- 🍪

AVVISO - IMPOSTA DI SOGGIORNO

Pubblicato il: 20.04.2023

OGGETTO: DICHIARAZIONE ANNUALE 30 GIUGNO

Egregi gestori,

si informa che entro il prossimo 30 giugno 2023, salvo eventuale altra data prevista per legge, i gestori delle strutture ricettive devono presentare la dichiarazione dell’imposta di soggiorno per l’annualità 2022, in base al modello approvato il 29 aprile 2022 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. https://www.finanze.it/it/inevidenza/D.M.-29-aprile-2022-concernente-lapprovazione-del-modello-di-dichiarazione-dellimposta-di-soggiorno/

Per le c.d. locazioni brevi vi è una disposizione analoga a quella sopra indicata, secondo cui il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo – ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi – è responsabile anch’esso non solo del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.

Le modalità di presentazione di tale dichiarazione annuale sono:

-          Tramite intermediario specializzato (CAF, commercialista, ecc.). In questo caso è necessario fornire all'intermediario i dati delle proprie strutture e i riepiloghi trimestrali dell'imposta di soggiorno dell'anno di dichiarazione.

 

-          Invio diretto dall'area riservata dell'Agenzia delle Entrate. Se utilizzate questa modalità è' necessario effettuare il login al sito dell'Agenzia delle Entrate e, una volta effettuato l'accesso, il servizio si trova all'interno della scheda "Servizi", nella categoria "dichiarazioni".  

Nel portale StayTour, cliccando ‘dichiarazione annuale 30 giugno’, è comunque possibile consultare tutte le istruzioni dettagliate per la compilazione della dichiarazione annuale imposta di soggiorno ed è altresì possibile stampare il riepilogo dei dati comunicati e versati.

Con riferimento alle annualità precedenti, i soggetti che hanno già presentato per gli anni di imposta 2020 e 2021 una dichiarazione/comunicazione al Comune, seguendo le indicazioni prescritte dal Comune stesso, non sono obbligati a ripresentare per dette annualità la dichiarazione ministeriale.

La dichiarazione annuale, che va presentata entro il 30 giugno, si aggiunge alle comunicazioni mensili previste dal Comune ed all'obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo.

CON L’OCCASIONE SI RICORDA CHE LE COMUNICAZIONI MENSILI DEVONO ESSERE PRESENTATE ANCHE NEL CASO IN CUI NEL MESE DI RIFERIMENTO NON CI SIAMO STATI OSPITI IN STRUTTURA.

LA CHISURA/SOSPENSIONE STAGIONALE DELL'ATTIVITA' DEV'ESSERE COMUNICATA ALL'UFFICIO TRIBUTI; NON NE SONO TENUTI I GESTORI DI LOCAZIONI BREVI NEL CASO PROVVEDANO A CHIUDERE O SOSPENDERE IL CIR ATTRAVERSO IL PORTALE DELLA REGIONE PIEMONTE.

Giudizio degli utenti

(0)

(0)

(0)

I commenti degli Utenti

Non sono presenti commenti.

Condividi

Città di Cannobio

Città di Cannobio

Contatti

Piazza Vittorio Emanuele III, 2
28822 Cannobio (VB)

tel. 0323 738210
fax. 0323 7382187
Email: comunecannobio@cannobio.net
PEC: protocollo@comunecannobiopec.it

C.F. 84003980038
P.IVA 00481260032

Trasparenza

Tesoreria Comunale

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia di Cannobio
IBAN: IT76B0569645270000005200X28
SWFT: POSOIT22

Siti Tematici