttive di indirizzo politico atte ad indicare scale di priorità, obiettivi
gestionali, criteri generali; ai responsabili di struttura compete la definizione degli strumenti e dei
percorsi utili al conseguimento degli obiettivi.
2. Ad ogni struttura organizzativa e’ assegnato un Responsabile.
3. I Responsabili organizzativi di ogni livello rispondono della gestione delle risorse assegnate e dei
risultati ottenuti (responsabilità di risultato).
4. I Responsabili organizzativi che si trovano in posizione gerarchica di più elevato livello (settore)
rispetto al personale inserito nella struttura organizzativa di riferimento hanno l’autorità’ di:
a. assegnare al personale gli obiettivi operativi e di valutare le loro prestazioni;
b. impartire direttive e ordini relativamente alle più idonee modalità di svolgimento delle attività,
in termini di sequenza, distribuzione delle responsabilità e delle risorse e relativamente ai più
adeguati sistemi di coordinamento delle attività stesse.
ART. 36 IL SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale svolge le funzioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai
Regolamenti, in particolare:
a) svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
politici e delle strutture dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto e ai
Regolamenti;
b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta
Comunale e ne cura la verbalizzazione;
c) roga i contratti nei quali l’Ente e’ parte e autentica le scritture private e atti unilaterali nell’interesse
dell’Ente;
d) svolge un ruolo di sovrintendenza negli ambiti eventualmente assegnati dal Sindaco;
e) svolge ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;
f) nomina i componenti della Commissione esaminatrice nel caso di concorso inerente l’assunzione di
profili professionali ascrivibili alla categoria D;
g) presiede (salvo diversa determinazione) le commissioni di concorso inerenti all’assunzione dei
profili professionali ascrivibili alla categoria D;
h) appone, se incaricato dal Sindaco, il visto di sovrintendenza e coordinamento sulle determinazioni;
13
i) appone il visto di regolarità tecnica sullo Statuto e relative modifiche, sui regolamenti a carattere
interdisciplinare, sul regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e in tutti gli altri casi previsti dall’art.
49 Tuel e s.m.;
l) stipula il contratto individuale di lavoro di tutti i dipendenti;
m) sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo (non superiore a 30 giorni) i
Responsabili di settore nei casi in cui occorra emettere atti a rilevanza esterna e/o non sia stato individuato un
sostituto;
n) presiede la Conferenza dei Capi Settore.
ART. 37 VICE SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento in
base ad apposito decreto sindacale di conferimento;
2. Le funzioni di Vice segretario sono attribuite temporaneamente ed occasionalmente dal Sindaco a
dipendente appartenente alla categoria D (di regola titolare del Settore Servizi Amministrativi) in possesso del
titolo di studio richiesto per l’accesso in carriera del Segretario comunale e delle relative competenze
professionali.
3. L’incarico puo’ essere revocato dal Sindaco per gravi inadempienze o violazioni di legge o dei doveri
d’ufficio.
4. L’incarico di Vice segretario e’ cumulabile con quello di Responsabile di settore.
ART. 38 IL RESPONSABILE DI SETTORE
1. Il Responsabile di Settore e’ il Funzionario (incaricato di posizione organizzativa) che, nell’ambito
degli atti di programmazione e nel rispetto degli atti organizzativi:
a) vigila sull’evoluzione del quadro istituzionale e ambientale di competenza del settore, sul mutare
delle esigenze e l’affacciarsi di nuovi bisogni, di rischi e opportunità rilevanti per l’esercizio delle funzioni
dell’Ente,
b) partecipa attivamente alla definizione di indirizzi e obiettivi programmatici, sviluppando proposte di
intervento nei momenti di impostazione delle politiche.
In particolare concorre alla formulazione degli obiettivi PEG, da intendersi come obiettivi attesi particolarmente
qualificanti e significativi orientati alla generazione di valore per l’utenza interna o esterna ovvero per la
collettività nel suo complesso;
c) risponde agli organi politici competenti dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità dell’azione
amministrativa riconducibile all’are e del pronto adeguamento delle prestazioni amministrative alle esigenze
che si manifestano nell’interazione con i destinatari delle prestazioni stesse;
d) ha un ruolo di orientamento, programmazione, coordinamento, controllo e vigilanza sulle attività
assegnate al settore, delegando lo svolgimento di compiti operativi e gestionali ad altri responsabili
organizzativi e disponendo i provvedimenti necessari alla gestione del personale e delle risorse economico
finanziarie e strumentali assegnate;
e) assegna a sé o ad altri, con poteri di revoca e avocazione, la responsabilità di evasione dei
procedimenti amministrativi assegnati al settore, secondo le indicazioni di legge, di quelle contenute nel
regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 e coerentemente
con la professionalità del personale destinatario dell’assegnazione
14
La delega procedimentale, sia essa occasionale o continuativa – non e’ attuabile per i principali provvedimenti
a rilevanza esterna che restano inderogabilmente di competenza del responsabile di settore;
f) adotta, nel rispetto degli indirizzi espressi dagli organi politici, determinazione che impegnano l’Ente
verso l’esterno, compresi gli atti di gestione finanziaria nelle modalità specificate dal regolamento di
contabilità;
g) esprime i pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m., risponde dell’attuazione
dei provvedimenti deliberativi di competenza del proprio settore;
h) svolge tutti i compiti e adotta tutti gli atti attribuiti al Dirigente dalla legge, dallo Statuto, dai
Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;
i) adotta tutti gli atti che costituiscono esercizio dei poteri di gestione e organizzazione previsti dal
presente regolamento e dal CCNL (regolamentazione degli orari nel rispetto degli indirizzi dell’Ente,
definizione e concretezza delle mansioni assegnate ai suoi collaboratori, mobilita’ all’interno del settore,
affidamento incarichi di consulenza nel rispetto degli indirizzi PEG);
l) e’ componente delle Conferenze dei Capi Settore;
m) nomina preventivamente in caso di necessità proprio dipendente (di regola Responsabile di
servizio) per sostituzioni temporanee in determinate materie nel rispetto dei limiti previsti dalla lettera e).
In particolare, con riferimento all’adozione di atti che impegnano l’Ente verso l’esterno:
a) e’ responsabile delle procedure di appalto e di concorso assegnate e dei provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, comprese le autorizzazioni e permessi edilizi;
b) adotta tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e rimessione in pristino di
competenza comunale, nonché esercita i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione
dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
c) presiede le commissioni di gara e di concorso di competenza (salvo riserva attribuita ad altri
soggetti), nomina i membri della commissione per le selezioni di personale attribuite alla sua competenza;
d) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere relativamente ai fatti che
riguardano la correttezza amministrativa e l’efficienza della gestione;
e) emana attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni,
ordinanze ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
f) adotta tutti gli atti che costituiscono esercizio di poteri di gestione e di organizzazione previsti dal
presente regolamento, dalla legge, dal CCNL (regolamentazione orari dei singoli collaboratori nel rispetto
direttive generali del Sindaco e dei criteri operativi del Segretario Direttore generale, mobilità interne al settore,
affidamento incarichi consulenze nel rispetto indirizzi PEG etc..);
g) assolve a tutti i compiti e le funzioni che vengono individuate nel decreto sindacale o atto
successivo di attribuzioni delle funzioni avendo altresì disponibilità economica e finanziaria per detti fini.
ART. 38 VICARIO DEL RESPONSABILE DI SETTORE
1. La sostituzione temporanea del Responsabile di settore e’ ammessa nei limiti e con le modalità di cui
agli articoli 14 e 15. Nelle ipotesi in cui si assente o non sia stato nominato il sostituto e siano assenti sia il
Segretario Comunale quanto il Vice Segretario e si debba senza indugio o procedere al compimento di un
atto/provvedimento, la sostituzione spetta al Responsabile di settore presente più anziano
professionalmente.
Di tali funzioni espletate dovrà tenersi conto in sede di corresponsione del Premio di produttività.
2. La delega permanente di funzioni afferenti ai Responsabili di settore non e’ consentita da parte del
medesimo soggetto incaricato di posizione organizzativa in quanto postula problemi di carattere giuridico e di
qualificazione del personale da investire.
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3. Fuori dalle ipotesi di sostituzione temporanea previsti dal comma 1, la sostituzione può essere
disposta dal Sindaco con decreto sindacale in favore del Segretario comunale o di altro incaricato di posizione
organizzativa (professionalmente il più anziano e/o avente competenze acquisite nel campo del responsabile
da sostituire) ferma l’attribuzione di una indennità per le mansioni svolte.
ART. 39 IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
1. Il Responsabile di servizio:
a) analizza i problemi di funzionamento organizzativo, l’evoluzione del contesto normativo e dei
bisogni esterni propri del proprio settore di competenza, rapportandosi in modo attivo e propositivo con il
Responsabile dell’area e partecipando alla programmazione e al controllo delle attività;
b) risponde al Responsabile di servizio dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità dell’azione
amministrativa riconducibile alla propria unità organizzativa, intervenendo con proposte e operativamente sul
pronto adeguamento delle prestazioni amministrative alle esigenze che si manifestano nell’interazione con i
destinatari delle prestazioni stesse;
c) gestisce l’organizzazione interna del servizio;
d) assume, quando gli venga esplicitamente attribuita dal responsabile di settore, la responsabilità
dello svolgimento dei compiti, compresa l’evasione dei procedimenti, di competenza del medesimo settore: La
delega deve essere coerente con i poteri di gestione del delegatorio, indi comportare la possibilità di attuare i
progetti gestionali previsti dal Peg coerenti con il suo ruolo nonché la possibilità di controllare ed indirizzare
coerentemente l’attività’ degli uffici, la possibilità di esercitare poteri di spesa e/o acquisizione delle entrate
(necessità di definire contenuto della delega).
e) sostituisce il Responsabile di settore, in caso di congedo ordinario o di assenza non superiore ai
trenta giorni, nello svolgimento di specifici compiti di competenza del Responsabile di settore.
f) svolge tutti i compiti e adotta gli atti che siano meramente esecutivi di quanto disposto dal
Responsabile di settore o costituiscano espressione della competenza affidatagli.
ART. 40 IL RESPONSABILE DI UNITA’ OPERATIVA
1. Il Responsabile di unità operativa:
a) analizza i problemi di funzionamento organizzativo, l’evoluzione del contesto normativo e dei
bisogni esterni propri della propria area di competenza, rapportandosi in modo attivo e propositivo con il
Responsabile di servizio e di settore e partecipando alla programmazione e al controllo delle attivita’;
b) risponde al Responsabile di servizio dell’efficacia, dell’efficienza e della qualita’ dell’azione
amministrativa riconducibile alla propria unita’ organizzativa, intervenendo con proposte e operativamente sul
pronto adeguamento delle prestazioni amministrative alle esigenze che si manifestano nell’interazione con i
destinatari delle prestazioni stesse;
c) gestisce l’organizzazione interna dell’unita’ operativa.
ART. 41 IL RESPONSABILE DELLE STRUTTURE DI PROGETTO
1. Il Responsabile delle strutture di progetto ha il compito di perseguire gli obiettivi assegnati attraverso
la gestione del personale che, per la totalità del tempo di lavoro o una sua parte, partecipa alle attività
progettuali, e di un budget di risorse finanziarie e tecniche definite in sede di attivazione dell’iniziativa. Effettua
inoltre il rendiconto sull’andamento delle attività progettuali.
2. Al Responsabile di struttura di progetto puo’ essere affidata, dal Segretario Comunale, la
responsabilità di evasione di procedimenti amministrativi, secondo i termini stabiliti dal regolamento del
procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90.
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ART. 42 ISTITUZIONE DELL’AREA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. La Giunta Comunale, in corrispondenza dell’approvazione del PEG, definisce la consistenza dell’area
delle posizioni organizzative.
2. Per la definizione della consistenza dell’area delle posizioni organizzative la Giunta Comunale
considera la configurazione dello schema strutturale dell’Ente e valuta le proposte formulate dal Segretario
Comunale, sentiti i Resposabili di settore.
ART. 43 CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DI RESPONSABILE
ORGANIZZATIVO, COMPRESI QUELLI RELATIVI ALL’AREA DELLE POSIZIONI
ORGANIZZATIVE.
1. L’inquadramento nell’ordinamento professionale vigente riconosce un livello di professionalità, ma non
determina automaticamente l’assegnazione di responsabilità organizzativa e l’inserimento nei posti
appartenenti all’area delle posizioni organizzative.
2. Il Sindaco conferisce gli incarichi di Responsabile di settore. Il Segretario Comunale conferisce gli
incarichi di responsabile delle strutture di progetto. Il Responsabile di settore conferisce gli incarichi di
Responsabile di servizio e unità operativa.
3. Il conferimento degli incarichi di responsabile organizzativo, a tutti i livelli, deve considerare:
a) i requisiti culturali posseduti;
b) le effettive attitudini e capacità professionale dimostrate;
c) la valutazione dei risultati ottenuti;
d) la natura dei programmi da realizzare.
4. Il conferimento dell’incarico di Responsabile organizzativo, a tutti i livelli, e’ annuale ed e’ disposto:
a) contestualmente all’approvazione del PEG., per i Responsabili di settore;
b) entro quindici giorni dall’approvazione del PEG., per i responsabili di servizio, di unità operativa, e
per le unita’ poste alle dirette dipendenze del Sindaco.
Alla scadenza gli incarichi sono prorogati fino a nuova incarico. Tutti gli incarichi di responsabili di
struttura, a qualsiasi livello, non possono eccedere il mandato del Sindaco e in ogni caso non possono essere
prorogati oltre trenta (30) giorni dall’insediamento del successore.
5. Il conferimento di un incarico di Responsabile organizzativo può essere revocato prima della scadenza
nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite, per responsabilità grave, per compimento di atti che
compromettano il regolare e intervenuti mutamenti organizzativi, in conseguenza di specifico accertamento di
risultati negativi. La comunicazione della revoca avvenuta prima della scadenza con le relative motivazioni,
deve essere consegnata all’interessato, il quale entro sette giorni deve far pervenire eventuali considerazioni
contrarie al provvedimento di un confronto fra l’interessato e il soggetto responsabile del procedimento di
revoca.
Tale confronto deve concludersi entro quindici (15) giorni dall’acquisizione delle considerazioni contrarie al
provvedimento di revoca stesso.
6. Ciò determina l’avviamento in caso di necessità di copertura di un posto di responsabile organizzativo
per vacanza o assenza del responsabile organizzativo titolare,il soggetto responsabile della sua nomina potrà
attribuire transitoriamente le funzioni connesse a tale ruolo ad altro responsabile di pari struttura, qualora ciò
non sia possibile, anche a un responsabile di struttura di livello inferiore, limitatamente al tempo necessario
17
per l’individuazione del nuovo responsabile organizzativo. Dalle assenze considerate nel presente comma
sono esclusi i periodi di congedo ordinario e le assenze con diritto di conservazione de posto inferiori a trenta
(30) giorni.
7. Le modalità di conferimento dell’incarico e di revoca sono rette da procedure di tipo negozionale; ad
esse si applicano, in quanto compatibili i principi desunti dal D. Lgs. 165/2001 come aggiornato dal D. Lgs
150/2009 (articolo 19-21).
ART. 44 DIRETTIVE DELLA GIUNTA E RESPONSABILITA’ SULL’EMANAZIONE
DELLE DETERMINAZIONI.
1. Le direttive emanate dalla Giunta Comunale stabiliscono i criteri e le modalità generali a cui dovranno
attenersi il Segretario Comunale ed i Responsabili organizzativi nell’esercizio delle rispettive competenze
gestionali inerenti all’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.
2, Il Sindaco o l’Assessore delegato possono formalmente eccepire sugli atti emessi dai Responsabili di
settore, o dai Responsabili da questi ultimi delegati, qualora li ritengano inopportuni in relazione al buon
andamento dell’attività’ amministrativa dell’ente o inadeguati a realizzare i programmi dell’amministrazione.
Sentito il Segretario Comunale, i Responsabili coinvolti direttamente o indirettamente attraverso l’azione dei
propri collaboratori, debbono rispondere il più presto alle eccezioni prospettate.
3. Per eccezionali ragioni di necessità, determinate dalla grave inosservanza degli indirizzi degli organi
politici competenti, dallo svolgimento di atti che determinino pregiudizio per l’interesse pubblico e dall’urgenza,
derivata dal mancato rispetto di tempi preventivamente concordati, il Sindaco può individuare un termine entro
i quale i Responsabile deve adottare adeguate determinazioni. Nel caso permangano le ragioni di necessità, il
Sindaco investe del problema il Segretario Comunale.
4. Per quanto riguarda le risorse finanziarie, il regolamento di contabilità specifica le modalità’ di
emissione delle determinazioni per la gestione del budget di risorse finanziarie assegnato ai responsabili di
settore.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE
ART. 45 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
La gestione delle risorse umane e’ improntata ai seguenti principi:
a) pari opportunità fra uomini e donne e parità di trattamento di lavoro;
b) cura costante della formazione, dell’aggiornamento e della qualificazione del personale;
c) valorizzazione dell’impegno, delle capacità, dello spirito di iniziativa di ciascun dipendente;
d) individuazione di tecnologie idonee per utilizzare al maggior livello di produttività le capacità umane;
e) favorire l’utilizzazione di locali e attrezzature che, tutelando sicurezza e igiene, garantiscano
condizioni di lavoro agevoli;
f) approntare un sistema di lavoro che favorisca il benessere organizzativo;
g) individuare criteri di priorità nell’impiego flessibile del personale, purché compatibile con
l’organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e
familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della normativa vigente.
ART. 46 RAPPORTI DI LAVORO.
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1. Il rapporto di lavoro e’ costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, la
normativa comunitaria e i contratti collettivi di lavoro.
2. Il rapporto di lavoro può essere:
a) a tempo indeterminato o a tempo determinato;
b) a tempo pieno o a tempo parziale;
c) nell’ambito o al di fuori della dotazione organica prevista.
ART. 47 PROFILI PROFESSIONALI.
1. I profili professionali descrivono il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria
nella quale sono classificati.
2. Il cambiamento di profilo professionale, nel rispetto delle norme contrattuali sulla classificazione
professionale, per uno o più operatori, e’ attuabile mediante accertamento della relativa professionalità
combinato, eventualmente, con idonei percorsi di formazione. I relativi provvedimenti sono adottati
con determinazione del responsabile dell’unita’ organizzativa a cui sono assegnate le competenze
inerenti al trattamento giuridico ed economico del personale.
ART. 48 PROGRAMMI DI LAVORO E VALUTAZIONE DEL PERSONALE.
Fermo quanto previsto al Titolo III in merito al sistema di gestione delle performance si ribadisce
quanto segue:
1. Per ciascuna posizione di lavoro sono determinati gli obiettivi da perseguire e i criteri di misurazione
obiettiva delle prestazioni.
2. Il programma di lavoro del Segretario Comunale, per quanto riguarda gli aspetti connessi alla
realizzazione delle strategie dell’Amministrazione, e’ stabilito dal Sindaco.
La valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale viene effettuata dal Sindaco.
3. I programmi individuali e pluriennale dei Responsabili di settore sono definiti nei loro termini generali
dalla Giunta Comunale e tradotti coerentemente in termini operativi da Segretario Comunale. La valutazione
delle prestazioni e dei risultati ottenuti e della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche da parte
dei Responsabili di settore e’ formulata dal nucleo di valutazione ed e’ presentata al Sindaco che assume la
responsabilità di definire le determinazioni finali.
4. Le valutazioni riferite ai responsabili di strutture di progetto dovranno essere espresse dal Segretario
Comunale.
5. Le valutazioni riferite alle prestazioni ed ai risultati del restante personale dipendente dell’Ente,
dovranno essere espresse dal Responsabile di settore competente, secondo la metodologia permanente di
valutazione definita dalla Giunta.
Le valutazioni sono effettuate annualmente e sono tempestivamente comunicate ai dipendenti interessati.
6. Ai fini della progressione economica all’interno delle categorie professionali le valutazioni del
personale vengono effettuate da una Commissione composta dal Segretario Comunale e da tutti i responsabili
di settore al fine di assicurare criteri e metodologie uniformi per tutti i dipendenti. Le valutazioni del personale
in posizione organizzativa e’ effettuata dal nucleo di valutazione.
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7. Le valutazioni di cui sopra sono raccolte nel fascicolo personale degli interessati.
8. I trattamenti economici accessori debbono corrispondere a prestazioni effettivamente rese. I
Responsabili apicali gestiscono le modalità di erogazione della remunerazione variabile individuale e collettiva,
riferita al miglioramento della produttività e della qualità dei servizi per tutto il restante personale, secondo
criteri/indirizzi stabiliti dalla Giunta e previo confronto con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto delle norme
contrattuali e di legge.
ART. 49 COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE NELLA GESTIONE.
1. La partecipazione del personale alle scelte di gestione ha lo scopo di:
a) realizzare la programmazione operativa delle attività;
b) ricercare soluzioni organizzative innovative, in ambito locale o generale, attraverso il sistematico
sviluppo di attività di diagnosi, progettazione e sperimentazione organizzativa, per determinare incrementi di
funzionalità dei processi di lavoro esistenti e miglioramento della qualità dei risultati.
2. La partecipazione si attua attraverso periodiche riunioni del personale appartenente ad una o più
strutture organizzative coinvolte in medesimi processi organizzativi. Le riunioni nell’ambito di uno specifico
settore sono convocate dal Responsabile di settore, mentre quelle di carattere generale sono convocate
secondo un calendario stabilito dal Segretario Comunale.
ART. 50 DOTAZIONE ORGANICA.
1. La dotazione organica dell’Ente consiste nell’elenco di posti di ruolo classificati in base
all’ordinamento professionale in vigore (c.d. dotazione organica complessiva).
2. La dotazione organica e le sue variazioni sono deliberate dalla Giunta Comunale nell’ambito del
presente regolamento.
3. In relazione a quanto disposto dai commi 1 e 2 dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché delle altre
normative vigenti in materia, l’amministrazione, per esigenze funzionali ed organizzative, può stipulare – per la
copertura di posti vacanti in dotazione organica o al di fuori della dotazione organica ed in assenza di
professionalita’ analoghe all’interno dell’Ente – contratti a tempo determinato per posti di direzione di strutture
organizzative o alta specializzazione.
L’incarico e’ conferito con provvedimento del Sindaco (previa motivata delibera della Giunta) a
persona dotata di adeguata professionalità ed in possesso di idonei requisiti relativi al titolo di studio ed
eventuale abilitazione per l’accesso alla qualifica, e previa selezione stabilita dal vigente Regolamento per lo
svolgimento delle relative prove.
Per garantire una maggiore trasparenza del procedimento, il conferimento dell’incarico e’ disposto
previa procedura selettiva nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) esperienza matura in ordine all’attività’ da affidare rilevabile dal curriculum professionale;
b) altri incarichi con la medesima formula.
Il numero e la spesa annua per tali incarichi dovrà previamente essere stabilita in via di
programmazione dal Consiglio Comunale e trovare collocazione nel Bilancio di Previsione dell’anno di
riferimento.
Nell’avviso pubblico devono essere precisati i criteri di selezione con i relativi punteggi attribuibili,
analoghi a quelli previsti nel regolamento comunale per il reclutamento del personale e per soli titoli, le attività
riferite all’incarico, i casi di esclusione e le condizioni economiche dello stesso nel rispetto degli ambiti lasciati
liberi dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
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In caso di incarichi a dipendenti di altre amministrazioni occorre rispettare quanto sopra disposto, oltre
ad acquisire l’autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza.
4. I contratti di cui al comma precedente non possono avere durata superiore all’anno solare.
5. La ricerca di professionalità esterna e gli incarichi conferiti dovranno essere debitamente pubblicizzati
sul sito web del Comune.
ART. 51 PROGRAMMA TRIENNALE SUL FABBISOGNO DI PERSONALE.
1. Per le finalità indicate al comma 1 dell’art. 39 della legge 27.11.1997, n. 449 e s.m., la Giunta, su
proposta del Segretario Comunale, approva il programma sul fabbisogno del personale dell’Ente, sulla base
delle risorse rese disponibili e quantificate negli strumenti di programmazione del bilancio.
2. Il programma ha validità triennale può essere modificato con la stessa procedura di cui al precedente
comma.
3. Nel programma sono indicate le unità di personale dipendente, comprese nella dotazione organica o
in aggiunta ad essa, necessarie per il funzionamento dei servizi in atto o che si intendono attivare nel triennio
di validità del programma ed i relativi costi.
ART. 52 L’ACCESSO AL RAPPORTO DI LAVORO.
L’accesso al rapporto di lavoro subordinato presso l’Amministrazione ed il suo sviluppo interno, sono
regolati da norme legislative contrattuali e regolamentari in materia.
ART. 53 INQUADRAMENTO E MANSIONI.
1. Il personale è collocato nella struttura secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa;
2. L’inquadramento contrattuale mediante sottoscrizione del contratto individuale conferisce la titolarità
del rapporto di lavoro, ma non la titolarità di una specifica posizione all’interno dell’organizzazione dell’Ente.
3. Il personale comunale può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti propri della
condizione contrattuale superiore o di quella inferiore, se necessario (art. 97/98 cost.) e, ove possibile, con
criteri di rotazione senza che ciò comporti variazione del trattamento economico.
4. Nel rispetto dei principi fissati dal sistema di classificazione del personale, tutte le mansioni
appartenenti alla medesima categoria e considerate equivalenti a quelle del profilo professionale rivestito,
sono esigibili.
ART. 54 MOBILITA’ INTERNA.
1. Il trasferimento dei dipendenti all’interno di ciascun settore viene attuato con determinazione del
Responsabile di settore competente.
2. Il trasferimento dei dipendenti ad altro settore e’ attuato, in coerenza con il quadro di assegnazione del
personale, dal Segretario Comunale, sentito il parere dei Responsabili dei settori interessati e
dell’Amministrazione Comunale.
ART. 55 ATTRIBUZIONI TEMPORANEA MANSIONI SUPERIORI.
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1. L’espletamento di mansioni superiori in modo permanente e’ subordinato ad un formale
provvedimento di attribuzione della qualifica propria delle mansioni superiori da emettersi dal soggetto
deputato all’attribuzione secondo il livello da conferire;
2. Il dipendente puo’ essere adibito a mansioni superiori nel rispetto delle norme e dei contratti vigenti.
ART. 56 DIRITTO ALLO STUDIO.
1. Al fine di garantire il diritto allo studio al personale, possono essere concessi permessi retribuiti fino ad
un massimo di 150 ore annue individuali, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni contrattuali e normative
vigenti nel tempo. I permessi per motivi di studio sono concessi al personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, al fine di consentire un significativo accrescimento della professionalità del lavoratore e
finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuola di istruzione
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate
al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento giuridico.
2. La domanda per la concessione dei permessi studio deve essere presentata presso l’ufficio personale
entro il 15.12 dell’anno precedente a quello a cui si riferisce.
Tale domanda dovrà essere corredata dal visto per presa visione del Responsabile del Settore di
appartenenza.
Alla domanda dovranno allegarsi il certificato (anche in copia conforme o autocertificazione) di
iscrizione al successivo anno in corso, il certificato (anche in copia conforme o autocertificazione) degli esami
sostenuti e il certificato (anche in copia conforme o autocertificazione) degli esami sostenuti e il certificato
anche in copia conforme o autocertificazione) attestante la frequenza (se rilasciabile dalla competente autorità
scolastica) all’anno precedente. I certificati di frequenza ai corsi non sono richiesti, invece, quando si tratti di
studenti fuori corso.
Per il personale che frequenti corsi di studio (universitari, parauniversitari ecc.) per i quali non e’
richiesto l’obbligo di frequenza, la concessione dei permessi retribuiti e’ subordinata alla frequenza dei corsi,
che dovrà essere opportunamente documentata di volta in volta.
3. Sulla base delle domande presentate e dei criteri previsti dal contratto collettivo nazionale o da
eventuali disposizioni normative vigenti nel tempo, verrà formata una graduatoria. Potranno fruire dei permessi
studio un numero massimo di dipendenti pari al 3% del personale in servizio a tempo indeterminato all’inizio di
ogni anno con arrotondamento all’unita’superiore, individuati in ordine di collocazione nella graduatoria di cui
sopra.
4. Il periodo al quale i permessi si riferiscono e’ l’anno solare.
5. Nella durata complessiva dei permessi (150 ore) e’ compreso anche il tempo necessario per
raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.
6. In caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all’anno solare, a causa di cessazione dal servizio
stesso (per dimissioni, trasferimenti, ecc.) i permessi retribuiti di cui sopra sono ridotti proporzionalmente alla
porzione d’anno durante il quale il rapporto di lavoro si e’ estrinsecato. In tali casi le eventuali economie
potranno essere utilizzate a favore di altri richiedenti, prossimi in graduatoria che siano stati esclusi per
esubero delle richieste. Lo stesso vale nel caso in cui il dipendente cui siano stati riconosciuti i permessi per il
diritto allo studio rinunci agli stessi in corso d’anno.
7. Nell’ambito delle 150 ore i permessi verranno autorizzati dal Responsabile del settore,
compatibilmente con le esigenze di servizio, e previa comunicazione del dipendente interessato, il quale
dovra’ fornire di volta in volta, un attestato di frequenza dei corsi per cui e’ richiesto il permesso.
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8. Il dipendente che sia stato ammesso ai benefici dei permessi studio potrà cumulare al monte ore
stabilito (150 ore), i permessi retribuiti per sostenere concorsi ed esami previsti dai contratti collettivi nazionali
vigenti nel tempo.
9. Le ore di permesso studio disponibili, ma non utilizzate nell’anno di competenza, non sono cumulabili
a quelle concedibili per l’anno successivo.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 57 ALLEGATI.
A norma dell’art. 2 del presente regolamento si richiamano quali allegati parte integrante e sostanziale
del presente regolamento i seguenti atti:
1. Assetto organizzativo dell’Ente;
2. Declaratorie profili professionali e requisiti di accesso;
3. Regolamento comunale per i procedimenti concorsuali e le selezioni;
4. Regolamento per il conferimento di incarichi a soggetti esterni
all’Amministrazione approvato con deliberazione.
ART. 58 EFFICACIA.
1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.
2. Con l’entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni in contrasto
eventualmente contenute in altri provvedimenti o atti organizzativi, e/o regolamentari restando salve le
disposizioni di essi ancora applicabili in quanto compatibili.
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