Tassa Rifiuti (Tari) informazioni
Pubblicato il: 26.05.2014
TASSA RIFIUTI - TA.RI.
Informazioni utili
In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate. La superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale.
Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest’ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell’allegato 1 al presente regolamento. Per “utenza domestica” si intende l’utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo famigliare.
L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell’anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d’uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell’ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto.
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