Nuova IMU - 2021
Pubblicato il: 28.05.2020
Novità Tributi - Istituita la nuova IMU
La legge di Bilancio 2020, con la finalità di semplificare la gestione dei tributi locali, ha eliminato il precedente assetto della I.U.C. che comprendeva le tre componenti tributarie (IMU – TASI – TARI), con la conseguente abolizione della TASI e l’istituzione della nuova IMU.
Pertanto con decorrenza dal 1^ gennaio 2020, rimane la TARI, viene abolita la TASI e viene rinormata l’IMU.
In merito all’IMU, la Legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27/12/2019) e il Decreto Legge 34/2020, pur confermandone l’impianto, hanno introdotto alcune novità riassunte nei seguenti punti:
- Per i pensionati AIRE: scompare la facoltà di assimilare ai fini IMU la casa di proprietà all’abitazione per i pensionati nel paese estero di residenza iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero). Costoro saranno pertanto obbligati al pagamento dell’IMU anche su detti immobili.
- Per le coppie DIVORZIATE / SEPARATE GIUDIZIALMENTE: la casa familiare che per provvedimento del giudice divorzile è stata assegnata al genitore affidatario dei figli è assimilata all’abitazione principale e quindi esente da IMU.
Il genitore NON affidatario dei figli non beneficia della predetta esenzione e pertanto è obbligato per l’eventuale quota di possesso sulla casa familiare.
- Per i BENI MERCE: in riferimento a quei fabbricati costruiti e destinati dall’impresa edile al mercato immobiliare rimasti invenduti e non locati, fino ad ora esenti da IMU, cade la predetta esenzione. Detti beni, per effetto della legge di cui in premessa, saranno sottoposti all’Imposta Municipale Unica per il biennio 2020 – 2021.
- Per i TERRENI AGRICOLI: si confermano le esenzioni previgenti. Per quanto concerne il Comune di Cannobio, rientrando il territorio nell’elenco dei terreni montani, sono soggette ad IMU soltanto le aree edificabili mentre i terreni incolti o agricoli restano esenti.
- Per effetto dell’art. 177 del D.L. 34/2020 è stata disposta l’ABOLIZIONE della I rata dell’IMU (scad. 16 giugno 2020) per i seguenti immobili:
- 1. Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei Bed & Breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi indicate
Solo per il 2020 – entro il prossimo 16 giugno l'acconto da versare a titolo di IMU dovrà essere uguale al 50% di quanto dovuto nel 2019 per IMU e TASI (quindi facendo riferimento alla situazione immobiliare e alle aliquote anno 2019).
Entro il 31/07/2020 il Comune, dovrà provvedere ad emanare il regolamento della “nuova IMU”, con le relative aliquote per l’anno 2020, che indicativamente saranno date dalla somma delle aliquote IMU e della abolita TASI.
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